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| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302560/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Michele Ajraghi ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con l'intento di ottenere l'annullamento di un provvedimento adottato dal Comune di Varese in data 3 febbraio 2016, trasmettogli nella comunicazione del 8 febbraio 2016. Il ricorso è stato depositato con numero di registrazione generale 1019 del 2016, seguito dalla relazione nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023, evidenziando un procedimento amministrativo di durata considerevole. Il ricorrente, per il tramite dei propri difensori, ha impugnato l'atto comunale richiedendo altresì l'annullamento di ogni atto preordinato, presupposto, consequenziale o comunque connesso al provvedimento principale. Il Comune di Varese e la società Annamaria S.r.l. sono stati chiamati in causa ma non si sono costituiti nel giudizio, limitando la discussione alle argomentazioni del ricorrente e alle valutazioni del collegio giudicante.
Il quadro normativo
La controversia si inscrive nella giurisdizione del giudice amministrativo, specificamente nella competenza del Tribunale Amministrativo Regionale, secondo la disciplina dettata dal codice del processo amministrativo. Le norme di riferimento per un ricorso di questa natura riguardano il potere della pubblica amministrazione di adottare provvedimenti amministrativi e i principi che governano la legittimità di tali atti, inclusi i criteri di legalità sostanziale e formale. La sentenza è stata pronunciata in conformità all'articolo 87, comma 4-bis, del codice del processo amministrativo, che disciplina specifici aspetti procedurali. Il giudice amministrativo è tenuto a valutare se il provvedimento impugnato sia conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e correttezza procedimentale che caratterizzano l'agire della pubblica amministrazione.
La questione giuridica
La questione centrale della controversia concerne la legittimità dell'atto amministrativo adottato dal Comune di Varese, valutata secondo i principi del diritto amministrativo. Il ricorrente ritiene di poter fondare il proprio ricorso su motivi di illegittimità che avrebbero caratterizzato il provvedimento, benché il testo non specifichi nel dettaglio quali siano stati gli argomenti tecnici dedotti in giudizio. La Sezione Quarta del TAR ha dovuto affrontare la questione della sussistenza effettiva dei vizi di legittimità prospettati o se invece il provvedimento fosse stato validamente adottato secondo le norme di legge e i principi amministrativi vigenti.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, composto dal Presidente Gabriele Nunziata, dal Consigliere Antonio De Vita e dal Primo Referendario Katiuscia Papi estensore, ha valutato complessivamente la ricorso nel corso della camera di consiglio del 18 ottobre 2023, tenutasi in videoconferenza secondo le modalità consentite dalla normativa emergenziale. Nell'esaminare le doglianze prospettate dal ricorrente, il tribunale ha riscontrato che gli argomenti dedotti non integravano vizi sufficienti per determinare l'annullamento del provvedimento comunale. Il ragionamento del collegio ha privilegiato la validità dell'atto impugnato secondo i criteri di valutazione della legittimità amministrativa, ritenendo che il Comune avesse agito conformemente all'ordinamento vigente e alle prerogative riconosciute alla pubblica amministrazione nella adozione di provvedimenti nel settore coinvolto.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, pronunciandosi definitivamente sul ricorso, lo ha respinto nella sua interezza, accogliendo implicitamente le posizioni della amministrazione comunale impugnatrice. Consequenzialmente, l'atto del Comune di Varese del 3 febbraio 2016 rimane valido e efficace, senza alcuna modificazione o revoca. La sentenza ha disposto che le spese di lite rimangono a carico di nessuna parte, secondo la formula "nulla per le spese", il che indica che ciascun contendente sopporta le proprie spese legali senza compensi reciproci. La decisione, infine, è stata ordinata per l'esecuzione dall'autorità amministrativa competente secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo.
Massima
La legittimità di un provvedimento amministrativo rimane salda quando il ricorrente non deduca motivi di illegittimità capaci di superare il vaglio del giudice amministrativo secondo i criteri di ragionevolezza, legalità e conformità ai principi di corretta gestione dell'azione amministrativa. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento del Comune di Varese (P.G. n. 0010052) del 3 febbraio 2016, che è stato trasmesso al ricorrente in data 8 febbraio 2016 con comunicazione di pari data P.G. n. 11322/16; di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso sul ricorso numero di registro generale 1019 del 2016, proposto da Michele Ajraghi, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Monaco, Claudio Sala e Maria Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell'avvocato Maria Sala in Milano, Via Hoepli, 3; Comune di Varese, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; Annamaria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione. Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell'art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, con l'intervento dei magistrati: Esito: RESPINGE Tribunale: TAR LOMBARDIA MILANO Sezione: SEZIONE QUARTA Data: 18 ottobre 2023
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento del Comune di Varese (P.G. n. 0010052) del 3 febbraio 2016, che è stato trasmesso al ricorrente in data 8 febbraio 2016 con comunicazione di pari data P.G. n. 11322/16; di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso sul ricorso numero di registro generale 1019 del 2016, proposto da Michele Ajraghi, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Monaco, Claudio Sala e Maria Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Maria Sala in Milano, Via Hoepli, 3; Comune di Varese, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; Annamaria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione. Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, con l'intervento dei magistrati:
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