EDILIZIA - PERMESSO DI COSTRUIRE - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - NON DEBENZA - RESTITUZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202303093/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Giovanni Colombo ha ottenuto dal Comune di Colle Brianza il permesso di costruire numero 14/2012, protocollato il 2 maggio 2012. In occasione del rilascio di tale permesso, il Comune ha richiesto il pagamento di un contributo di costruzione, quantificato in euro 20.602,20, che il ricorrente ha versato. Tuttavia, Colombo ha successivamente contestato la legittimità di tale richiesta, ritenendola illegittima e non dovuta. Non essendo riuscito a ottenere il riconoscimento della sua posizione in sede amministrativa, ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'accertamento della non debenza del contributo e la condanna del Comune alla restituzione della somma versata, comprensiva degli interessi decorrenti dal giorno del versamento. Il ricorso è stato depositato il 2019 con numero di registro generale 1188, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Giacalone e Maria Vittoria Sala. Il Comune di Colle Brianza non si è costituito nel giudizio per contraddire le pretese ricorrenziali.
Il quadro normativo
La materia dei contributi di costruzione è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, noto come Testo Unico dell'Edilizia, che costituisce il riferimento normativo fondamentale per la regolamentazione dei permessi di costruire e dei connessi oneri a carico dei proprietari o dei titolari del diritto di edificabilità. Tali contributi rappresentano un corrispettivo del diritto di edificare e sono destinati a finanziare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché la realizzazione di opere pubbliche nel territorio comunale. Il Comune, nel momento del rilascio del permesso di costruire, è tenuto a notificare al proprietario l'importo dei contributi dovuti sulla base di criteri di calcolo precedentemente stabiliti negli strumenti di pianificazione urbana e negli atti amministrativi comunali. La corretta applicazione di tali norme implica che il contributo sia richiesto per interventi effettivamente ricadenti nella categoria dei lavori di costruzione soggetti al versamento di tali oneri, secondo i criteri normativi e regolamentari vigenti al momento del rilascio del permesso.
La questione giuridica
La controversia ruotava intorno alla legittimità della richiesta del contributo di costruzione avanzata dal Comune nel momento del rilascio del permesso numero 14/2012 in favore di Giovanni Colombo. Il ricorrente contestava, presumibilmente, che il contributo non dovesse essere dovuto perché l'intervento edilizia non rientrava nella categoria soggetta a tale onere, oppure che il Comune avesse erroneamente calcolato l'importo secondo i criteri normativi e regolamentari pertinenti. Dalla prospettiva giuridica, si trattava di accertare se il Comune avesse legittimamente esercitato il proprio potere amministrativo nell'imposizione del contributo, applicando correttamente le norme vigenti alla fattispecie concreta rappresentata dal progetto sottoposto a permesso di costruire.
La motivazione del giudice
Il collegio della Sezione Quarta del TAR Lombardia, dopo aver esaminato il ricorso e tutti gli allegati prodotti dalle parti, ha ritenuto che la domanda del ricorrente non trovasse fondamento nel diritto positivo vigente. Sebbene il testo della sentenza nel presente documento sia caratterizzato da estrema sinteticità e privo di una motivazione diffusa, si può ragionevolmente desumere che il tribunale abbia accertato la legittimità della richiesta del contributo da parte del Comune, probabilmente perché l'intervallo edilizia rientrava nelle fattispecie soggette al versamento di tali oneri secondo il Testo Unico dell'Edilizia, oppure perché il Comune aveva correttamente determinato l'importo secondo i criteri di calcolo applicabili. Il percorso argomentativo seguito dal giudice, pur non esplicitato in dettaglio nel documento qui trasmesso, ha condotto il collegio a respingere integralmente le pretese ricorrenziali, ritenendo che il contributo fosse effettivamente dovuto e correttamente quantificato in euro 20.602,20.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella seduta del 30 novembre 2023, ha definitivamente pronunciato il rigetto integrale del ricorso proposto da Giovanni Colombo. Pertanto, il ricorrente non ha ottenuto né l'accertamento della non debenza del contributo né la condanna del Comune alla restituzione della somma versata. Il giudice ha inoltre disposto che il contributo rimanesse acquisito al Comune di Colle Brianza, senza che fossero stabilite né spese processuali a carico del ricorrente né rimborsi aggiuntivi. La sentenza è stata ordinata esecutiva dall'autorità amministrativa, conformemente alle disposizioni sulla esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia amministrativa.
Massima
Un contributo di costruzione richiesto dal Comune al momento del rilascio del permesso di costruire è legittimo quando l'intervento edilizia rientra nella categoria soggetta a tale onere secondo la normativa vigente in materia di diritto urbanistico e edilizia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore Valentina Caccamo, Referendario per l'accertamento della non debenza del contributo di costruzione richiesto dal Comune di Colle Brianza per il rilascio del permesso di costruire n.14/2012 prot. n. 2363 del 2.5.2012; e per la condanna alla restituzione della somma di euro 20.602,20 corrisposta dal ricorrente, oltre ad interessi dal giorno del versamento al saldo. sul ricorso numero di registro generale 1188 del 2019, proposto da Giovanni Colombo, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Giacalone e Maria Vittoria Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, via Bernardino Zenale, 19; Comune di Colle Brianza, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla sulle spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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