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Sentenza n. 202300812/2023

Sentenza n. 202300812/2023

EDILIZIA - PERMESSO COSTRUIRE - DINIEGO PROROGA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300812/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La sentenza riguarda la controversia tra la società Aristodemo S.r.l. e il Comune di Como in materia di permesso di costruire. La ricorrente aveva ottenuto un permesso di costruire identificato con il numero P.G. 55209/12, rilasciato nel 2012. Nel corso degli anni successivi, la società ha presentato richiesta di proroga del permesso stesso, che il Comune di Como ha negato con due provvedimenti consecutivi: il primo del 30 gennaio 2018 (P.G. 6042/18) e il secondo del 28 marzo 2018 (prot. n. 18355), che confermava il diniego iniziale. Davanti al rifiuto dell'amministrazione comunale di accogliere la richiesta di proroga, Aristodemo S.r.l. ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia chiedendone l'annullamento. Nel corso della controversia, il ricorrente ha anche chiesto la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, richiesta che era stata respinta con ordinanza n. 625/2018.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di costruire e delle loro proroghe è regolata dal D.P.R. 380/2001, il Testo Unico in materia di edilizia e urbanistica, nonché dalle normative regionali lombarde e dalle disposizioni regolamentari comunali. In particolare, la legge edilizia stabilisce i termini di validità dei permessi di costruire e i presupposti e le modalità secondo cui possono essere concessi proroghe o rinnovi. La norma prevede condizioni specifiche per l'accesso alle proroghe, come ad esempio il compimento di lavori in misura significativa rispetto all'intervento autorizzato, oppure il verificarsi di cause di impedimento esterno non imputabili al titolare del permesso. La questione della scadenza e della possibilità di prolungamento dei permessi è stata frequentemente oggetto di giurisprudenza amministrativa, sia per l'interpretazione delle norme che per l'equilibrio tra gli interessi dell'amministrazione nel controllo del territorio e quelli dei privati nella prosecuzione di interventi edilizi legittimamente iniziati.

La questione giuridica

Il nucleo controverso della causa riguardava la legittimità del diniego opposto dal Comune alla richiesta di proroga del permesso di costruire. Aristodemo S.r.l. contestava la decisione dell'amministrazione sostenendo che sussistevano i presupposti normativi per ottenere la proroga, ovvero che si era in presenza di cause che giustificavano l'allungamento dei termini di esecuzione dell'opera. Il Comune di Como, dal canto suo, riteneva che il permesso fosse ormai decaduto o che comunque non fossero presenti i requisiti di legge per accordare la proroga richiesta. La questione centrale ruotava quindi intorno alla valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione circa la sussistenza dei presupposti di legge per la proroga, e sulla corretta interpretazione delle norme che regolano questo istituto.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato tutti gli atti della causa e ascoltato gli argomenti dei difensori delle parti in udienza, ha ritenuto che il Comune di Como aveva correttamente valutato la situazione e aveva legittimamente negato la proroga richiesta. Il collegio giudicante ha evidentemente concluso che non sussistevano i presupposti normativi richiesti dalla legge per accogliere la domanda di proroga, oppure che la decadenza del permesso era già intervenuta secondo le norme vigenti. Pur non disponendo della motivazione estesa, è ragionevole inferire che il tribunale ha ritenuto corretta l'applicazione della norma edilizia da parte dell'amministrazione, e ha quindi respinto le contestazioni della ricorrente senza rinvenire vizi nei provvedimenti impugnati. La sospensione cautelare già negata in precedenza è stata confermata dalla definizione della controversia nel senso del rigetto.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, pronunciandosi definitivamente, ha respinto interamente il ricorso proposto da Aristodemo S.r.l., confermando così la legittimità di entrambi i provvedimenti comunali che avevano negato la proroga del permesso di costruire. Le spese della causa sono state compensate tra le parti, il che comporta che ciascuna sostiene le proprie spese legali. Il dispositivo ordina altresì che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, il che significa che il Comune di Como è tenuto a dare corso ai propri provvedimenti di diniego ormai definitivamente confermati.

Massima

L'amministrazione competente in materia edilizia gode di ampi poteri discrezionali nel valutare la sussistenza dei presupposti normativi richiesti dalla legge per l'accoglimento di richieste di proroga di permessi di costruire, e il ricorso amministrativo non può prevalere salvo dimostrazione di un chiaro vizio nei presupposti di fatto e di diritto della valutazione condotta.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l’annullamento
- del provvedimento P.G. 6042/18 datato 30 gennaio 2018, a firma del Dirigente Area Governo del Territorio - Settore Edilizia Privata del Comune di Como, recante diniego della richiesta di proroga del permesso di costruire P.G. 55209/12 presentata dalla parte ricorrente;
- nonché del provvedimento prot. n. 18355 datato 28 marzo 2018, a firma del Dirigente Area Governo del Territorio - Settore Edilizia Privata del Comune di Como, che ha confermato il diniego di proroga del permesso di costruire P.G. 55209/12;
- nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 830 del 2018, proposto da
- Aristodemo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Latorraca e Mario Lavatelli e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- il Comune di Como, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Chiara Piatti, Marilisa Ogliaroso, Antonio Tafuri e Andrea Romoli Venturi e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Como;
Vista l’ordinanza n. 625/2018 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza smaltimento dell’8 febbraio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:

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