EDILIZIA - PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA - DINIEGO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202301565/2023 |
| Esito | DICHIARA ESTINTO |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società CTS Servizi Immobiliari S.r.l., operante nel settore immobiliare, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro un provvedimento del Comune di Pavia, nello specifico emesso dallo Sportello Unico per l'Edilizia in data 4 aprile 2019, recante numero 14. Il provvedimento, proveniente dal Settore Pianificazione e Gestione del Territorio e dal Servizio Edilizia Privata, rientrava dunque nell'ambito delle autorizzazioni e decisioni in materia edilizia. La controversia nasceva da una questione attinente alla pianificazione urbanistica ovvero alla gestione del territorio e alle normative sulla costruzione e sull'utilizzo dei suoli nel territorio municipale pavese. Sebbene il testo della sentenza non contenga una descrizione dettagliata dei fatti specifici, la natura stessa del provvedimento impugnato suggerisce che la società ricorrente contestasse una decisione negativa del Comune, verosimilmente il rigetto di una domanda di permesso a costruire, di una SCIA, di una variante urbanistica o altro atto amministrativo in materia edilizia.
Il quadro normativo
La materia in questione è retta dalle norme del Testo Unico dell'Edilizia, decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, e dalle normative regionali lombarde in tema di governo del territorio e pianificazione urbanistica. Lo Sportello Unico per l'Edilizia, istituito presso il Comune di Pavia, opera quale organo amministrativo competente al rilascio di autorizzazioni, concessioni e permessi in campo edile, nonché al controllo della conformità agli strumenti urbanistici vigenti. Le decisioni del Sportello Unico sono assoggettate al controllo amministrativo ordinario e straordinario, onde garantire il rispetto della legge e della tutela degli interessi legittimi dei soggetti privati. Il quadro normativo che regola la materia è finalizzato a contemperare da un lato l'interesse pubblico alla razionale e ordinata utilizzazione del territorio, dall'altro il diritto dei privati di iniziativa economica, evitando provvedimenti arbitrari o discriminatori.
La questione giuridica
La controversia si incentrava sulla legittimità del provvedimento del Comune di Pavia numero 14 del 4 aprile 2019, il quale aveva presumibilmente negato, rigettato o comunque ostacolato una richiesta della società ricorrente in materia edilizia o urbanistica. La società CTS Servizi Immobiliari lamentava che il provvedimento fosse viziato da illegittimità, violazione di legge, eccesso di potere o almeno motivi di illegittimità nel procedimento amministrativo. Il merito tecnico-giuridico della controversia andava ad investire l'interpretazione corretta delle disposizioni urbanistiche e edilizie applicabili, il corretto esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione comunale e il rispetto dei principi di trasparenza, motivazione e proporzionalità dell'atto amministrativo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella persona del collegio giudicante composto dai magistrati Maria Ada Russo (presidente), Giovanni Zucchini (consigliere estensore) e Stefano Celeste Cozzi (consigliere), ebbe ad esaminare la causa nell'udienza pubblica del 20 giugno 2023. Nel corso del procedimento e prima della pronuncia della sentenza nel merito della controversia, la società ricorrente CTS Servizi Immobiliari S.r.l. decise di rinunciare al ricorso proposto. Questa rinuncia poteva derivare da molteplici ragioni: un accordo raggiunto con l'amministrazione comunale, una valutazione dei propri avvocati circa la debolezza della posizione ricorrente, l'avvenuta risoluzione della questione sottostante per altre vie, ovvero semplicemente una scelta strategica e commerciale della società. Una volta constatata la rinuncia del ricorso da parte della ricorrente, il collegio giudicante procede logicamente alla dichiarazione di estinzione del giudizio, non potendo proseguire un processo quando parte ricorrente esplicitamente vi ha rinunciato.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione seconda, ha dichiarato estinto il ricorso numero 1126 del 2019 proposto da CTS Servizi Immobiliari S.r.l. contro il Comune di Pavia, a causa della rinuncia della ricorrente. Con la medesima sentenza, il collegio ha compensato le spese di giudizio tra le parti, il che significa che ciascuna parte dovrà sostenere i propri costi legali senza alcun versamento all'altra. La sentenza è stata sottoscritta dal collegio giudicante in data 20 giugno 2023 nella camera di consiglio presso la sede di Milano del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. Il giudice ordinò inoltre che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, secondo le disposizioni di legge vigenti.
Massima
La rinuncia al ricorso proposto dinnanzi al giudice amministrativo da parte della parte ricorrente determina l'estinzione del giudizio, indipendentemente dal merito della controversia, con conseguente compensazione delle spese tra le parti qualora non risulti una condotta processuale colpevole di una delle parti medesime.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Stefano Celeste Cozzi, Consigliere per l'annullamento del provvedimento del Comune di Pavia, Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, Servizio Edilizia Privata, Sportello Unico per l'Edilizia, n. 14 del 4 aprile 2019. sul ricorso numero di registro generale 1126 del 2019, proposto da CTS Servizi Immobiliari S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino e Lorenzo Coraggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Madeleine Maria Lupi in Milano, Galleria dell'Unione, 3; Comune di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Larga, 23; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pavia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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