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Sentenza n. 202302386/2023

Sentenza n. 202302386/2023

EDILIZIA - PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA (SCIA) - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302386/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

I ricorrenti Colombo Simona e Orlandi Maurizio hanno impugnato due provvedimenti del Comune di Pasturo, ubicato in provincia di Lecco, relativi a un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico. La controversia nasce dal diniego della compatibilità paesaggistica comunicato con provvedimento prot. 2761 del 5 giugno 2017, successivamente integrato il 24 ottobre 2016, e dal successivo diniego del permesso di costruire in sanatoria numero 2613 del 2016 con provvedimento prot. 2468 del 15 maggio 2018. I ricorrenti hanno dunque proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nel 2019, chiedendo l'annullamento di entrambi i provvedimenti comunali e contestualmente hanno chiesto misure cautelari di sospensione. Nel corso del giudizio sono emerse circostanze che hanno determinato il venir meno della rilevanza pratica della controversia, portando alla conclusione del processo senza una decisione nel merito.

Il quadro normativo

La fattispecie rientra nella disciplina dei vincoli paesaggistici e dell'edilizia in sanatoria, regolata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo numero 42 del 2004) e dalle norme tecniche regionali applicabili in Lombardia. La compatibilità paesaggistica costituisce un presupposto indispensabile per la realizzazione di interventi edificatori su beni sottoposti a tutela secondo la normativa statale e regionale, mentre la procedura di sanatoria è volta a regolarizzare le opere costruite in difformità dal permesso quando sussistono i presupposti di legge. Il Comune di Pasturo, nella sua qualità di amministrazione competente, deve verificare la conformità sia alle norme edilizie ordinarie che alle disposizioni specifiche riguardanti il paesaggio prima di rilasciare il relativo permesso.

La questione giuridica

La controversia concerneva la legittimità dei dinieghi opposti dai Comuni rispetto alle istanze di compatibilità paesaggistica e alla domanda di permesso in sanatoria presentate dai ricorrenti, nonché l'eventuale violazione dei procedimenti amministrativi nella istruttoria dei relativi fascicoli. I ricorrenti contestavano sia la motivazione sia la corretta applicazione della normativa paesaggistica e dell'edilizia in sanatoria, sollevando questioni sulla sussistenza dei presupposti di diritto per il rigetto delle loro istanze. La questione presentava profili di complessità sia sul piano procedimentale che sostanziale, toccando il tema della compatibilità tra gli interventi edificatori e la preservazione dei vincoli paesaggistici.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso indica che il giudice ha ritenuto che la controversia abbia perso la sua rilevanza pratica nel corso del giudizio. Questo potrebbe derivare da una sopravvenuta carenza di interesse ad agire dei ricorrenti, da una modificazione della situazione di fatto sottesa alla controversia oppure da una mancanza di utilità della pronuncia a causa di circostanze intervenute durante il processo. La rinunzia alla misura cautelare e il cambio di rappresentanza legale suggeriscono che le parti possono aver raggiunto una composizione della controversia o che la questione abbia perso attualità. La dichiarazione di improcedibilità è stata decisa dal collegio sulla base degli atti acquisiti, senza necessità di estesa trattazione nel merito della controversia.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile con conseguente estinzione del giudizio, senza pronunciamento nel merito dei rilievi dedotti dai ricorrenti. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, ciò che significa che ciascuna parte sopporta i propri oneri procedurali senza condanna della parte soccombente. La sentenza è stata depositata presso la Segreteria del Tribunale il 18 ottobre 2023 e ordina che sia eseguita dall'Autorità amministrativa secondo le forme prescritte.

Massima

Un ricorso in materia di vincoli paesaggistici e autorizzazioni edilizie è dichiarato improcedibile quando sopravvenga una carenza di interesse ad agire derivante dalla perdita di utilità pratica della pronuncia richiesta durante il corso del giudizio.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Alberto Di Mario,	Consigliere
Donatella Testini,	Consigliere
per l'annullamento previa sospensione,
del provvedimento prot. 2761 del 5/6/2017 di diniego della compatibilità paesaggistica del 5/8/2016 come integrata il 24/10/2016.
sul ricorso numero di registro generale 492 dell’anno 2019 proposto dai Sigg. Colombo Simona e Orlandi Maurizio, rappresentati e difesi dagli avv. Graziano e Alessandro Dal Molin, con domicilio digitale come da Registro PEC Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano alla Via M. A. Bragadino n.2;
Comune di Pasturo in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Francesca Rota, con domicilio digitale come da Registri PEC Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Roberto Marconi in Milano alla Via Privata Cesare Battisti n.1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del Comune di Pasturo;
Vista la rinunzia alla misura cautelare;
Visti i motivi aggiunti avverso il provvedimento prot. 2468 del 15/5/2018 di diniego del Permesso di costruire in sanatoria n.2613/2016;
Vista la memoria del Comune di Pasturo;
Vista la rinunzia dell’avv. Giuliana Valagussa al mandato conferito dai ricorrenti;
Vista la memoria del Comune di Pasturo;
Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del 18 ottobre 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata, e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto anche mediante motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 18 ottobre 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:

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