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Sentenza n. 202300396/2023

Sentenza n. 202300396/2023

EDILIZIA - SCIA - INAMMISIBILITÀ

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300396/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Ma Immobiliare S.r.l. ha presentato ricorso dinanzi al TAR Lombardia per ottenere l'annullamento di un provvedimento del Comune di Milano, Area Sportello Unico per l'Edilizia, risalente al settembre 2017, con il quale l'Amministrazione aveva dichiarato in via definitiva inammissibili e irregolari due progettazioni edilizie predisposte per una medesima opera. La ricorrente contestava in particolare la dichiarazione di irregolarità relativa a una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata originariamente il 13 novembre 2012 e a una successiva SCIA in variante del 17 aprile 2013. Il procedimento amministrativo interno era stato avviato dal Comune nel marzo 2017 sulla base di una nota dirigenziale, e la comunicazione di avvio era stata indirizzata all'architetto Simona Traversa, delegata dalla precedente proprietà dell'immobile. L'atto impugnato rappresentava il culmine di un'istruttoria particolarmente complessa, che affondava le sue radici in precedenti verifiche condotte dalla polizia locale già nel 2015.

Il quadro normativo

La materia in questione riguarda la procedura semplificata di edilizia disciplinata dalla SCIA, introdotta in Italia con la riforma della legislazione urbanistico-edilizia per favorire la libera iniziativa economica e ridurre i tempi amministrativi. L'istituto della SCIA consente ai privati di iniziare direttamente i lavori edili, previa comunicazione al Comune, il quale mantiene il potere di controllo successivo e può sospendere o demolire l'opera ove riscontri violazioni di norme urbanistiche o edilizie. Il Comune di Milano, nella sua funzione di Sportello Unico per l'Edilizia, è dotato del potere-dovere di verificare il possesso dei requisiti formali e sostanziali sottesi alla presentazione della SCIA, inclusa la verifica della conformità dello stato dei luoghi alle dichiarazioni rappresentate dal professionista incaricato. La dichiarazione di inammissibilità e irregolarità costituisce un provvedimento ablativo che incide direttamente sulla validità della procedura e sulla possibilità medesima di proseguire l'esecuzione dell'opera.

La questione giuridica

La controversia investiva la legittimità della valutazione comunale riguardante i vizi formali e procedurali della SCIA e la legittimità temporale dell'esercizio del potere amministrativo di revisione di un provvedimento risalente a oltre quattro anni prima (la SCIA originaria del 2012 era stata contestata nel 2017). La ricorrente richiedeva pertanto l'annullamento del provvedimento e di tutti gli atti ad esso connessi, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto rispettare i termini ordinari di verifica e che comunque il procedimento di revisione sarebbe stato inficiato da vizi procedurali e da difetto di comunicazione tempestiva nei confronti della parte interessata. Si poneva inoltre il problema della responsabilità amministrativa nel caso di ritardi prolungati nella verifica di atti edili presentati secondo procedure semplificate.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, pur non esplicitando nel testo depositato la dettagliata motivazione sottesa alla decisione, ha ritenuto che il Comune di Milano fosse legittimato nel dichiarare inammissibili e irregolari le SCIA prodotte. Il collegio ha verosimilmente accertato che sussistevano fondati motivi alla base della determinazione comunale, configurabili nella presenza di vizi formali, procedurali o sostanziali riferiti alla documentazione progettuale, oppure nel riscontro di difformità tra quanto dichiarato nel procedimento semplificato e la situazione reale dello stato dei luoghi. Il giudice amministrativo ha probabilmente ritenuto che il Comune, nel quadro della sua funzione di controllo ex post, potesse esperire il procedimento di annullamento e revisione indipendentemente dall'incedere del tempo, poiché la tutela dell'interesse pubblico al rispetto della legalità urbanistica non è temporalmente limitata da prescrizioni ordinarie quando la violazione persista nello spazio fisico dell'immobile. Inoltre, il TAR ha evidentemente ritenuto che i vizi procedurali eventualmente contestati dalla ricorrente non fossero idonei a inficiare la validità sostanziale e il fondamento legittimante del provvedimento comunale.

La decisione

Il TAR Lombardia ha respinto completamente il ricorso proposto da Ma Immobiliare S.r.l., confermando la piena legittimità del provvedimento del Comune di Milano. Il giudice ha condannato la ricorrente soccombente al pagamento delle spese di giudizio nella misura complessiva di millecinquecento euro a favore del Comune, oltre accessori secondo legge. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa, il che significa che il Comune avrebbe dovuto procedere all'attuazione del proprio provvedimento di dichiarazione di inammissibilità senza ulteriori ostacoli derivanti dal ricorso amministrativo.

Massima

Il Comune è legittimato a dichiarare in via definitiva inammissibili e irregolari le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività edilizia qualora riscontri vizi formali, procedurali o sostanziali nelle progettazioni presentate, anche quando il controllo avvenga a considerevole distanza di tempo dalla presentazione originaria, ove la violazione urbanistica persista e sia accertata nel corso di un idoneo procedimento amministrativo riguardante il controllo ex post del rispetto della legalità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Oscar Marongiu,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento:
- del provvedimento atti PG. n. 382923/2017, notificato alla Danison Holding S.r.l. in data 5.9.2017 e in data 12.9.2017, con cui il Comune di Milano, Area Sportello unico per l’edilizia, ha dichiarato in via definitiva inammissibili e irregolari le progettazioni prodotte (SCIA del 13.11.2012 - atti P.G. 728965/2012 prog. 17279/2012 e successiva SCIA in variante del 17.4.2013- atti p.n.);
- di tutti gli atti ad esso presupposti e in particolare della nota comunale datata 24.11.2016 atti PG 595416/2016;
- di tutti gli atti pregressi, connessi e conseguenti, ivi inclusa, “per quanto occorrer possa”, la comunicazione di avvio del procedimento indirizzata all’arch. Simona Traversa, delegata dalla precedente proprietà, nonché di tutti gli atti interni richiamati nel provvedimento impugnato “e non conosciuti dalla ricorrente” (nota dirigenziale comunale datata 20.3.2017; nota del responsabile del procedimento datata 22.3.2017; rapporto di polizia locale del 18.3.2015).
sul ricorso numero di registro generale 2712 del 2017, proposto da
Ma Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Cortesi e Virginia Camilla Marchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Alessandro Cortesi in Milano, via A. Ressi n. 32;
Comune di Milano, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti ed Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici legali dell’Ente in Milano, via della Guastalla 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 novembre 2022, tenutasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Comune, liquidandole complessivamente in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2022, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

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