AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202301016/2023

Sentenza n. 202301016/2023

EDILIZIA - OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202301016/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Rosanna Fusi ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro un'ordinanza di demolizione emanata dal Comune di Alta Valle Intelvi (precedentemente Comune di Pellio Intelvi), contestando contestualmente la dichiarazione di inefficacia di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività in sanatoria che la ricorrente aveva prodotto successivamente alla realizzazione delle opere. La controversia nasce da una situazione di abusivismo edilizio caratterizzata dalla realizzazione di opere edilizie senza il preventivo titolo autorizzativo. La ricorrente, nel tentativo di regolarizzare la propria posizione, ha fatto ricorso allo strumento della SCIA in sanatoria, che rappresenta un'alternativa alla tradizionale domanda di condono edilizio per la regolarizzazione di costruzioni abusive già completate. Il Comune, tuttavia, non ha riconosciuto la validità di questa sanatoria e ha ordinato la demolizione delle opere ritenute illegittime, sostenendo l'inefficacia della SCIA presentata.

Il quadro normativo

La materia dell'edilizia abusiva e della sua regolarizzazione è disciplinata dal Testo Unico dell'Edilizia, d.P.R. numero 380 del 2001, il quale delinea i vari percorsi attraverso cui un'opera costruita in difformità dalle normative edilizie può essere regolarizzata o, al contrario, demolita. La SCIA in sanatoria rappresenta uno dei meccanismi previsti dall'ordinamento per consentire ai proprietari di edifici di legalizzare opere realizzate senza le dovute autorizzazioni, purché sussistano i presupposti normativi e procedurali richiesti. L'ordinanza di demolizione è invece lo strumento attraverso il quale il Sindaco, quale autorità competente, interviene per eliminare le costruzioni abusive che non possono essere sanatorie o per le quali la sanatoria sia stata correttamente dichiarata inefficace. La legittimità dell'una e dell'altra azione amministrativa dipende dall'accertamento dei presupposti di fatto e di diritto sui quali si fondano.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguarda la legittimità dell'ordinanza di demolizione e della dichiarazione di inefficacia della SCIA in sanatoria, ovvero se il Comune avesse fondamento nel disconoscere la validità della sanatoria e nel ricorrere all'ordinanza demolizione. La ricorrente contestava la valutazione del Comune, sostenendo che le opere dovessero considerarsi suscettibili di sanatoria e che la SCIA presentata fosse stata correttamente compilata e presentata secondo le modalità di legge. La controversia poggia quindi sulla verifica circa la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della SCIA in sanatoria e sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di works illegittime da parte dell'amministrazione comunale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha valutato nel merito le argomentazioni della ricorrente e le posizioni difensive del Comune, accertando i presupposti fattuali e le questioni di diritto relative alla sanatoria e alla demolizione. Sebbene la sentenza non riporti la motivazione estesa nel testo trasmesso, la decisione di respingere il ricorso indica che il collegio giudicante ha ritenuto legittimi sia l'ordinanza di demolizione sia la dichiarazione di inefficacia della SCIA. Ciò suggerisce che il TAR ha valutato negativamente le ragioni della ricorrente, probabilmente perché ha riscontrato vizi nella presentazione della SCIA in sanatoria, l'assenza dei presupposti normativi richiesti per la sanatoria, ovvero altre cause di illegittimità sostanziale dell'istanza di regolarizzazione. Il giudice amministrativo ha dato prevalenza alla legalità dell'azione amministrativa del Comune nel tutelare il territorio dalla proliferazione incontrollata di costruzioni abusive.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha completamente respinto il ricorso proposto da Rosanna Fusi contro l'ordinanza di demolizione e la dichiarazione di inefficacia della SCIA in sanatoria, confermando così la legittimità degli atti impugnati. La sentenza condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di quattromila euro oltre ai relativi accessori di legge, una conseguenza ordinaria della soccombenza totale nel giudizio di fronte al TAR. La decisione è stata pronunciata nella camera di consiglio del 11 aprile 2023 e ordina che sia eseguita dall'autorità amministrativa, implicando che l'ordinanza di demolizione rimane pienamente operativa.

Massima

Il Comune è legittimato a ordinare la demolizione di opere edilizie abusive e a dichiarare l'inefficacia di una SCIA in sanatoria qualora il proprietario non abbia correttamente rispettato i presupposti e i requisiti procedimentali previsti dalla normativa in materia di regolarizzazione edilizia. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Seconda ha pronunciato la presente sentenza. Presidente Ugo Di Benedetto, Consigliere Giovanni Zucchini, Referendario Estensore Luca Pavia. Nel ricorso numero di registro generale 1738 del 2016, integrato da motivi aggiunti, Rosanna Fusi, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Celant con domicilio eletto presso lo studio in Milano piazza Eleonora Duse numero 3, ha ricorso contro il Comune di Alta Valle Intelvi già Comune di Pellio Intelvi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Latorraca e Mario Lavatelli con domicilio eletto presso lo studio di Milano. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati, visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune, visti tutti gli atti della causa, visto l'art. 87 comma 4-bis del codice del processo amministrativo. Il dott. Luca Pavia ha relazionato in occasione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2023, e sono stati ascoltati i difensori delle parti come risulta dal verbale. Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso respinge. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 4.000,00 oltre gli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2023, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4-bis del codice del processo amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione delle opere abusive e della dichiarazione di inefficacia della S.C.I.A. in sanatoria successivamente prodotta
sul ricorso numero di registro generale 1738 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Rosanna Fusi, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Celant, con domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Milano, piazza Eleonora Duse, 3;
Comune di Alta Valle Intelvi (Già Comune di Pellio Intelvi), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Latorraca e Mario Lavatelli, con domicilio eletto presso l’avvocato Mario Lavatelli, con studio in Milano;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Alta Valle Intelvi (Già Comune di Pellio Intelvi);
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2023, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →