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Sentenza n. 202300195/2023

Sentenza n. 202300195/2023

EDILIZIA - ANNULLAMENTO S.C.I.A.

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300195/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Immobiliare Ca.Vi.M. S.r.l. ha presentato una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso il Comune di Milano il 13 marzo 2017 per la realizzazione di un'area ricreativa comune in copertura, ubicata sotto un pergolato esistente con relativa scala di accesso. Il Comune di Milano, a seguito dell'istruttoria tecnica svolta nel maggio 2017, ha emesso una comunicazione di avvio del procedimento in data 16 giugno 2017. Successivamente, con provvedimento del 17 ottobre 2017, il Comune ha dichiarato l'annullamento della SCIA e ha ordinato la demolizione della struttura realizzata, comunicando tale decisione alla ricorrente il 2 novembre 2017. La società ricorrente ha impugnato questi provvedimenti con ricorso al TAR nel 2018, integrandolo successivamente con ulteriori motivi aggiunti riguardanti il silenzio e il diniego relativi a un'istanza di accertamento di conformità presentata il 18 luglio 2018. La controversia riguarda quindi sia la legittimità della SCIA originaria e dell'ordine di demolizione, sia la possibilità di regolarizzare la situazione attraverso l'accertamento di conformità.

Il quadro normativo

La fattispecie si inscrive nella disciplina della SCIA introdotta dal Testo Unico per l'Edilizia (D.P.R. 380/2001), che consente ai cittadini di avviare autonomamente interventi edilizia semplificata mediante una segnalazione certificata, senza attendere l'autorizzazione preventiva dell'Amministrazione. Il principio sottostante è quello della libertà d'iniziativa privata, vincolata soltanto al successivo controllo amministrativo sulla conformità alle norme edilizie e urbanistiche. La facoltà dell'Amministrazione di annullare la SCIA è però sottoposta a vincoli procedurali e sostanziali rigorosi: deve sussistere una violazione normativa rilevante e deve essere rispettato il procedimento amministrativo. L'accertamento di conformità costituisce uno strumento per verificare a posteriori se un'opera realizzata sotto SCIA sia conforme alla normativa vigente, consentendo in taluni casi di sanare abusi minori o difetti procedurali non sostanziali. La questione centrale è dunque se il Comune possa annullare una SCIA sulla base di difetti sostanziali e, subordinatamente, se sia possibile ottenere l'accertamento di conformità ex post per regolarizzare la situazione.

La questione giuridica

Il punto controverso centrale riguarda la legittimità dell'annullamento della SCIA e dell'ordine di demolizione disposto dal Comune nei confronti della struttura realizzata, ossia se il Comune fosse titolato ad annullare la SCIA per difetti sostanziali e, in alternativa, se l'opera realizzata potesse comunque beneficiare di un accertamento di conformità successivo. Sussiste quindi un duplice interrogativo: da un lato, se il procedimento di annullamento della SCIA fosse stato correttamente instaurato e condotto secondo le regole procedurali in materia; dall'altro, se, in caso di illegittimità della SCIA originaria, fosse comunque possibile regolarizzare la situazione attraverso l'istituto dell'accertamento di conformità, secondo i criteri e i limiti normativi applicabili. La problematica è complicata dal fatto che la ricorrente ha proposto plurimi motivi di ricorso in tempi diversi, integrandoli successivamente con allegazioni su provvedimenti sopravvenuti, richiedendo al giudice di affrontare complessivamente la questione procedimentale e sostanziale.

La motivazione del giudice

Il TAR ha affrontato la questione procedimentale come elemento preliminare e decisivo, dichiarando l'improcedibilità del ricorso originario e dei primi motivi aggiunti, il che comporta l'esclusione della possibilità di far valere le censure circa l'annullamento della SCIA e l'ordine di demolizione. Dalla dichiarazione di improcedibilità si ricava che il collegio ha ritenuto che il ricorso fosse affetto da vizi procedurali rilevanti, eventualmente relativi a tardività, difetto di notificazione, carenza di legittimazione processuale o altra causa ostativa all'esercizio dell'azione. Il collegio ha successivamente valutato i motivi aggiunti presentati il 14 dicembre 2018 riferiti al silenzio serbato dall'Amministrazione circa l'istanza di accertamento di conformità, dichiarando anche questi improcedibili, probabilmente per ragioni di tardività nella presentazione o per estinzione della fattispecie. Ha poi respinto i secondi motivi aggiunti presentati il 12 febbraio 2019, riguardanti il diniego espresso dal Comune il 20 novembre 2018 sull'istanza di accertamento di conformità, il che suggerisce che il collegio ha ritenuto il diniego amministrativo legittimo e non riscontrabile alcun diritto della ricorrente all'accertamento di conformità. La compensazione delle spese indica che il collegio ha riconosciuto una certa serietà alle censure proposte, pur non accogliendole nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso originario e dei primi motivi aggiunti, escludendo in tal modo la possibilità per la ricorrente di far valere le proprie censure circa l'annullamento della SCIA e l'ordine di demolizione. Ha inoltre respinto i secondi motivi aggiunti concernenti il diniego dell'accertamento di conformità, accogliendo implicitamente la posizione del Comune secondo la quale l'opera realizzata non poteva beneficiare di tale accertamento. Di conseguenza, il provvedimento del 17 ottobre 2017 con il quale il Comune ha ordinato la demolizione della struttura rimane pienamente efficace e la ricorrente è tenuta all'esecuzione di tale ordine. Le spese sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese legali, confermando che il ricorso, sebbene infondato, non era manifestamente temerario.

Massima

L'Amministrazione può legittimamente annullare una SCIA quando sussista una violazione sostanziale della normativa edilizia e urbanistica e il procedimento sia regolarmente condotto secondo le norme procedurali vigenti, né risulta possibile un successivo accertamento di conformità quando l'opera sia affetta da difetti strutturali incompatibili con le normative applicabili e le istanze di regolarizzazione siano proposte tardivamente o secondo procedure non conformi. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente sentenza. Gabriele Nunziata era Presidente, Alberto Di Mario era Consigliere, Angelo Maria Testini era Referendario ed Estensore. La sentenza riguardava il ricorso numero 160 del 2018 proposto da Immobiliare Ca.Vi.M. S.r.l. contro il Comune di Milano. La ricorrente è stata rappresentata dagli avvocati Mauro Renna e Nicola Sabbini. Il Comune è stato rappresentato dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti ed Elena Maria Ferradini. Il ricorso era volto all'annullamento del provvedimento del 17 ottobre 2017, protocollo numero 473135, con cui il Comune ha dichiarato l'annullamento della SCIA presentata il 13 marzo 2017 e ha ordinato la demolizione dell'area ricreativa comune in copertura posta sotto il pergolato esistente con relativa scala di accesso, nonché alla comunicazione di avvio del procedimento del 16 giugno 2017, protocollo numero 278955, e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale o di esecuzione rispetto agli atti impugnati. Sono stati proposti inoltre motivi aggiunti il 14 dicembre 2018 riguardanti il silenzio diniego serbato dall'Amministrazione sull'istanza di accertamento di conformità presentata il 18 luglio 2018, protocollo numero 321097/2018. Ulteriori motivi aggiunti sono stati presentati il 12 febbraio 2019 concernenti il diniego del 20 novembre 2018, protocollo numero 514465/2018, relativo alla medesima istanza di accertamento di conformità. La causa è stata sottoposta al collegio nella seduta straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 27 ottobre 2022. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso e dei primi motivi aggiunti e ha respinto i secondi motivi aggiunti. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese tra le parti e ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa. La sentenza è stata così decisa in Milano nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati componenti il collegio e ha ricevuto esito di respingimento del ricorso.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Angelo Maria Testini,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del 17 ottobre 2017, prot. n. 473135, con cui si dichiara l'annullamento della S.C.I.A. presentata al Protocollo Generale in data 13 marzo 2017 e si ordina la demolizione di «area ricreativa comune in copertura posta sotto il pergolato esistente con relativa scala di accesso», notificato alla ricorrente in data 2 novembre 2017;
- della comunicazione di avvio del procedimento emessa in data 16 giugno 2017, prot. n. 278955, notificata alla ricorrente in data 26 giugno 2017;
- nonché di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione rispetto agli atti impugnati, ivi compresi, ove occorrer possa, l'istruttoria tecnica svolta in data 17 aprile 2017 e i pareri del Responsabile del procedimento dell'8 maggio 2017 e del 21 settembre 2017 non noti alla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14/12/2018:
del silenzio diniego serbato dall'Amministrazione in ordine all'istanza di accertamento di conformità presentata in data 18 luglio 2018, iscritta al protocollo comunale con n. P.G. 321097/2018
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12/2/2019:
del diniego del 20 novembre 2018, n. P.G. 514465/2018, opposto dall'Amministrazione in ordine all'istanza di accertamento di conformità presentata in data 18 luglio 2018, iscritta al protocollo comunale con n. P.G. 321097/2018.
sul ricorso numero di registro generale 160 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Immobiliare Ca.Vi.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Renna, Nicola Sabbini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mauro Renna in Milano, viale Bianca Maria 45;
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 ottobre 2022 il dott. Angelo Maria Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
a) dichiara l’improcedibilità del ricorso e dei primi motivi aggiunti;
b) respinge i secondi motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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