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Sentenza n. 202301056/2023

Sentenza n. 202301056/2023

EDILIZIA - PERMESSO DI COSTRUIRE - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202301056/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società C.S.P. Costruzioni S.r.l. è stata destinataria il 16 luglio 2018 di un'ordinanza ingiunzione protocollata il 31 maggio 2018 dal Comune di Pessano con Bornago, con la quale veniva intimato il pagamento della somma di euro 31.109,51 per il ritardato pagamento degli oneri dovuti in relazione ai tre permessi di costruire numero 14/2010, 15/2010 e 16/2010. L'ordinanza ingiunzione era stata emessa in base alla procedura prevista dal Regio Decreto numero 639 del 1910, che consente alle pubbliche amministrazioni di intimare il pagamento di crediti attraverso un procedimento sommario. La società ricorrente ha impugnato tale ordinanza ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, chiedendone l'annullamento insieme a ogni altro atto conseguente, pregresso e comunque connesso alla stessa.

Il quadro normativo

L'ordinanza ingiunzione era stata emessa secondo le disposizioni del Regio Decreto numero 639 del 1910, che disciplina il procedimento di ingiunzione come strumento rapido e diretto per il recupero dei crediti pubblici senza necessità di preventivo contenzioso. La questione attiene agli oneri dovuti per il rilascio dei permessi di costruire, che costituiscono una categoria di crediti pubblici regolati dalle norme statali in materia edilizia, dalle leggi regionali e dalle delibere comunali che fissano i contributi di costruzione e i diritti di istruttoria per l'autorizzazione edilizia. Le amministrazioni comunali sono autorizzate a esigere tali oneri direttamente tramite ordinanza ingiunzione qualora i contribuenti non effettuino il pagamento spontaneo nei termini stabiliti.

La questione giuridica

Il ricorso impugnava la legittimità dell'ordinanza ingiunzione sostenendo che gli oneri fossero inesigibili ovvero che l'amministrazione non avesse rispettato i presupposti e la procedura necessaria per l'emissione valida del provvedimento. Era controverso se la società fosse effettivamente obbligata al pagamento di tali oneri per i tre permessi di costruire del 2010 e se l'ordinanza fosse stata regolarmente emessa secondo le norme vigenti, senza compromessi nel diritto di difesa della ricorrente o violazioni della trasparenza amministrativa.

La motivazione del giudice

Sebbene questa sentenza non riproduca la motivazione estesa nelle sue pagine consultabili, dalla decisione di respingimento si evince che il collegio giudicante ha accolto pienamente le ragioni dell'amministrazione comunale. Il giudice ha verosimilmente verificato che gli oneri impugnati erano effettivamente dovuti dalla società ricorrente in relazione ai permessi di costruire indicati e che l'ordinanza ingiunzione era stata regolarmente emessa secondo i dettami del Regio Decreto numero 639 del 1910. Ha inoltre ritenuto che non sussistessero vizi procedurali o sostanziali tali da invalidare il provvedimento, né violazioni delle garanzie procedurali che avessero pregiudicato la difesa della ricorrente. La conferma dell'ordinanza ingiunzione ha di conseguenza determinato il completo rigetto del ricorso.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto dalla C.S.P. Costruzioni S.r.l. e ha mantenuto pienamente efficace l'ordinanza ingiunzione del Comune di Pessano con Bornago per il pagamento della somma di euro 31.109,51 afferente agli oneri dovuti per i permessi di costruire. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre agli accessori di legge costituiti da imposta sul valore aggiunto, contributo di previdenza e fondo di assicurazione nella misura del quindici percento. La sentenza è stata pronunciata definitivamente il 18 aprile 2023 ed è suscettibile di impugnazione secondo i rimedi ordinari.

Massima

L'ordinanza ingiunzione per il pagamento di oneri dovuti per permessi di costruire è legittima e non soggetta ad annullamento quando gli oneri risultano effettivamente dovuti dall'obbligato e la procedura di ingiunzione è stata regolarmente instaurata dall'amministrazione comunale competente secondo le disposizioni del Regio Decreto numero 639 del 1910.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l'annullamento
dell'ordinanza ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 prot. n. 8252/2018 in data 31.5.2018, trasmessa a mezzo pec alla ricorrente il 16.7.2018, con la quale il Comune di Pessano con Bornago ha intimato alla medesima società ricorrente la corresponsione della “complessiva somma di € 31.109,51… per ritardato pagamento degli oneri dovuti di cui ai permessi di costruire n. 14/2010, 15/2010 e 16/2010” e di ogni altro atto conseguente, pregresso e comunque connesso.
sul ricorso numero di registro generale 2536 del 2018, proposto da
C.S.P. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Fiorona e Marco Soleto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Marco Soleto in Milano, via Perugino, 9;
Comune di Pessano con Bornago, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Adriano Pilia e Marco Luigi Di Tolle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, viale Bianca Maria, 21;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pessano con Bornago;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento a favore del Comune di Pessano con Bornago delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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