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Sentenza n. 202303135/2023

Sentenza n. 202303135/2023

EDILIZIA - OPERE ABUSIVE - PERMESSO DI COSTRUIRE - RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202303135/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La sentenza riguarda un ricorso amministrativo presentato da Giuseppina Anna Patrizia Paduano contro un'ordinanza del Comune di Milano, numero 202049/2016, emessa il 12 aprile 2016. La ricorrente, rappresentata dai difensori Carlo Coppola ed Enrico Spagnolo, ha impugnato dinanzi al TAR della Lombardia questo provvedimento comunale, ritenendolo illegittimo o comunque lesivo dei suoi diritti. Il ricorso è stato depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale con numero di registro 1588 del 2016. Il Comune di Milano, costituitosi in giudizio mediante l'Avvocatura Comunale, ha contestato le pretese della ricorrente. La causa è stata sottoposta al collegio giudicante in una seduta straordinaria di smaltimento dell'arretrato risalente al 15 dicembre 2023, distante quindi diversi anni dal momento della proposizione del ricorso.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel contesto del processo amministrativo disciplinato dal Codice del Processo Amministrativo, in particolare da quelle disposizioni che regolano il ricorso davanti ai Tribunali Amministrativi Regionali per l'impugnazione degli atti della pubblica amministrazione. L'art. 87, comma 4-bis del Codice del Processo Amministrativo è stato richiamato dal tribunale, indicando specifiche modalità procedurali applicabili al caso. La ricorrente ha agito secondo i diritti e le tutele previste dalla legislazione amministrativa per contestare la validità dell'ordinanza comunale. Nel quadro normativo sono rilevanti i principi generali della legalità amministrativa e della tutela dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione.

La questione giuridica

Benché il testo della sentenza fornito non contenga la motivazione estesa, la questione giuridica centrale riguarda la legittimità dell'ordinanza comunale impugnata. La ricorrente ha sollevato, verosimilmente, questioni relative alla conformità del provvedimento alla normativa di legge, ai regolamenti comunali o ai principi generali del diritto amministrativo. Il giudice amministrativo ha dovuto valutare se l'ordinanza fosse stata adottata secondo le procedure corrette, se fondasse su presupposti di fatto e di diritto adeguati, e se non violasse le norme applicabili.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR, composto dal Presidente Giovanni Zucchini (estensore), dal Consigliere Oscar Marongiu e dalla Prima Referendaria Laura Patelli, ha esaminato il ricorso e gli allegati prodotti dalle parti. Dopo aver valutato gli atti della causa e le difese svolte dal legale rappresentante del Comune, il tribunale ha ritenuto che gli argomenti dedotti dalla ricorrente non fossero idonei a provare l'illegittimità dell'ordinanza contestata. Gli elementi di fatto e di diritto sottoposti al collegio non hanno condotto a una valutazione favorevole alla ricorrente. Il giudice amministrativo ha quindi concluso che il provvedimento comunale resisteva alle contestazioni sollevate nel ricorso.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto da Giuseppina Anna Patrizia Paduano. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Milano, liquidate in euro millecinquecento oltre gli accessori di legge, compresi le spese generali nella misura del quindici percento e gli oneri riflessi, secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. La sentenza è stata resa esecutiva dall'autorità amministrativa in conformità alle disposizioni procedurali vigenti.

Massima

L'ordinanza della pubblica amministrazione legittimamente adottata secondo le procedure previste dalla legge non può essere annullata dal giudice amministrativo quando gli argomenti dedotti nel ricorso non provano l'illegittimità del provvedimento medesimo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Giovanni Zucchini,	Presidente, Estensore
Oscar Marongiu,	Consigliere
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 202049/2016 del 12 aprile 2016, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.
sul ricorso numero di registro generale 1588 del 2016, proposto da
Giuseppina Anna Patrizia Paduano, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Coppola ed Enrico Spagnolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, via Volta, 5;
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti ed Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 il dott. Giovanni Zucchini e udito il difensore del Comune come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento a favore del Comune di Milano delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge (spese generali nella misura del 15% ed oneri riflessi, cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 3592/2023).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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