EDILIZIA - OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202303088/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Oreste Corradi, titolare della società Locanda Vecchia Pavia al Mulino, ricorre al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di un'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Certosa di Pavia il 15 ottobre 2018. L'ordinanza, notificata al ricorrente il 19 ottobre 2018, disponeva l'abbattimento di opere definite come presuntivamente abusive con relativo ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto emerso da specifici verbali di sopralluogo realizzati nei mesi precedenti. Nel procedimento sono stati coinvolti anche il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano e l'Agenzia del Demanio, tutti costituiti in giudizio quale controinteressati. La controversia trae origine da una complessa situazione di edificio situato in ambito sottoposto a tutela paesaggistica e potenzialmente vincolato, dove il Comune aveva ritenuto di identificare abusivismi costruttivi.
Il quadro normativo
La controversia si inscrive nell'ambito della disciplina edilizia e della tutela del paesaggio e dei beni culturali. Le ordinanze di demolizione di cui al ricorso sono state emanate sulla base dell'articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, il quale costituisce il Testo Unico in materia di edilizia e disciplina i poteri degli amministratori locali di ordinare la demolizione di opere realizzate in difetto di titolo abilitativo o in difetto di conformità alle autorizzazioni rilasciate. Nel caso in esame, data la presenza della Soprintendenza e del Ministero della Cultura tra gli intervenienti, risulta rilevante anche la normativa sui beni culturali e paesaggistici, che disciplina i vincoli e le autorizzazioni necessarie per realizzare interventi in aree tutelate. Il procedimento amministrativo di demolizione deve comunque rispettare i principi di trasparenza, motivazione e correttezza procedurale sanciti dalla legge sulla procedura amministrativa.
La questione giuridica
La questione centrale del giudizio attiene alla legittimità della decisione amministrativa di ordinare la demolizione delle opere, sia sotto il profilo sostanziale che sotto il profilo procedurale. Il ricorrente ha probabilmente contestato sia la corretta identificazione delle opere come abusive sia la regolarità dei procedimenti di accertamento e di notificazione dell'ordinanza, nonché l'adeguatezza dei motivi posti a fondamento della decisione amministrativa. Vista la configurazione delle parti, emerge anche una questione relativa all'eventuale necessità di acquisire pareri o autorizzazioni particolari dalle autorità competenti in materia di beni culturali e paesaggio, che potrebbe inficiare la legittimità formale dell'ordinanza. Il ricorso è stato quindi fondato su vari profili di illegittimità della decisione amministrativa comunale.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza disponibile contenga solo il dispositivo senza la motivazione estesa, il fatto che il ricorso sia stato dichiarato improcedibile suggerisce che il collegio giudicante abbia riscontrato un vizio procedurale non meramente formale, bensì sostanziale all'esperibilità dell'azione. L'improcedibilità può derivare da molteplici cause, quali l'accertamento di una mancanza di legittimazione della parte ricorrente, l'assenza di un interesse giuridicamente rilevante a ricorrere, il superamento dei termini perentori per la presentazione del ricorso amministrativo, oppure difetti nella rappresentanza o nella costituzione nel procedimento. Il TAR, in base agli elementi processuali deducibili dal fascicolo, ha ritenuto di dovere dichiarare il ricorso improcedibile anziché procedere al merito della controversia, adottando un provvedimento di carattere principalmente procedurale. La compensazione delle spese di giudizio riflette la considerazione del collegio secondo cui le questioni poste non erano totalmente manifestamente fondate.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella sessione del 15 dicembre 2023, ha dichiarato il ricorso numero 2703 del 2018, insieme ai motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 14 dicembre 2018, complessivamente improcedibile. Di conseguenza, il ricorso non è stato esaminato nel merito e l'ordinanza di demolizione del Comune di Certosa di Pavia non è stata annullata. Le spese della lite sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte rimane responsabile delle proprie spese legali. La sentenza è risultata definita all'esito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato e acquisisce stabilità immediata, senza possibilità di ottenerne la caducazione attraverso ulteriori impugnazioni in via amministrativa.
Massima
Quando un ricorso amministrativo avverso un'ordinanza di demolizione risulti affetto da un vizio di improcedibilità nel corso del procedimento, il giudice amministrativo non procede all'esame del merito della controversia e pronuncia sentenza di rigetto del ricorso senza entrare nel merito delle questioni relative alla legittimità dell'ordinanza amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Giovanni Zucchini, Presidente, Estensore Oscar Marongiu, Consigliere Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della ordinanza di demolizione n. 64/2018 del 15.10.2018(doc. 1), emessa ai sensi dell'articolo 31 D.P.R. 380/2001, delle opere presuntivamente abusive ivi descritte con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, a firma del responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Certosa di Pavia e notificato al Sig. Oreste Corradi, quale titolare della Locanda Vecchia Pavia al Mulino di Corradi Oreste & C. S.a.S., il 19.10.2018; - nonché di ogni altro atto presupposto consequenziale e/o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, ivi compreso la diffida a demolire n. Prot. 4631 del 11.08.2018 (doc. 2), il verbale di sopralluogo n. 1 avente n. Prot. 4154 del 19.07.2018 e il verbale di sopralluogo n. 2 avente n. Prot. 4630 del 11.08.2018 (doc. 3), tutti emessi dall'Ufficio Tecnico del Comune di Certosa di Pavia, con riserva di motivi aggiunti e di proporre domande risarcitorie ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 104/2010; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CORRADI ORESTE il 14\12\2018: - della ordinanza di demolizione n. 64/2018 del 15.10.2018 (doc. 1), emessa ai sensi dell'articolo 31 D.P.R. 380/2001, delle opere presuntivamente abusive ivi descritte con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, a firma del responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Certosa di Pavia e notificato al Sig. Oreste Corradi, quale titolare della Locanda Vecchia Pavia al Mulino di Corradi Oreste & C. S.a.S., il 19.10.2018; - nonché di ogni altro atto presupposto consequenziale e/o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, ivi compreso la diffida a demolire n. Prot. 4631 del 11.08.2018 (doc. 2), il verbale di sopralluogo n. 1 avente n. Prot. 4154 del 19.07.2018 e il verbale di sopralluogo n. 2 avente n. Prot. 4630 del 11.08.2018 (doc. 3), tutti emessi dall'Ufficio Tecnico del Comune di Certosa di Pavia, con riserva di motivi aggiunti e di proporre domande risarcitorie ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 104/2010. sul ricorso numero di registro generale 2703 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Oreste Corradi, in proprio e quale legale rappresentante della S.a.s. Locanda Vecchia Pavia al Mulino di Corradi Oreste & C., rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Re, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via San Damiano, 4; Comune di Certosa di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Graziano Lissandrin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Certosa di Pavia, dell’Agenzia del Demanio, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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