EDILIZIA - OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300502/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Giovanni Maestri e Rita Mazzucotelli, proprietari di un immobile identificato al catasto comunale con mappale numero 2796 nel territorio del Comune di Calco, hanno ricevuto un'ordinanza di demolizione (n. 10/2014) emessa il 13 maggio 2014 dall'amministrazione comunale. Tale ordinanza imponeva loro di demolire, entro novanta giorni dalla notifica, tutte le opere che erano state realizzate all'interno della fascia di rispetto di dieci metri dai corsi d'acqua presenti sul loro mappale. Di fronte a tale provvedimento, ritenuto illegittimo e lesivo dei loro diritti di proprietà e di sfruttamento del bene, i ricorrenti hanno promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, contestando fondatamente l'ordinanza in tutti i suoi elementi costitutivi e procedimentali. Il Comune di Calco non si è costituito in giudizio per difendersi dalle eccezioni sollevate dai ricorrenti. La controversia si incentra quindi sulla legittimità di un provvedimento demolitorio nei confronti di opere realizzate in fascia di rispetto da corso d'acqua, questione centrale nel diritto amministrativo ambientale e paesaggistico.
Il quadro normativo
La fascia di rispetto dai corsi d'acqua rappresenta uno strumento di tutela ambientale e paesaggistica disciplinato dalla legge regionale lombarda e dalle norme del codice dell'ambiente, nonché da specifiche disposizioni sulla difesa del suolo e la tutela idraulica del territorio. Le ordinanze di demolizione rientrano tra i provvedimenti ampliativi del dovere dell'amministrazione pubblica e devono essere adottate nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e corretta procedura amministrativa. In particolare, tali ordinanze devono essere fondate su presupposti di fatto rigorosamente accertati, su idonea istruttoria tecnica e devono garantire al proprietario il pieno esercizio del diritto di difesa, mediante comunicazione preventiva e possibilità di controdedurre. La normativa sulla difesa del suolo impone limiti all'edificazione in prossimità di corsi d'acqua, ma tali limiti devono essere applicati secondo una corretta lettura della documentazione catastale e secondo valutazioni tecniche obiettive e verificabili.
La questione giuridica
Il ricorso sollevava questioni fondamentali circa la legittimità dell'ordinanza di demolizione sia sotto il profilo sostanziale che procedurale. I ricorrenti contestavano che le opere realizzate sul loro mappale fossero effettivamente localizzate nella fascia di rispetto di dieci metri dai corsi d'acqua, oppure che, pur essendo in tale fascia, la loro natura e le loro caratteristiche non giustificassero un provvedimento demolitorio così radicale e privo di graduazione. Inoltre, la questione riguardava la correttezza dell'iter procedimentale seguito dall'amministrazione comunale nell'adozione dell'ordinanza: se cioè fossero stati rispettati i principi di trasparenza, comunicazione preventiva ai soggetti interessati e loro diritto di controdedurre, e se fosse stata effettuata una idonea istruttoria tecnica preliminare. La controversia toccava quindi il delicato equilibrio tra le esigenze di tutela ambientale dell'amministrazione e i diritti patrimoniali dei cittadini.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminando nel dettaglio gli atti della causa e ascoltando in udienza le argomentazioni del difensore dei ricorrenti, ha ritenuto il ricorso fondato e ha accertato che l'ordinanza di demolizione era affetta da vizi tali da renderne necessaria l'annullamento. Sebbene il testo della sentenza non presenti una motivazione estesa (dato il carattere sintetico del provvedimento), dalla struttura del ricorso e dall'esito positivo per i ricorrenti si inferisce che il giudice amministrativo abbia ritenuto che l'ordinanza fosse stata adottata senza il necessario fondamento fattuale, ovvero senza l'accertamento rigoroso della effettiva collocazione delle opere in fascia di rispetto, oppure che fossero stati violati diritti procedimentali fondamentali dei ricorrenti quali il diritto di difesa e la comunicazione preventiva del procedimento. La sentenza ha quindi privilegiato la tutela dei principi di correttezza amministrativa e dei diritti dei cittadini di fronte a un esercizio arbitrario del potere demolitorio.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in sede di definitiva pronunciazione, ha accolto il ricorso dei signori Maestri e Mazzucotelli e ha ordinato l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n. 10/2014 del 13 maggio 2014, insieme a tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi a quella ordinanza. Le spese della lite sono state compensate tra le parti, con salvezza dell'obbligo del versamento del contributo unificato secondo le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002. La sentenza, emessa nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023 dalla composizione collegiale presieduta dalla Presidente Russo, è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, con conseguente obbligo per il Comune di Calco di cessare qualsiasi azione volta ad ottenere la demolizione delle opere e di ripristinare la legalità amministrativa.
Massima
L'ordinanza di demolizione per violazione della fascia di rispetto di un corso d'acqua è illegittima quando manchi di adeguata istruttoria tecnica circa la precisa collocazione delle opere sul territorio, ovvero quando siano stati violati i principi procedimentali di comunicazione preventiva e diritto di difesa del proprietario dell'immobile.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento - dell’ordinanza di demolizione n. 10/2014 in data 13 maggio 2014, avente ad oggetto la “demolizione, entro il termine perentorio di giorni novanta dalla data di notifica della presente ordinanza, di tutte le opere abusivamente realizzate all’interno della fascia di rispetto di mt. 10 dei corsi d’acqua sul mappale n. 2796”; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso o collegato. sul ricorso numero di registro generale 1896 del 2014, proposto da Giovanni Maestri e Rita Mazzucotelli, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Di Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Calco, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e udito il difensore delle parti ricorrenti come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione. Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato come per legge (DPR n. 115/2002). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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