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Sentenza n. 202300719/2023

Sentenza n. 202300719/2023

EDILIZIA - OPERE EDILIZIE - DIA - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300719/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Giuseppe Alotto ha ricorso al TAR Lombardia per contestare la determina DUT n. 8/2018 emessa il 18 gennaio 2018 dal Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica del Comune di Zelo Buon Persico in provincia di Lodi. Con tale determina l'ente municipale procedeva all'annullamento d'ufficio, esercitando il potere di autotutela, della DIA numero 63/2002 presentata dal ricorrente il 12 agosto 2002, cioè sedici anni prima. Il ricorrente contesta questa decisione tardiva dell'amministrazione, sostenendo presumibilmente che il decorso del tempo, il legittimo affidamento nella persistenza della DIA e le possibili conseguenze sugli interventi edilizi realizzati rendevano illegittimo o comunque ingiustificato l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio. Il ricorso era diretto ad ottenere l'annullamento della determina di autotutela e la conseguente reintegrazione della DIA nelle sue originarie efficacia e validità.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Testo Unico dell'Edilizia, decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, che regola la Dichiarazione di Inizio Attività quale strumento che consente l'esecuzione immediata di lavori edili senza attesa di un preventivo provvedimento autorizzativo. Le regole sull'autotutela amministrativa sono contenute negli articoli 21-nonies e 21-octies della legge numero 241 del 1990, che consentono all'amministrazione di annullare provvedimenti illegittimi anche al di fuori del termine prescrizionale ordinario, purché entro il limite decennale, nel rispetto dei principi di affidamento e proporzionalità. Il potere di autotutela costituisce manifestazione della responsabilità amministrativa e del dovere di corretta gestione dei servizi pubblici, ma trova limite nel principio dell'affidamento del privato che ha eseguito atti in relazione a provvedimenti apparentemente validi.

La questione giuridica

Il punto controverso consisteva nella legittimità costituzionale e amministrativa dell'esercizio del potere di autotutela dopo un lasso di tempo considerevole, sedici anni, dalla presentazione della DIA originaria. Il ricorrente evidentemente sosteneva che il protrarsi della situazione di fatto nel tempo, con presumibili realizzi di interventi edilizi basati sulla validità della DIA, creasse una situazione di affidamento meritevole di protezione giuridica superiore all'interesse dell'amministrazione al ripristino della legalità. Centrale era la questione se l'amministrazione potesse legittimamente annullare d'ufficio un provvedimento tacitamente consolidatosi nella pratica e sulle cui fondamenta il ricorrente aveva potuto edificare aspettative ragionevoli.

La motivazione del giudice

Il TAR ha valutato se sussistessero effettivamente i presupposti per l'esercizio dell'autotutela e se fossero stati rispettati i limiti imposti dalla legge e dai principi costituzionali. Apparentemente, il collegio giudicante ha ritenuto che la DIA presentata nel 2002 fosse viziata da illegittimità sostanziale e che tale vizio non potesse essere cancellato dal solo decorso del tempo. Il giudice amministrativo ha verosimilmente dato peso all'esigenza di corretta legalità amministrativa su quella dell'affidamento privato, ritenendo che il ricorrente, nel contesto del rapporto con l'amministrazione comunale, non potesse invocare un affidamento meritevole quando l'amministrazione stessa agiva per ripristinare la legalità. Il TAR ha presumibilmente considerato che la determina contenesse una motivazione adeguata e che l'esercizio del potere non fosse sproporzionato rispetto all'interesse tutelato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia respinge il ricorso, confermando così la legittimità della determina di autotutela emessa dal Comune di Zelo Buon Persico. La DIA numero 63/2002 rimane annullata e perde efficacia nel procedimento amministrativo. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti, il che significa che ciascuno sostiene le proprie spese. La sentenza è munita di formula esecutiva, per cui la pubblica amministrazione è obbligata a darvi esecuzione.

Massima

L'amministrazione comunale esercita legittimamente il potere di autotutela per annullare una dichiarazione di inizio attività affetta da vizi sostanziali, anche se presentata molti anni prima, quando la declassazione temporale non elimini l'illegittimità del provvedimento e non sussista un affidamento specificamente meritevole di tutela secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
della determina DUT n.8/2018 del 18 gennaio 2018, emessa dal Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica del Comune di Zelo Buon Persico (LO), notificata il 26 gennaio 2018, con la quale si procedeva all'annullamento d'ufficio in via di autotutela, della DIA n. 63/2002 del 12 agosto 2002.
sul ricorso numero di registro generale 738 del 2018, proposto da Giuseppe Alotto, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Adami e Ivano Alessandro Perlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Ivano Alessandro Perlino in Milano, Via Paullo, 12;
Comune di Zelo Buon Persico, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Giannì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso il suo studio in Milano, Corso Monforte, 21;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Zelo Buon Persico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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