EDILIZIA - PERMESSO DI COSTRUIRE - ONERI DI URBANIZZAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300380/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Società Gruppo Mendedil S.r.l. ha ricevuto dal Comune di Cambiago, mediante comunicazione del 27 dicembre 2017, l'avviso di emanazione di un provvedimento di permesso di costruire in sanatoria, accompagnato dall'indicazione degli oneri concessori dovuti. La società ricorrente ha contestato il provvedimento presentando ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel febbraio 2018, chiedendone l'annullamento. Durante il procedimento, è stata anche presentata una domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, che è stata respinta con ordinanza n. 547/2018. La causa ha subito un lungo iter processuale, restando pendente fino al febbraio 2023, quando è stata decisa per l'appunto dal collegio giudicante.
Il quadro normativo
La sanatoria edilizia rappresenta uno strumento amministrativo disciplinato dal testo unico dell'edilizia che consente di regolarizzare costruzioni realizzate in difformità rispetto alle autorizzazioni precedentemente rilasciate. I permessi di costruire in sanatoria sono provvedimenti che seguono procedure particolari e determinano l'applicazione di oneri concessori da parte del proprietario o del soggetto avente diritto. La controversia si inscrive nel più ampio ambito della legalità dei provvedimenti amministrativi in materia edilizia e della loro impugnabilità nel rispetto dei termini e delle modalità indicate dal codice del processo amministrativo.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità del provvedimento di sanatoria adottato dal Comune e gli oneri che ne derivavano per la società ricorrente. Durante i quasi cinque anni di pendenza della causa tra il 2018 e il 2023, è emersa una questione procedurale cruciale: quella della sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere. Tale questione concerne il venir meno del bisogno di tutela giurisdizionale nel corso del procedimento, circostanza che rende il ricorso improcedibile anche se tecnicamente ancora pendente.
La motivazione del giudice
Il tribunale ha accertato che nel lasso di tempo intercorso tra la proposizione del ricorso e la decisione, la situazione fattuale si era modificata in modo tale da eliminare l'interesse concreto della società ricorrente a ottenere l'annullamento del provvedimento. Sebbene la sentenza non fornisca in forma eplicita i motivi specifici che hanno determinato questa conclusione, è ragionevole inferire che il permesso di costruire in sanatoria sia stato intanto completamente eseguito o che la controversia sia stata altrimenti risolta attraverso canali diversi dal giudizio, rendendo la tutela giurisdizionale divenuta oramai inidonea a incidere sulla fattispecie concreta. Il collegio ha ritenuto che la carenza di interesse sopravvenuta costituisse una causa di improcedibilità che doveva essere rilevata d'ufficio, indipendentemente dalle eccezioni già formulate dalla controparte.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, accogliendo implicitamente l'eccezione relativa al venir meno della qualità di parte interessata della società ricorrente. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, comportando che ciascuna continui a sostenere le proprie spese processuali. La sentenza è stata resa il 8 febbraio 2023 in camera di consiglio, senza discussione orale e sulla base degli scritti depositati dalle parti, secondo le modalità semplificate previste dal codice del processo amministrativo.
Massima
La sopravvenuta carenza di interesse durante il corso del processo amministrativo, determinata dal venir meno della fattispecie concreta cui la tutela giurisdizionale dovrebbe incidere, rende il ricorso improcedibile anche se proposto tempestivamente, in quanto la situazione fattuale sopraggiunta elimina l'utilità della pronuncia giudiziale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l’annullamento - del provvedimento emesso dal Comune di Cambiago in data 18 dicembre 2017, prot. n. 16431/141 ut./2017, notificato in data 27 dicembre 2017, con cui la società ricorrente è stata avvisata dell’avvenuta emanazione del provvedimento di permesso di costruire in sanatoria, con indicazione degli oneri concessori da corrispondere. sul ricorso numero di registro generale 701 del 2018, proposto da - Gruppo Mendedil S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Filippo Argento e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - il Comune di Cambiago, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pietro Ferraris, Enzo Robaldo e Francesco Caliandro ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Piazza Eleonora Duse n. 4; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cambiago; Vista l’ordinanza n. 547/2018 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato; Viste le richieste di passaggio in decisione della causa sugli scritti e senza discussione formulate dai difensori delle parti; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Nessun difensore presente all’udienza smaltimento dell’8 febbraio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:
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