EDILIZIA - RISTRUTTURAZIONE - RECUPERO SOTTOTETTO - DINIEGO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302777/2023 |
| Esito | Inammissibile |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento - della deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 18 luglio 2017, pubblicata nell'Albo pretorio del Comune dal 4 agosto 2017 al 19 agosto 2017; e, per quanto occorrer possa, - della nota del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Santo Stefano Ticino prot. 5526 del 25 luglio 2017; - della nota del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Santo Stefano Ticino prot. 7424 del 16 ottobre 2017; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli impugnati, ancorché non conosciuto. sul ricorso numero di registro generale 2696 del 2017, proposto da Taurus S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Carnielli e Francesco Versaci, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Francesco Versaci in Milano, Via Bigli, 19; Comune di Santo Stefano Ticino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio del suddetto difensore in Milano, Piazza Eleonora Duse, 4; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Santo Stefano Ticino; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, con l'intervento dei magistrati:
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