EDILIZIA - PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA - ONERI CONCESSORI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300708/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Claudia Maggio e Paolo Marenghi hanno proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia impugnando due provvedimenti emessi dal Comune di Milano in data 14 gennaio 2015, con numeri di protocollo generale 18436/2015 e 18431/2015. I ricorrenti sono cittadini che hanno evidentemente subito un pregiudizio da uno o entrambi questi atti amministrativi, decidendo di ricorrere in giudizio per ottenerne l'annullamento. La pronuncia è arrivata soltanto nell'udienza pubblica del 7 marzo 2023, testimoniando i lunghi tempi della giustizia amministrativa. Nel procedimento era costituito il Comune di Milano, difeso da una compagine articolata di avvocati dell'Ente, mentre risulta non costituito Piero Maria Francesco Sposato e regolarmente costituito Alessandro Tunno come soggetto interessato al giudizio.
Il quadro normativo
La causa si situa nell'ambito della giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale, organo preposto al controllo sulla legittimità degli atti amministrativi secondo il decreto legislativo 104 del 1992. I ricorrenti hanno utilizzato lo strumento processuale principale per l'impugnazione di atti amministrativi, il ricorso giurisdizionale ordinario, al fine di contestare la conformità a diritto dei provvedimenti comunali. Il fatto che siano stati impugnati due provvedimenti della medesima data suggerisce una contestazione coordinata di atti connessi tra loro o che producono effetti nella medesima materia amministrativa. Il Comune di Milano, come qualsiasi amministrazione pubblica, agisce nel rispetto della legalità e secondo i principi di correttezza e trasparenza, astrattamente soggetto al controllo giurisdizionale del TAR.
La questione giuridica
I ricorrenti hanno contestato la legittimità di due provvedimenti amministrativi del Comune, probabilmente fondando i loro motivi di ricorso su violazioni di legge, eccesso di potere, o vizi procedurali. Dalla struttura e dai tempi della controversia emerge una questione amministrativa non banale, tale da giustificare il ricorso a organi giudicanti specializzati. Bench non sia esplicitata nella sentenza disponibile, la controversia ha evidentemente riguardato il bilanciamento fra diritti ed interessi dei privati ricorrenti e la potestà amministrativa del Comune, con il TAR chiamato a verificare se il Comune avesse agito entro i limiti dei suoi poteri.
La motivazione del giudice
Pur non disponendo della motivazione estesa, dalla decisione di rigetto è evidente che il collegio giudicante, in una composizione composta dal Presidente Maria Ada Russo, dal Consigliere estensore Giovanni Zucchini e dalla Prima Referendaria Laura Patelli, ha valutato complessivamente i motivi di ricorso dedotti dai ricorrenti e ha ritenuto che gli atti impugnati non fossero affetti dai vizi denunciati, o che gli argomenti forniti dai ricorrenti non fossero idonei a dimostrare l'illegittimità. Il giudice amministrativo ha svolto la propria opera di scrutinio sulla legittimità dei provvedimenti comunali, evidentemente pervenendo alla conclusione che la Pubblica Amministrazione ha agito legittimamente. La decisione di respingere il ricorso denota che, secondo il TAR, l'azione amministrativa del Comune non eccedeva i margini di discrezionalità conferiti dalla legge.
La decisione
Il TAR Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso proposto da Claudia Maggio e Paolo Marenghi, confermando pertanto la legittimità dei provvedimenti comunali del 14 gennaio 2015. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Milano nella misura di 1.500 euro, oltre agli accessori di legge costituiti dalle spese generali nella misura del 15 per cento e dagli oneri riflessi. La sentenza è stata ordinata eseguibile dall'autorità amministrativa.
Massima
L'impugnazione di provvedimenti amministrativi comunali è soggetta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo il quale può confermare la validità degli atti ove non emerga violazione di norme di legge, eccesso di potere o vizi procedurali sostanziali.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento del provvedimento emesso dal Comune di Milano PG n. 18436/2015 del 14.1.2015; del provvedimento emesso dal Comune di Milano PG n. 18431/2015 del 14.1.2015. sul ricorso numero di registro generale 743 del 2015, proposto da Claudia Maggio e Paolo Marenghi, rappresentati e difesi dall'avvocato Barbara Riva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti ed Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6; Piero Maria Francesco Sposato, non costituito in giudizio; Alessandro Tunno, rappresentato e difeso dagli avvocati Carla Pucci, Francesco Grassi e Luca Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di Alessandro Tunno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento a favore del Comune di Milano delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge (spese generali nella misura del 15% ed oneri riflessi, cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 3592/2023). Compensa per il resto. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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