EDILIZIA - SCIA - SOSPENSIONE LAVORI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300508/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Maurizio Sella e Ondine De La Feld hanno proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di ottenere l'annullamento di un'ordinanza di sospensione dei lavori, emanata dal Comune di Milano il primo febbraio 2018 e notificata il sette febbraio 2018. L'ordinanza, contraddistinta dal numero di pratica 51728/2018, disponeva l'interruzione e il fermo di lavori che stavano procedendo presumibilmente nel territorio comunale milanese. I ricorrenti contestavano la legittimità di questo provvedimento amministrativo, ritenendolo illegittimo e lesivo dei loro diritti e interessi riconosciuti dall'ordinamento. Il ricorso è stato depositato presso il TAR nel 2018, aprendo una controversia amministrativa che si è protratta per un considerevole lasso di tempo prima di giungere a decisione.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto della materia della sospensione amministrativa dei lavori, normata dai codici della procedura amministrativa e dalle discipline settoriali applicabili al caso. Rilevano in particolare gli articoli 35, comma 1, lettera c, e 85, comma 9 del codice di procedura amministrativa, nonché l'articolo 87, comma 4-bis, del medesimo codice, disposizioni che disciplinano il ricorso giurisdizionale in sede amministrativa e i presupposti di procedibilità delle impugnazioni. La sentenza è stata pronunciata in conformità alle modalità procedurali previste dal decreto legge numero 80 del 9 giugno 2021, convertito in legge numero 113 dell'6 agosto 2021, il quale ha introdotto nuove regole processuali per le udienze straordinarie di smaltimento dell'arretrato giudiziario. La competenza ratione materiae e territoriae del TAR Lombardia era indubbia, trattandosi di impugnazione di un provvedimento amministrativo emanato dal Comune di Milano.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità della sospensione dei lavori ordinata dal Comune di Milano. I ricorrenti avevano sollevato questioni di diritto circa la corretta applicazione della normativa amministrativa alla situazione concreta, contestando presumibilmente sia il merito della decisione che eventuali vizi procedurali nella formazione dell'ordinanza. Tuttavia, nel corso dei circa cinque anni intercorsi tra la notifica dell'ordinanza e la decisione del collegio giudicante, la situazione di fatto sottesa alla controversia aveva subito significativi mutamenti. Questo elemento determinava una questione procedurale di fondamentale importanza: se permane ancora l'interesse ad ottenere l'annullamento quando le circostanze hanno radicalmente mutato la portata pratica della decisione.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non esponga una motivazione estesa ma si concluda solamente con il dispositivo, è possibile ricostruire il ragionamento del collegio. Il tribunale ha riconosciuto che nel corso del tempo trascorso dalla proposizione del ricorso, la situazione fattuale era profondamente mutata, rendendo il ricorso privo di utilità pratica e di effettivo interesse per i ricorrenti. Questo potrebbe significare che i lavori oggetto della sospensione ordinata erano stati nel frattempo completati, oppure che la controversia aveva perso rilevanza a causa di sopraggiunti eventi o della scadenza di termini significativi. Il tribunale ha ritenuto che non sussistesse più la giustificazione procedurale per pronunciarsi nel merito della controversia originaria, applicando il principio per cui la persistenza dell'interesse è elemento essenziale di procedibilità del ricorso amministrativo. La dichiarazione di improcedibilità costituisce una decisione corretta sotto il profilo della gestione processuale e della razionalità giurisdizionale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rigettandolo senza entrare nel merito della controversia. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sostiene le proprie spese di lite senza oneri ulteriori a carico dell'altra parte. La sentenza è stata pronunciata in camera di consiglio il ventidueesimo febbraio duemilaventitre, tramite collegamento da remoto secondo le modalità rese disponibili dalla procedura emergenziale, e la sua esecuzione è stata ordinata all'autorità amministrativa ai sensi della normativa vigente.
Massima
Il ricorso amministrativo diviene improcedibile quando la situazione di fatto ha subito modifiche tali da rendere priva di pratica utilità l'impugnazione del provvedimento originario, venendo a mancare l'interesse concreto alla decisione della controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento dell'ordinanza di sospensione dei lavori PG 51728/2018 in data 1° febbraio 2018, notificata in data 7 febbraio 2018 e di ogni altro atto connesso o consequenziale, ivi compreso l'eventuale provvedimento tacito di divieto dell'attività segnalata, anche se non conosciuto. sul ricorso numero di registro generale 908 del 2018, proposto da Maurizio Sella, Ondine De La Feld, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Belvedere e Matteo Peverati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Belvedere in Milano, Piazza Eleonora Duse, 3; Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti ed Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso la sede dell’Avvocatura comunale in Milano, Via della Guastalla, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Data per letta all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 febbraio 2023, celebrata nelle forme di cui all’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione della dott.ssa Katiuscia Papi e trattenuta la causa in decisione sulla base degli scritti, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, con l'intervento dei magistrati:
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