EDILIZIA - PERMESSO DI COSTRUIRE - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300709/2023 |
| Esito | Accolto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'accertamento della non debenza della somma pari ad euro 36.633,61 corrisposta a titolo di contributo di costruzione in relazione al permesso di costruire n. 692/2013 rilasciato dal Comune di Erba alla società Immobiliare Livia Srl e per la condanna del Comune di Erba, previo annullamento e/o previa disapplicazione del permesso di costruire n. 692/2013 nella parte in cui quantifica e liquida l’importo dovuto a titolo di contributo di costruzione, in favore del Comune di Erba, della somma complessiva pari ad euro 36.633,31, nonché previo annullamento e/o disapplicazione di qualsiasi eventuale atto presupposto anche se allo stato non conosciuto, alla restituzione della predetta somma di euro 33.633,61, oltre interessi dalla data del pagamento sino all’effettivo rimborso. sul ricorso numero di registro generale 686 del 2015, proposto da Immobiliare Livia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Micaela Chiesa, Giovanni Ciceri, Vincenzo Latorraca e Mario Lavatelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Micaela Chiesa in Milano, via Maurizio Gonzaga, 2; Comune di Erba, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 il dott. Giovanni Zucchini; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto condanna il Comune di Erba al pagamento a favore di Immobiliare Livia Srl della somma di euro 22.740,88 (ventiduemilasettecentoquaranta/88), oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo. Condanna il Comune di Erba al pagamento a favore della società ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%), oneri e spese di registrazione della sentenza se dovuti ed onere del contributo unificato ai sensi di legge (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115/2002). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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