EDILIZIA - OPERE ABUSIVE - RIDUZIONE IN PRISTINO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300438/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Fallimento Costruzioni Raffaela S.r.l. ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro una serie di provvedimenti amministrativi relativi a un immobile sito in Venegono Inferiore, in via Manzoni 127. Il ricorrente contestava in particolare l'ordinanza n. 51 del 11 ottobre 2017 con la quale il Comune di Venegono Inferiore lo aveva ingiunto di demolire una porzione di fabbricato entro novanta giorni, nonché di ripristinare i luoghi e mettere in sicurezza l'area. La controversia era originata dal fatto che la struttura edilizia ricadeva all'interno di una fascia di rispetto idraulico, una zona sottoposta a vincoli specifici per la tutela della stabilità idrogeologica del territorio. In precedenza, con provvedimento del 4 novembre 2015, la Regione Lombardia aveva comunicato il preavviso di diniego al rilascio del nulla osta idraulico, successivamente confermato con definitivo provvedimento di diniego datato 6 ottobre 2017. Il ricorrente impugnava globalmente tutti questi atti, sostenendo presumibilmente che essi fossero illegittimi o che il fabbricato non dovesse essere assoggettato a demolizione.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dalle norme sulla tutela idraulica e sulla gestione del territorio in aree sottoposte a vincoli specifici per la prevenzione del rischio idrogeologico. In particolare, le fasce di rispetto idraulico sono definite dalle leggi regionali e dalle normative statali sulla difesa del suolo, e rappresentano zone nelle quali l'edificazione è condizionata al rilascio di specifici nulla osta da parte dell'amministrazione regionale competente per la difesa idraulica. La legittimità di provvedimenti che operano in questo settore è subordinata al rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalle discipline idrauliche e paesaggistiche, nonché ai principi di trasparenza e corretta istruttoria del procedimento amministrativo. In caso di abusivismo edilizio o di realizzazione di manufatti in aree protette senza preventive autorizzazioni, l'amministrazione comunale è legittimata a ordinare la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, fermi restando i diritti di accesso al procedimento per il ricorrente.
La questione giuridica
Il punto di diritto centrale della controversia era se la Regione Lombardia e il Comune di Venegono Inferiore avessero agito legittimamente nel negare il nulla osta idraulico e nell'ordinare la demolizione della struttura ricadente in fascia di rispetto. Il ricorrente contestava presumibilmente sia la valutazione tecnica che aveva determinato il diniego del nulla osta, sia il presupposto stesso che il fabbricato costituisse un pericolo o un ostacolo alla gestione idraulica del territorio. In gioco vi era il bilanciamento tra il diritto di proprietà e la facoltà edificatoria da un lato, e la primaria esigenza di tutela del territorio e della pubblica incolumità dall'altro, in un'area dove i vincoli idraulici rappresentano un limite legittimo all'esercizio di attività costruttive.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, pur non esplicitando nel dispositivo disponibile i dettagli del suo ragionamento, ha ritenuto che i provvedimenti impugnati fossero conformi alle norme applicabili e che la Regione Lombardia avesse correttamente esercitato i propri poteri di controllo in materia idraulica. Il collegio giudicante ha verosimilmente accolto le argomentazioni della Regione relative alla legittimità del diniego del nulla osta, ritenendo che la posizione del fabbricato all'interno della fascia di rispetto costituisse un aspetto rilevante nel processo di valutazione tecnica e che le considerazioni idrauliche alla base del diniego fossero adeguate e ben motivate. Di conseguenza, il TAR ha ritenuto che anche l'ordinanza di demolizione emessa dal Comune trovasse un presupposto legittimo nei provvedimenti regionali e nelle esigenze di tutela idraulica che essi rappresentavano. L'accoglimento delle difese della Regione ha comportato il rigetto della globalità dei motivi di ricorso proposti dalla società fallimentare.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso presentato dalla Fallimento Costruzioni Raffaela S.r.l., confermando così la validità di tutti i provvedimenti impugnati. Di conseguenza, rimangono in vigore sia il provvedimento di diniego del nulla osta idraulico emesso dalla Regione, sia l'ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi emessa dal Comune di Venegono Inferiore. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti costituite, distribuendo così equamente gli oneri legali. La sentenza è stata ordinata eseguibile dall'autorità amministrativa, confermando il potere esecutivo dei provvedimenti regionali e comunali.
Massima
Le amministrazioni regionali e comunali operano legittimamente quando, in applicazione delle discipline sulla tutela idraulica, negano l'autorizzazione per edifici ubicati in fasce di rispetto e ordinano la demolizione di strutture abusivamente realizzate in tali aree, a fronte di valutazioni tecniche adeguatamente motivate volte a proteggere la stabilità idrogeologica del territorio.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Ugo Di Benedetto, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore per l'annullamento: - dell’ordinanza n. 51 dell’11 ottobre 2017, con la quale il Comune di Venegono Inferiore ha ingiunto al ricorrente, nel termine di 90 giorni, la demolizione della porzione di fabbricato sito in Venegono Inferiore, via Manzoni, 127, ricadente all’interno della fascia di rispetto idraulico, la riduzione in pristino dei luoghi, nonché la messa in sicurezza dell’area; - del provvedimento di diniego del 6 ottobre 2017, con il quale la Regione Lombardia non ha concesso il nulla osta idraulico per la porzione del fabbricato ricadente all’interno della fascia di rispetto idraulico; - del provvedimento del 4 novembre 2015, con il quale la Regione Lombardia ha comunicato il preavviso di diniego al rilascio del nulla osta idraulico; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso. sul ricorso numero di registro generale 3014 del 2017, proposto da Fallimento Costruzioni Raffaela S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Giovando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Largo Toscanini, 1; Comune di Venegono Inferiore, non costituito in giudizio; Regione Lombardia, in persona del Presidente in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Gianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso l’Ufficio legale dell’Ente in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1; Parco Pineta di Appiano Gentile – Tradate, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 novembre 2022, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate tra le parti costituite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2022, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
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