EDILIZIA - OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300164/2023 |
| Esito | Respinto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Silvana Bini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento - del provvedimento in data -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, con il quale il Dirigente Area Servizi e Territorio del Comune di -OMISSIS- ha contestato alla ricorrente gli abusi edilizi relativi ad un intervento di ristrutturazione della villetta di proprietà sita in Via-OMISSIS-, di cui al permesso edilizio in data 13 settembre 2013, e ha ingiunto la demolizione della stessa e il ripristino dei luoghi, prospettando l’acquisizione coattiva al patrimonio comunale in caso di inottemperanza ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001; - di ogni atto preordinato e connesso. sul ricorso numero di registro generale 273 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Ercole Romano, Claudio Venghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Fossati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2022 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo respinge, nei termini di cui in motivazione. Spese compensate. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della verificazione di € a € 3.032,00 (euro tremilatrentadue/00) a favore dell’Agenzia delle Entrate, (specificando nella causale del versamento il numero del Registro Generale al quale è iscritto il ricorso per cui è stata disposta la verificazione). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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