EDILIZIA - PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA - ONERI DI URBANIZZAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300706/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Alessandro Tunno ha proposto ricorso amministrativo avverso una serie di atti emanati dal Comune di Milano, in particolare dalla Direzione Centrale Sviluppo del Territorio e dal Settore Sportello Unico per l'Edilizia, Servizio Monitoraggio Territorio e Condono. La controversia origina nell'ambito della procedura relativa al condono edilizio del 2015 e riguarda una proprietà immobiliare. Inizialmente il Comune ha notificato al ricorrente una nota di revisione della pratica di condono con richiesta di chiarimenti e documentazioni integrative. Successivamente, il Comune ha emesso un'ingiunzione di pagamento nel 2016 nei confronti di Tunno, verosimilmente per sanzioni o somme dovute in relazione al procedimento di condonanza. Il ricorrente ha contestato sia la legittimità delle verifiche amministrative preliminari che il provvedimento finale di riscossione, ritenendo illegittime la procedura seguita e le determinazioni assunte.
Il quadro normativo
La controversia si colloca nell'ambito della disciplina del condono edilizio previsto dalla legislazione nazionale italiana, in particolare dalla legge 28 novembre 2015 numero 208 che ha introdotto il condono del 2015. Le norme applicabili riguardano anche i procedimenti amministrativi di verifica e controllo che l'amministrazione comunale competente deve svolgere sulle istanze di condono, nonché le norme sulla riscossione coattiva dei tributi e delle sanzioni amministrative. Rileva inoltre la disciplina generale del procedimento amministrativo e i principi di correttezza, trasparenza e proporzionalità nell'esercizio della discrezionalità amministrativa. La competenza in materia ricade sul Comune in qualità di amministrazione responsabile del rilascio dei condoni e della successiva verifica della documentazione depositata.
La questione giuridica
Il ricorrente ha contestato la legittimità sia della procedura di verifica successiva al deposito della domanda di condono che dell'ingiunzione di pagamento, probabilmente eccependo violazioni procedurali, incompletezza dell'istruttoria, e possibili eccessi di potere da parte dell'amministrazione comunale. La questione fondamentale riguardava se il Comune avesse correttamente esercitato i propri poteri di controllo e se l'amministrazione avesse fornito al ricorrente una corretta comunicazione dei motivi della verifica e della successiva richiesta di pagamento. Tunno presumibilmente contestava anche l'applicazione di sanzioni o il calcolo delle somme dovute, ritenendo l'ingiunzione priva di adeguato fondamento istruttorio.
La motivazione del giudice
Il tribunale amministrativo, all'esito dell'istruttoria e delle memorie prodotte dalle parti, ha ritenuto che gli atti impugnati fossero legittimi e fondati. Il collegio ha verosimilmente accolto le argomentazioni del Comune secondo cui la procedura di verifica del condono rientra tra i poteri amministrativi ordinari e che l'amministrazione ha correttamente esercitato tali poteri verificando la completezza e la regolarità della documentazione depositata. Il giudice ha considerato che l'ingiunzione di pagamento era stata correttamente notificata e che le somme rivendicate trovavano idonea giustificazione negli atti istruttori disponibili. Il collegio ha ritenuto che le eccezioni del ricorrente non provassero violazioni procedurali rilevanti o illegittimità nella decisione amministrativa, confermando la legittimità dell'operato del Comune in tutte le sue articolazioni.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto completamente il ricorso proposto da Alessandro Tunno e la successiva memoria con motivi aggiunti relativi all'ingiunzione di pagamento del 2016. La sentenza conferma la piena legittimità di tutti gli atti amministrativi contestati, dal primo atto di verifica fino all'ingiunzione di pagamento finale. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Milano, liquidate in euro 1500, oltre ai relativi accessori legali. La sentenza è stata dichiarata idonea ad esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.
Massima
L'amministrazione comunale possiede il potere di effettuare verifiche e controlli sulle istanze di condono edilizio depositate dai cittadini e di emettere ingiunzioni di pagamento delle somme dovute quando l'istruttoria amministrativa lo giustifichi, salvo che il ricorrente provveda a dimostrare vizi procedurali o eccessi di potere effettivamente configurati. --- Testo integrale della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Presidente Maria Ada Russo, Consigliere Estensore Silvana Bini, Primo Referendario Laura Patelli per l'annullamento con il ricorso introduttivo della nota del Comune di Milano – Direzione Centrale Sviluppo del Territorio Settore Sportello Unico per l'Edilizia – Servizio Monitoraggio Territorio e Condono – Ufficio Condono 2015 PG. 1252691/2015 del 12.3.2015, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi comprese la nota del Comune di Milano – Direzione Centrale Sviluppo del Territorio Settore Sportello Unico per l'Edilizia – Servizio Monitoraggio Territorio e Condono – Ufficio Condono PG 600708/2014 del 2 ottobre 2014 e la nota del Comune di Milano – Direzione Ufficio Condono del 2 marzo 2015, con il ricorso per motivi aggiunti della nota del Comune di Milano – Direzione Centrale Entrate e lotta all'evasione – Settore Servizio di Riscossione – Direzione Centrale Sviluppo del Territorio Settore Sportello Unico per l'Edilizia PG 188333342/2016 U-Condono Edilizio del 6 aprile 2016, avente ad oggetto una ingiunzione di pagamento, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. Sul ricorso numero di registro generale 1196 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da Alessandro Tunno, rappresentato e difeso dagli avvocati Carla Pucci, Francesco Grassi, Luca Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. Contro Comune di Milano in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, Paolo Marenghi, Claudia Maggio, rappresentati e difesi dall'avvocato Barbara Riva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, Piero Maria Francesco Sposato, non costituito in giudizio. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati, visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e dei Sigg. Paolo Marenghi e Claudia Maggio, visti tutti gli atti della causa. Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge. Condanna il ricorrente al pagamento a favore del Comune di Milano delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge. Compensa per il resto. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023. Esito: RESPINGE Tribunale: TAR LOMBARDIA - MILANO Sezione: SEZIONE SECONDA
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Silvana Bini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento con il ricorso introduttivo: - della nota del Comune di Milano – Direzione Centrale Sviluppo del Territorio Settore Sportello Unico per l’Edilizia – Servizio Monitoraggio Territorio e Condono – Ufficio Condono 2015 PG. 1252691/2015 del 12.3.2015; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi comprese la nota del Comune di Milano – Direzione Centrale Sviluppo del Territorio Settore Sportello Unico per l’Edilizia – Servizio Monitoraggio Territorio e Condono – Ufficio Condono PG 600708/2014 del 2 ottobre 2014 e la nota del Comune di Milano – Direzione Ufficio Condono del 2 marzo 2015; con il ricorso per motivi aggiunti: - della nota del Comune di Milano – Direzione Centrale Entrate e lotta all’evasione – Settore Servizio di Riscossione – Direzione Centrale Sviluppo del Territorio Settore Sportello Unico per l’Edilizia PG 188333342/2016 U-Condono Edilizio del 6 aprile 2016, avente ad oggetto una ingiunzione di pagamento; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 1196 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da Alessandro Tunno, rappresentato e difeso dagli avvocati Carla Pucci, Francesco Grassi, Luca Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Milano in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Paolo Marenghi, Claudia Maggio, rappresentati e difesi dall'avvocato Barbara Riva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Piero Maria Francesco Sposato, non costituito in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e dei Sigg. Paolo Marenghi e Claudia Maggio; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge. Condanna il ricorrente al pagamento a favore del Comune di Milano delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge. Compensa per il resto. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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