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| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202300762/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Esso Italiana S.r.l. ha presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando una serie di atti amministrativi emanati dal Comune di Pavia e da enti collegati tra il 2018 e il 2019 in relazione a un'area di sua proprietà ubicata in Viale Libertà n. 57 in Pavia, corrispondente a un ex impianto di distribuzione carburante. La controversia nasce in seguito alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività relativa a lavori di ripristino ambientale dell'area contaminata e alla predisposizione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Nel corso dei procedimenti amministrativi sono intervenuti pareri e indicazioni dell'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione e la Prevenzione dell'Ambiente), che ha richiesto integrazioni al progetto di bonifica secondo le prescrizioni del Codice dell'Ambiente. La controversia si articola su atti risalenti al 2018 e successivamente su una conferenza dei servizi del giugno 2019, rispetto ai quali Esso ha sollevato eccezioni di illegittimità e ha proposto ricorso con motivi aggiunti nel settembre 2019.
Il quadro normativo
Il procedimento amministrativo in questione si sviluppa nell'ambito della disciplina relativa alla bonifica dei siti contaminati, regolamentata dalla Parte Quarta Titolo Quinto del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente). Questa normativa stabilisce i criteri e le procedure per l'identificazione, la caratterizzazione e la bonifica dei siti contaminati, affidando compiti significativi alle agenzie ambientali regionali nel rilascio di pareri tecnici sugli interventi proposti. Inoltre, la realizzazione di interventi su aree contaminate è soggetta alle disposizioni in materia di Segnalazione Certificata di Inizio Attività e alle conferenze dei servizi, istituti procedurali finalizzati a garantire il coordinamento tra le diverse amministrazioni competenti e la corretta istruttoria dei progetti. Il procedimento si colloca dunque nel delicato equilibrio tra l'interesse privato all'utilizzo del suolo e gli interessi pubblici di protezione dell'ambiente e della salute collettiva.
La questione giuridica
La questione centrale del ricorso riguarda la legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi mediante i quali il Comune di Pavia e gli enti ambientali hanno esercitato i rispettivi controlli e formulato osservazioni circa il progetto di bonifica presentato da Esso Italiana. In particolare, Esso contestava le richieste di integrazione e i pareri dell'ARPA, nonché gli atti del Comune e della conferenza dei servizi, lamettendo sia profili di illegittimità formale e procedurale sia profili di merito relative alla congruità delle indicazioni fornite dagli enti ambientali. La causa si caratterizza per la sua natura tecnico-ambientale, poiché la corretta valutazione dei provvedimenti impugnati richiede la verifica della loro conformità alle prescrizioni normative in materia di bonifica dei siti contaminati e del rispetto dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza depositata non contenga un'articolata sezione di motivazione, il TAR ha operato una valutazione complessiva della ricevibilità e della procedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. La dichiarazione di improcedibilità suggerisce che il collegio giudicante ha riscontrato un vizio procedurale di carattere generale o una situazione che renderebbe inammissibile l'esame del ricorso nel merito, quale ad esempio la perdita di interesse della causa per sopravvenuti eventi, l'assenza di una diretta lesione di posizioni giuridiche rilevanti, una violazione dei termini procedurali per l'impugnazione, o l'estinzione della controversia per cause diverse. Il TAR ha giudicato che, indipendentemente dalla fondatezza delle doglianze nel merito, il ricorso non poteva proseguire nel suo iter giurisdizionale, rendendo superflua l'analisi approfondita dei singoli provvedimenti impugnati.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile con sentenza del 14 marzo 2023. La conseguenza di tale pronuncia è che il ricorso viene estinto senza che sia avvenuto l'esame nel merito delle singole contestazioni sollevate da Esso Italiana, lasciando quindi inalterati gli atti amministrativi impugnati. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, secondo l'ordinaria distribuzione delle spese nei procedimenti che si estinguono per cause diverse dalla soccombenza nel merito. Il TAR ha ordinato infine che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Massima
Un ricorso contro atti amministrativi in materia di bonifica di siti contaminati può essere dichiarato improcedibile quando sussistono vizi procedurali generali o sopravvenuti eventi che eliminano l'utilità della decisione nel merito, indipendentemente dalla fondatezza delle questioni di diritto ambientale sollevate dalle parti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per quanto riguarda il ricorso introduttivo: PER L'ANNULLAMENTO - della nota del Comune di Pavia, Settore pianificazione e gestione del territorio, Edilizia Privata – Servizio Sportello Unico per l'Edilizia, U.O.I Interventi edilizi sul territorio del 23 ottobre 2018 avente ad oggetto “S.C.I.A. SUPRA 37810 del 24/09/2018 SUAP n. 7349/16 UT 1514/2018 in variante per ripristini dell'area ex impianto di distribuzione carburante e predisposizione della canalizzazione interrata per una futura realizzazione di infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici sita in Pavia V.le Libertà n. 57 presentata da Esso Italiana Srl (Procuratore Marco Rosica)”; - ove occorra della nota ARPA allegata al tavolo tecnico del 23/10/2018 Class 11.2 Fascicolo 2018.7.80.340 avente ad oggetto “Esso Italiana S.r.l.: Procedimento ex D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta, Titolo V per il P.V. 0230 di Viale Libertà in Comune di Pavia. Integrazioni al Progetto Unico di Bonifica”; - ove occorra del Verbale del Tavolo Tecnico del 23/10/2018 avente ad oggetto “P.V. Esso n. 0230 – Viale Libertà – PAVIA Documento “Integrazioni al progetto Unico di Bonifica”, in atti al P.G. 66870/2018 del 27/07/2018; - ove occorra della nota ARPA Prot. 60433 del 16 aprile 2018 avente ad oggetto “Esso Italiana S.r.l.: Ex P.V. ESSO PVF 0230 – Viale Libertà n. 57 – Pavia. Relazione sui rapporti di prova di terreni e riporti campionati il 25/01/2018”; - ove occorra della nota SUAP del 22/10/2018 ad oggi non conosciuta; - di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 11\9\2019: PER L’ANNULLAMENTO - del verbale di conferenza dei servizi del 4 giugno 2019, di cui alla trasmissione a mezzo PEC in data 5 giugno 2019, ad oggetto “Procedimento ex D. Lgs. 152/06, Parte IV Titolo V – relativo al P.V. Esso 0230 di Viale Libertà – Comune di Pavia. Documento: “Integrazioni al Progetto Unico di Bonifica” in atti P.G. 66870/2018 del 27/07/2018” e dei relativi allegati, tra cui in particolare il verbale del tavolo tecnico in data 11 aprile 2019, il parere ARPA Sub Class. 11.2 Fascicolo 2018.7.80.340 avente ad oggetto “Esso Italiana S.r.l.: procedimento ex. D.Lgs 152/06 e s.m.i., Parte Quarta, Titolo V per i P.V. 0230 di Viale Libertà in Comune di Pavia. “Integrazioni al Progetto Unico di Bonifica”; - di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso. sul ricorso numero di registro generale 44 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Esso Italiana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Capria, Teodora Marocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonella Capria in Milano, p.zza Belgioioso 2; Comune di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Vittorio Fedeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vincenzo Monti n. 56; Agenzia Regionale per la Prevenzione e La Protezione dell'Ambiente A.R.P.A. della Lombardia, Agenzia Regionale per la Prevenzione e La Protezione dell'Ambiente Dipartimento di Pavia e Lodi, Provincia di Pavia, Regione Lombardia, Ats (Agenzia di Tutela della Salute) di Pavia, Suap - Sportello Unico per Le Attività Produttive di Pavia, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pavia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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