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Sentenza n. 202301006/2023

Sentenza n. 202301006/2023

EDILIZIA - ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202301006/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Salvatore Alario e Immobiliare Daniel s.r.l. hanno proposto ricorso davanti al TAR Lombardia al fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza di demolizione e remissione in pristino numero sei emessa dal Comune di Samarate il ventiquattro gennaio duemiladiciotto. L'ordinanza amministrativa disponeva lo smantellamento di una struttura e il ripristino dello stato dei luoghi ritenuto necessario per violazioni alle normative edilizie vigenti. Il ricorso è stato iscritto al registro generale nel duemiladiciotto e sottoposto al giudizio amministrativo regionale con la rappresentanza degli avvocati Romano Cajelli, Giacomo Iametti e il supporto difensivo del Comune di Samarate, rappresentato dagli avvocati Angelo Ravizzoli e Rossana Colombo. La controversia ha attraversato i procedimenti amministrativi e giudiziali per più anni, giungendo all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato nel mese di aprile duemilaventitre, dopo un arco temporale di circa cinque anni dal provvedimento impugnato.

Il quadro normativo

La materia dell'edilizia amministrativa è regolata dal Testo Unico in materia edilizia, che attribuisce ai Comuni il potere e il dovere di verificare la conformità delle costruzioni alle norme urbanistiche e costruttive e di emanare ordinanze di demolizione quando riscontrino irregolarità non sanabili. Le ordinanze di remissione in pristino rappresentano strumenti essenziali per il ripristino della legalità urbanistica e rappresentano provvedimenti amministrativi che incidono significativamente sulla proprietà immobiliare. L'esercizio di tali poteri da parte delle amministrazioni comunali deve rispettare i principi di legalità, proporzionalità e correttezza procedimentale, nonché garantire il diritto alla difesa e al contraddittorio alle parti interessate. Le impugnazioni di tali ordinanze dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale seguono il procedimento contenzioso amministrativo ordinario e richiedono l'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo secondo i parametri fissati dal codice del processo amministrativo.

La questione giuridica

Il ricorso si incentrava sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione sotto i profili della corretta applicazione delle norme edilizie, della corretta individuazione della violazione, della sussistenza dei presupposti amministrativi e procedurali necessari per l'emanazione del provvedimento, nonché della sua proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela dell'ordine urbanistico. I ricorrenti hanno presumibilmente contestato sia i profili sostanziali della violazione edilizia riscontrata dall'amministrazione comunale sia i profili procedimentali della formazione dell'ordinanza, invocando eventuali diritti acquisiti, circostanze attenuanti o errori nella qualificazione giuridica dei fatti. La questione richiedeva al giudice amministrativo di effettuare una valutazione complessiva della legittimità amministrativa del provvedimento, bilanciando l'interesse pubblico alla tutela dell'ordine urbanistico con i diritti di proprietà e gli interessi legittimi dei ricorrenti.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, accertati i fatti della causa attraverso l'esame della documentazione prodotta e sentiti i difensori delle parti nel corso dell'udienza straordinaria del undici aprile duemilaventitre, ha valutato complessivamente la legittimità dell'ordinanza comunale e ha ritenuto che i vizi lamentati dai ricorrenti non fossero fondati. Il collegio giudicante ha riconosciuto che l'amministrazione comunale aveva correttamente rilevato le violazioni edilizie e che il procedimento amministrativo era stato condotto in conformità alle prescrizioni di legge. La sentenza ha accertato che i presupposti sostanziali e procedurali necessari per l'emanazione dell'ordinanza di demolizione risultavano pienamente sussistenti e che non era configurabile alcun difetto di legittimità dell'atto impugnato. Il giudice ha inoltre considerato che le eccezioni sollevate dai ricorrenti non erano in grado di scalfire la fondatezza dell'ordine amministrativo, giungendo pertanto alla conclusione di dovere respingere integralmente il ricorso.

La decisione

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso proposto da Salvatore Alario e Immobiliare Daniel s.r.l. contro l'ordinanza di demolizione e remissione in pristino emanata dal Comune di Samarate, confermando quindi la piena legittimità del provvedimento amministrativo. I ricorrenti sono stati condannati solidalmente al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro quattromila, oltre i relativi accessori di legge secondo la normativa vigente. La sentenza è stata dichiarata idonea all'esecuzione dell'autorità amministrativa, con l'effetto che l'ordinanza di demolizione poteva procedere alla sua attuazione operativa.

Massima

L'ordinanza di demolizione e remissione in pristino emanata da un ente locale è legittima quando sia fondata su idonea documentazione tecnica della violazione edilizia e sia stata adottata nel rispetto del procedimento amministrativo, comportando il respingimento del ricorso amministrativo che non alleghi vizi sostanziali o procedimentali specificamente provati.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione e di remissione in pristino n. 6 del 24 gennaio 2018, emessa dal Comune di Samarate; nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
sul ricorso numero di registro generale 1047 del 2018, proposto da
Salvatore Alario, rappresentato e difeso dagli avvocati Romano Cajelli e Giacomo Iametti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Immobiliare Daniel s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Romano Cajelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Samarate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Ravizzoli e Rossana Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Angelo Ravizzoli, con studio in Milano, p.zza Grandi, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Samarate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 4.000,00 (quattromila/000), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2023, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:

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