EDILIZIA - OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300738/2023 |
| Esito | Respinto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’ordinanza di demolizione opere abusive e riduzione in pristino dello stato dei luoghi n. 1 del 6 febbraio 2018 adottata dal Responsabile del Settore Difesa del Suolo, Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Settala; per ciò che concerne i motivi aggiunti presentati il 18 ottobre 2019, contenenti anche istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti impugnati: - del provvedimento prot. n. 12216 del 1° agosto 2019 del Responsabile Settore di Difesa del Suolo, Pianificazione e Gestione del Territorio recante inottemperanza all'ordine di demolizione n. 1 del 6.2.2108 e acquisizione aree interessate da opere abusive in località -OMISSIS-; - dell'ordinanza n. 3/2019 del 5 settembre 2019 recante l'irrogazione della sanzione pecuniaria di € 20.000 per inottemperanza all'ordinanza n. 1/2018 del 6.2.2018; - nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 16 dicembre 2019, per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia: - del provvedimento prot. n. 12216 del 1° agosto 2019 del Responsabile Settore di Difesa del Suolo, Pianificazione e Gestione del Territorio recante inottemperanza all’ordine di demolizione n. 1 del 6 febbraio 2108 e acquisizione aree interessate da “opere abusive in località -OMISSIS-”; - dell’ordinanza n. 3/2019 del 5 settembre 2019 recante l’irrogazione della sanzione pecuniaria di € 20.000,00 per inottemperanza all’ordinanza n. 1/2018 del 6 febbraio 2018; nonché in particolare della nota prot. n. 18928 del 2 dicembre 2019 del Responsabile Settore Difesa del Territorio recante integrazione delle motivazioni a seguito delle ordinanze del TAR Lombardia n. 1432/2019 e n. 1433/2019. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società ricorrente il 6 marzo 2020, per l’annullamento: - del provvedimento prot. n. 649 del 14 gennaio 2020 del Responsabile Settore di Difesa del Suolo, Pianificazione e Gestione del Territorio recante rigetto in quanto inammissibili delle istanze di sanatoria presentate dalla ricorrente dal 19 novembre 2019 al 27 novembre 2019 e ivi meglio identificate. sul ricorso numero di registro generale 773 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Pilia e Marco Luigi Di Tolle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Marco Luigi Di Tolle in Milano, Viale Bianca Maria, 21; Comune di Settala, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco De Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Via E. Visconti Venosta, 7; Parco Agricolo Sud Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani, Alessandra Zimmitti e Giorgio Giulio Grandesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Gabigliani in Milano, Via Vivaio, 1; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Settala e della Città Metropolitana di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge per le ragioni indicate in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della società attrice. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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