EDILIZIA/AMBIENTE - OPERE ABUSIVE - RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI E SANZIONE PECUNIARIA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301580/2023 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Due aziende agricole, la Scarpada di Ghezzi Erminia e la Cascina Cereda di Crippa Clara, hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro due provvedimenti emessi il 20 dicembre 2018 dall'Ente di Gestione del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone. I provvedimenti impugnati, protocolli n. 4096 e 4097, contenevano un ordine di ripristino dello stato dei luoghi per alcune opere che le aziende avevano eseguito su aree ricadenti all'interno del parco regionale nonché l'irrogazione di una sanzione pecuniaria di 1.549,35 euro. La controversia nasce dal conflitto tra le operazioni condotte dalle aziende ricorrenti su terreni di loro proprietà situati in un'area sottoposta a vincolo di parco regionale e i poteri di tutela ambientale esercitati dall'Ente di Gestione del parco. Le ricorrenti contestavano l'illegittimità dei provvedimenti sostenendo che violavano diritti acquisiti o si fondavano su una motivazione inadeguata, mentre l'ente parco sosteneva la legittimità degli ordini di ripristino quale espressione del suo dovere di protezione dell'ecosistema regionale. La questione riguardava dunque il delicato equilibrio tra diritti proprietari privati e obblighi di preservazione ambientale in aree vincolate.
Il quadro normativo
La materia dei parchi regionali in Lombardia è disciplinata dalla legislazione regionale, che conferisce agli enti di gestione dei parchi il potere di controllare le attività realizzate all'interno dei perimetri protetti e di ordinare il ripristino degli stati dei luoghi quando vengono realizzate opere in contrasto con la destinazione di tutela ambientale dell'area. Le aziende agricole ricorrenti potevano teoricamente beneficiare di diritti derivanti da una precedente gestione dei terreni, ma tali diritti devono comunque compatibilizzarsi con i vincoli ambientali che gravano sulle aree di parco. La normativa sui parchi regionali prevede che gli enti gestori possono emettere sanzioni amministrative in caso di inottemperanza alle disposizioni di tutela e possono ordinare il ripristino delle situazioni illegittime realizzate senza le necessarie autorizzazioni o valutazioni ambientali. Il principio generale che informa questa materia è il prevalente interesse ambientale rispetto agli interessi economici privati nelle aree protette, sebbene tale prevalenza debba comunque coniugarsi con il rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e corretta procedura amministrativa.
La questione giuridica
La questione centrale riguardava la legittimità dell'esercizio dei poteri di ripristino e di sanzionamento da parte dell'Ente di Gestione del Parco nei confronti di soggetti privati che avevano eseguito opere su terreni di loro proprietà. In particolare, le ricorrenti contestavano se il parco avesse violato il principio di ragionevolezza e proporzionalità nell'ordinare il completo ripristino delle opere e nell'irrogare la sanzione pecuniaria, sostenendo che le loro attività agricole fossero compatibili con la destinazione dell'area o comunque non rappresentassero una lesione significativa dell'ecosistema. Il giudice doveva verificare se i provvedimenti fossero stati emessi in conformità alle procedure previste, se fossero adeguatamente motivati e se il parco avesse esercitato un corretto bilanciamento tra la tutela ambientale e il diritto di proprietà privata. La complessità della questione risiedeva nel fatto che non sempre è agevole determinare con precisione se determinate attività agricole siano effettivamente incompatibili con gli obiettivi di protezione di un'area vincolata.
La motivazione del giudice
Il Tribunale ha esaminato i provvedimenti del parco verificandone la legittimità formale e sostanziale, accertando che gli ordini di ripristino e la sanzione erano stati emessi nel pieno esercizio dei poteri attribuiti dall'ordinamento all'Ente di Gestione. Il collegio ha respinto le argomentazioni delle ricorrenti ritenendo che l'interesse alla tutela ambientale del parco regionale prevalesse sulle istanze economiche delle aziende agricole, specialmente considerando che le opere erano state realizzate su un'area sottoposta a vincolo specifico. Il giudice ha ritenuto che il parco avesse correttamente utilizzato i propri poteri di controllo e che i provvedimenti fossero proporzionati alla gravità delle violazioni riscontrate mediante le verifiche effettuate sul territorio. Per quanto riguarda il manufatto numero sei, il tribunale ha rilevato che la materia del contendere era divenuta parzialmente irrilevante a causa di circostanze sopravvenute nel corso del giudizio, il che ha determinato la cessazione della questione per quella parte specifica. Le spese sono state compensate tra le parti, considerando sia gli esiti complessivi della controversia che la sua intrinseca complessità. Quanto all'intervento dell'Immobiliare Cereda Srl a supporto delle ricorrenti, il tribunale ha comunque mantenuto il proprio orientamento di conferma della legittimità dei provvedimenti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto interamente il ricorso proposto dalle aziende agricole ricorrenti, confermando la validità dei provvedimenti del 20 dicembre 2018 emessi dal Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, salvo per il manufatto numero sei rispetto al quale è stata dichiarata cessazione della materia del contendere. Conseguentemente, gli ordini di ripristino dello stato dei luoghi e la sanzione pecuniaria di 1.549,35 euro rimangono pienamente efficaci e vincolanti per le ricorrenti, le quali dovranno provvedere al ripristino secondo le modalità e i tempi eventualmente specificati nei provvedimenti. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, evitando che una parte sopportasse completamente il costo della controversia. La sentenza è divenuta definitiva e rappresenta una conferma della prevalenza dell'interesse ambientale in contesti di aree protette.
Massima
L'Ente di Gestione di un parco regionale è legittimato a ordinare il ripristino dello stato dei luoghi per opere realizzate all'interno del perimetro protetto senza le necessarie autorizzazioni, prevalendo l'interesse ambientale sul diritto di proprietà privata, purché i provvedimenti siano adeguatamente motivati e proporzionati alle violazioni riscontrate.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Antonio De Vita, Consigliere Luca Pavia, Referendario per l'annullamento dei provvedimenti prot. 4096 e 4097 del 20.12.2018 dell’Ente di Gestione del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone recanti ordine di ripristino dello stato dei luoghi relativamente ad alcune opere eseguite sull’area di proprietà ed irrogazione di sanzione pecuniaria pari ad € 1.549,35 oltre spese. sul ricorso numero di registro generale 492 dell’anno 2019 proposto da Azienda Agricola La Scarpada di Ghezzi Erminia & C. s.a.s. e da Azienda Agricola Cascina Cereda di Crippa Clara in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall’Avv. Andrea Vimercati e con domicilio digitale come da Registro PEC Giustizia; Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Paola Brambilla, con domicilio digitale come da Registri PEC Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Piazza Bertarelli n.1; ad adiuvandum: Immobiliare Cereda Srl in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Vimercati e con domicilio digitale come da Registro PEC Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone; Vista la documentazione con successiva memoria del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone; Vista la memoria di parte ricorrente; Visto l’atto di intervento ad adiuvandum dell’Immobiliare Cereda Srl; Vista la memoria del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone; Vista la memoria di parte ricorrente; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del 22 giugno 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi uditi in collegamento da remoto i difensori delle parti come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio delle originarie ricorrenti e parziale cessazione della materia del contendere quanto al manufatto n.6), lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 22 giugno 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
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