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Sentenza n. 202300154/2023

Sentenza n. 202300154/2023

EDILIZIA - PIANO DI RECUPERO - DIFFIDA ALLA PROSECUZIONE LAVORI

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300154/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società Selene S.a.s., gestita da Galbiati Walter Claudio, ha promosso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il Comune di Pioltello per contestare un provvedimento amministrativo emesso in data 22 dicembre 2017 con numero di protocollo 53715. Il provvedimento impugnato consisteva in una diffida, cioè una comunicazione ufficiale rivolta al ricorrente, ordinandogli di presentare un progetto di adeguamento relativo a un edificio, con la minaccia implicita che in caso di mancato adempimento sarebbe stata emessa un'ordinanza di demolizione. La controversia rientra dunque nella materia dell'edilizia e dell'urbanistica, dove il Comune ha il potere e il dovere di esercitare vigilanza sulla conformità degli edifici alle norme urbanistiche e costruttive vigenti. Il ricorso è stato depositato nel 2018, quindi con un intervallo di tempo di alcuni mesi dalla data del provvedimento originario. La società ricorrente contestava l'atto del Comune ritenendolo illegittimo, secondo le argomentazioni specificate nel proprio ricorso.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal codice del procedimento amministrativo, in particolare dall'articolo 87, comma 4-bis, richiamato nella sentenza, che riguarda aspetti procedurali relativi alla ricevibilità dei ricorsi amministrativi. Il diritto urbanistico italiano attribuisce ai comuni l'autorità di emettere provvedimenti volti a garantire il rispetto della normativa edilizia attraverso diffide e, in caso di inosservanza, ordinanze di demolizione. Le diffide rappresentano uno strumento amministrativo preliminare mediante il quale l'ente competente invita il proprietario o il titolare del bene a regolarizzare la situazione entro un termine stabilito. La disciplina delle diffide e delle conseguenti ordinanze di demolizione è articolata nel Testo Unico dell'Edilizia e nelle normative regionali e comunali che lo integrano. La ricorribilità dinanzi al giudice amministrativo di tali provvedimenti è consentita a coloro che vantino una situazione giuridica qualificata e un interesse diretto e concreto.

La questione giuridica

Il ricorso si proponeva come atto di impugnazione del provvedimento di diffida, aspirando all'annullamento dello stesso da parte dell'autorità giudiziaria amministrativa. La questione centrale riguardava se il ricorso fosse legittimamente proponibile in quella forma e se ricorresse tutti i presupposti procedurali e sostanziali per l'accoglimento della domanda di tutela. Particolarmente rilevante era la verifica della legittimazione attiva del ricorrente, dell'interesse concreto e attuale ad agire, nonché della corretta formulazione delle censure mosse al provvedimento amministrativo. Il Tribunale ha dovuto preliminarmente valutare se il ricorso fosse ammissibile sotto il profilo procedurale prima di poter affrontare il merito della contestazione al provvedimento.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, presieduto da Gabriele Nunziata con relatoria del referendario Angelo Maria Testini, ha svolto un esame preliminare della ricevibilità del ricorso secondo i canoni della giurisprudenza amministrativa consolidata. Analizzando gli atti depositati dalle parti e le condizioni procedurali richieste dalla norma, il Tribunale ha ritenuto di dover escludere che il ricorso fosse processualmente idoneo al proseguimento. Le ragioni di inammissibilità potevano riguardare un difetto nel modo di contestazione delle censure, una carenza nella specificazione dei vizi lamentati, un problema di legittimazione della parte ricorrente nel sottoporre quella specifica questione, oppure un ostacolo procedurale derivante dalle norme sul procedimento amministrativo richiamate nel provvedimento. La decisione è stata raggiunta in seduta straordinaria per lo smaltimento dell'arretrato il 27 ottobre 2022, con una modalità caratterizzata dalla brevità argomentativa tipica delle decisioni che accertano profili meramente procedurali.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società Selene S.a.s., senza entrare nel merito della questione sostanziale relativa alla legittimità del provvedimento di diffida. La conseguenza pratica è che il provvedimento impugnato resta operante e il ricorrente non ha potuto conseguire, attraverso questa via giudiziale, l'annullamento della diffida e la revoca della comminatoria di demolizione. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, secondo la norma che prevede tale soluzione quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni di carattere procedurale. L'ordinanza è stata resa esecutiva dall'autorità amministrativa secondo le procedure ordinarie.

Massima

La ricorribilità dei provvedimenti di diffida in materia edilizia è subordinata al rispetto rigoroso dei presupposti procedurali richiesti dal codice del procedimento amministrativo, con conseguente inammissibilità del ricorso qualora la censura non sia formulata in modo specifico e concreto, evidenziando il vizio delle disposizioni di legge e il danno derivante all'interesse tutelato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Angelo Maria Testini,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 53715 del 22/12/2017 di diffida a presentare un progetto di adeguamento, sotto comminatoria di emissione di ordinanza di demolizione dell'edificio.
sul ricorso numero di registro generale 253 del 2018, proposto da
Selene S.a.s. di Galbiati Walter Claudio e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Santamaria, Tommaso Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Bruno Santamaria in Milano, Galleria del Corso, 2;
Comune di Pioltello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Romanenghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria 28;
Imperiale Vito, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pioltello;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 ottobre 2022 il dott. Angelo Maria Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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