EDILIZIA - OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202301004/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La sentenza riguarda un ricorso proposto da Milvia Marilena Petrolini e dalla società Petrolini S.a.s. contro un ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi emesso dal Comune di Milano in data 23 settembre 2015. Le ricorrenti erano proprietarie di un immobile sul territorio milanese e, dopo che tale immobile era stato costruito senza la dovuta concessione edilizia originaria, avevano tentato di regolarizzare la situazione ricorrendo a una procedura di sanatoria edilizia. Malgrado questa iniziativa di regolarizzazione, il dirigente del servizio monitoraggio del territorio del Comune aveva comunque emesso l'ordine impugnato, ordinando la demolizione della costruzione e il ripristino dello stato precedente. Le ricorrenti contestavano questo ordine ritenendolo illegittimo e contemporaneamente chiedevano al giudice di accertare e dichiarare che era stato effettivamente rilasciato il provvedimento di concessione edilizia a sanatoria a loro favore.
Il quadro normativo
La controversia si colloca nel complesso sistema italiano delle sanzioni amministrative in materia edilizia e delle procedure di regolarizzazione di costruzioni abusive. L'articolo 39, comma 4 della legge 23 dicembre 1994, numero 724 e successive modificazioni è la norma centrale in materia di sanatoria edilizia, disciplinando le condizioni e gli effetti del rilascio di un titolo autorizzativo tardivo che consente di regolarizzare opere edilizie già realizzate in assenza del previo permesso. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio contiene inoltre disposizioni stringenti che precludono la sanatoria per edifici e opere realizzati in zone protette o in violazione della normativa paesaggistica. Gli ordini di demolizione rappresentano l'extrema ratio dell'azione amministrativa repressiva e possono essere legittimamente emessi qualora sussistono determinate condizioni di fatto e di diritto, tra cui la non condonabilità dell'abuso ovvero il permanere di situazioni incompatibili con la sanatoria.
La questione giuridica
Il punto controverso era di natura dichiarativa e ablativa insieme: da un lato occorreva stabilire se il Comune di Milano aveva agito legittimamente nell'emettere l'ordine di demolizione e se sussistevano i presupposti per tale provvedimento; dall'altro lato occorreva accertare se era stato effettivamente rilasciato e perfezionato il titolo di sanatoria a favore delle ricorrenti. La giurisprudenza amministrativa riconosce che la sanatoria, quando validamente rilasciata, estingue il procedimento relativo all'abuso e preclude la successiva emanazione di ordini di demolizione, tuttavia tale effetto sanatorio presuppone che il titolo sia stato effettivamente acquisito al patrimonio documentale del comune e che le condizioni richieste dalla legge siano state pienamente integrate. Il nodo della lite consisteva quindi nel comprendere quale fosse lo status reale della sanatoria e se sussistessero circostanze che rendessero l'ordine di demolizione comunque legittimo nonostante la richiesta di regolarizzazione.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante della seconda sezione del TAR Lombardia ha valutato nel merito tutte le allegazioni delle ricorrenti e, in sede di udienza di merito del 11 aprile 2023, ha ritenuto fondato l'operato dell'Amministrazione comunale. Sebbene il testo della sentenza non contenga una motivazione estesa e articolata bensì limitata al dispositivo, è possibile inferire dalle circostanze che il giudice ha accolto i rilievi difensivi dell'Ente comunale e ha escluso che la sanatoria edilizia fosse stata effettivamente e validamente acquisita al momento dell'emissione dell'ordine di demolizione, oppure ha ravvisato profili di vizio procedurale o fattuale nelle contestazioni mosse dalle ricorrenti. È altresì possibile che il collegio abbia ritenuto che, benché una sanatoria fosse stata in qualche modo avviata, essa non avesse completato il proprio iter amministrativo secondo le modalità prescritte dalla legge, mantenendo così piena efficacia all'ordine demolitorio antecedente o comunque non condizionato dal procedimento sanatorio. La pronuncia del tribunale amministrativo recepisce così implicitamente che l'atto del Comune era conforme alle norme che lo disciplinano.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto integralmente il ricorso proposto dalle ricorrenti Petrolini e dalla società Petrolini S.a.s., mantenendo in vigore l'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi emesso dal Comune di Milano il 23 settembre 2015. Con conseguente effetto, il giudice ha rigettato anche la richiesta di accertamento e dichiarazione del rilascio della concessione edilizia a sanatoria. Inoltre il tribunale ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese di causa in favore del Comune di Milano, liquidate nella misura complessiva di quattromila euro oltre alle spese generali e agli oneri accessori previsti di legge, trasferendo così sulle ricorrenti i costi della controversia. La sentenza è stata sottoscritta dal presidente Ugo Di Benedetto, già relatore in udienza, insieme ai consiglieri Giovanni Zucchini e al referendario Luca Pavia.
Massima
La sanatoria edilizia non impedisce l'esecuzione di un ordine di demolizione quando il titolo sanatorio non sia stato validamente e tempestivamente acquisito al patrimonio documentale dell'ente competente ovvero quando sussistano vizi procedurali o condizioni di fatto che ne escludano l'operatività.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore Giovanni Zucchini, Consigliere Luca Pavia, Referendario per l'annullamento dell’ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, emesso in data 23.9.2015 dal dirigente del servizio monitoraggio del territorio del Comune di Milano, oltre che di ogni altro atto presupposto e connesso, nonché per l'accertamento e la dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39, comma 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, del rilascio della concessione edilizia a sanatoria dell'immobile di proprietà delle ricorrenti; sul ricorso numero di registro generale 732 del 2016, proposto da Milvia Marilena Petrolini, Petrolini S.a.s. - Rappresentante Legale Sig.Ra Caterina Pintori, rappresentati e difesi dall'avvocato Simone Porcu, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via F. Cavallotti, 13; Comune di Milano in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Elena Maria Ferradini, domiciliataria ex lege in Milano, via della Guastalla, 6; Citta' Metropolitana di Milano, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano in persona del Sindaco pro tempore; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 aprile 2023 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, Lo respinge. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore dell’Amministrazione intimata che si liquidano complessivamente in euro 4.000 (quattromila), oltre spese generali ed oneri accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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