2C- EDILIZIA - SCIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SOSPENSIONE PRATICA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202302112/2023 |
| Esito | DICHIARA ESTINTO |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Questa sentenza riguarda un ricorso amministrativo promosso dinanzi al TAR Lombardia da quattro cittadini, Domenico Soffientini, Lorenza Bedoni, Roberto Cavallotti e Anna Maria Massignani, contro il Comune di Melegnano. I ricorrenti contestavano due provvedimenti di sospensione di una SCIA, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, emanati rispettivamente il 15 novembre 2022 e il 28 novembre 2022 dalla Responsabile dell'Area Governo del Territorio e Lavori Pubblici dell'amministrazione comunale. La SCIA in questione riguardava un intervento di manutenzione straordinaria su un immobile situato in Via Carlo Porro numero 5 a Melegnano, che prevedeva molteplici opere: l'apertura di vani di sbarco sulla parete Nord-Ovest, l'installazione di un nuovo ascensore, la sostituzione dei serramenti del vano scala ai piani rialzato e primo, nonché lavori di sistemazione esterna con modifiche alle recinzioni e all'ingresso pedonale. Il Comune aveva sospeso la procedura in via iniziale con un primo provvedimento e successivamente aveva emesso una integrazione, circostanza che evidenzia criticità nella gestione amministrativa della pratica da parte dell'ente. I ricorrenti ritenevano illeciti tali provvedimenti di sospensione e chiedevano al giudice amministrativo di annullarli.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal Testo Unico in materia di Edilizia, decreto legislativo numero 380 del 2001, che regola in modo organico tutti i procedimenti relativi all'edilizia e alle autorizzazioni costruttive. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività è uno strumento giuridico che consente ai privati di avviare determinati interventi edilizi senza attendere un'autorizzazione preventiva amministrativa, ma semplicemente comunicando al Comune l'inizio dei lavori per il tramite di una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato. Tra gli interventi per cui è ammessa la SCIA figurano le opere di manutenzione straordinaria, purché conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel territorio interessato. La legge prevede tuttavia che il Comune possa sospendere la SCIA quando riscontri difformità normative, ma tale sospensione deve essere tempestiva, motivata e corretta dal punto di vista procedurale, consentendo al privato di controdedurre e di regolarizzare la pratica entro i termini stabiliti dalla normativa. Il rispetto del contraddittorio procedimentale costituisce una garanzia fondamentale a tutela dei diritti dei privati.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità dei provvedimenti di sospensione emanati dall'amministrazione comunale, poiché i ricorrenti presumibilmente ritenevano che le ragioni addotte dal Comune per sospendere la SCIA fossero infondate o illegittime nel merito. In secondo luogo, il ricorso sottendeva una questione procedurale relativa al rispetto dei termini per l'esercizio dei poteri amministrativi e dell'obbligo di motivazione esplicita e idonea a giustificare l'atto. Poteva inoltre sussistere una controversia circa la corretta qualificazione degli interventi descritti in progetto e la loro conformità alle norme urbanistico-edilizie applicabili all'immobile in questione. La questione era complessa perché coinvolgeva tanto aspetti di diritto sostanziale, quanto profili procedurali e formali di rilevanza notevole per la corretta amministrazione del procedimento edilizio.
La motivazione del giudice
La sentenza non contiene un'estesa motivazione nel merito perché il collegio giudicante ha registrato che nel corso del procedimento i ricorrenti hanno spontaneamente rinunciato al ricorso da essi promosso. Ciò è accaduto nel corso dell'udienza pubblica svoltasi il 19 settembre 2023, quando il relatore, consigliere Giovanni Zucchini, e i colleghi magistrati hanno provveduto all'ascolto dei difensori delle parti secondo quanto verbale di procedura. La rinuncia al ricorso rappresenta un atto processuale mediante il quale la parte ricorrente volontariamente abbandona la pretesa azionata, determinando l'immediata cessazione della controversia. Nel diritto processuale amministrativo la rinuncia opera in modo automatico e non richiede l'emissione di una sentenza nel merito, bensì comporta semplicemente l'estinzione del giudizio secondo i principi codicistici. Il TAR ha quindi constatato il verificarsi di tale evento estintivo e ha dichiarato di conseguenza l'impossibilità di continuare a decidere nel merito della controversia.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, accertando che il ricorso proposto dai quattro ricorrenti era stato ritirato nel corso del procedimento, senza che il collegio dovesse pertanto pronunciarsi sulla legittimità dei provvedimenti di sospensione della SCIA emanati dal Comune di Melegnano. Tale estinzione determina l'inefficacia della domanda ricorsoria e il venir meno della lite amministrativa, rimettendo ogni eventuale questione a una possibile composizione stragiudiziale tra le parti. Le spese del giudizio sono state compensate, il che significa che ciascuna delle parti ha dovuto sostenere le proprie spese legali senza diritto di rimborso da parte dell'altra, soluzione ordinaria quando la rinuncia al ricorso interviene in fasi già inoltrate del procedimento. La sentenza è esecutiva da parte dell'autorità amministrativa, fatto salvo il diritto della ricorrente di proporre motivi aggiunti secondo le procedure di legge.
Massima
La rinuncia al ricorso da parte della parte ricorrente durante il procedimento amministrativo determina l'estinzione del giudizio con effetti definitivi, indipendentemente dallo stadio procedurale raggiunto, comportando la cessazione della controversia senza che il giudice amministrativo pronunciamenti nel merito delle questioni dedotte.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Stefano Celeste Cozzi, Consigliere per l'annullamento - del provvedimento datato 15.11.2022, emesso dalla Responsabile dell'Area Governo del Territorio e LL.PP. del Comune di Melegnano, avente ad oggetto “SCIA per opere di manutenzione straordinaria relative all'apertura vani di sbarco su parete Nord-Ovest, installazione nuovo ascensore, sostituzione serramenti vano scala ai piani rialzato e primo e sistemazioni esterne con intervento su recinzioni ed ingresso pedonale, presso immobile sito in Via Carlo Porro n. 5, Foglio 1 Mapp. 250 - Sospensione pratica”; - del provvedimento datato 28.11.2022, emesso dalla Responsabile dell'Area Governo del Territorio e LL.PP. del Comune di Melegnano, avente ad oggetto “SCIA per opere di manutenzione straordinaria relative all'apertura vani di sbarco su parete Nord-Ovest, installazione nuovo ascensore, sostituzione serramenti vano scala ai piani rialzato e primo e sistemazioni esterne con intervento su recinzioni ed ingresso pedonale, presso immobile sito in Via Carlo Porro n. 5, Foglio 1 Mapp. 250 - Sospensione pratica - Integrazione”; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, facendo espressa riserva di motivi aggiunti. sul ricorso numero di registro generale 3329 del 2022, proposto da Domenico Soffientini, Lorenza Bedoni, Roberto Cavallotti e Anna Maria Massignani, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Bruno Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via San Giovanni sul Muro, 18; Comune di Melegnano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Alessandra Bazzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Visconti di Modrone, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Melegnano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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