CONTRIBUTI PUBBLICI - FONDI PER RECUPERO FUNICOLARE - ESCLUSIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301676/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
L'Autorità di Bacino Lacuale Ceresio Piano e Ghirla ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento del diniego opposto dall'Autorità di gestione del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera della Regione Lombardia. La controversia scaturisce dall'esclusione del ricorrente dalla partecipazione a un programma di finanziamento comunitario per la cooperazione transfrontaliera, in quanto il punteggio ottenuto risultava inferiore alla soglia minima richiesta dal bando. L'Autorità di Bacino ha presentato reclamo contro tale esclusione, ma l'Autorità di gestione ha confermato il diniego. Di fronte a questo esito sfavorevole, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione adendo il giudizio amministrativo per controllare la legittimità della decisione adottata dall'amministrazione.
Il quadro normativo
La controversia si colloca nel contesto dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati da fondi comunitari, disciplinati da norme europee e da specifiche disposizioni regionali attuative. I procedimenti di selezione per l'accesso a tali finanziamenti sono soggetti a principi di trasparenza, imparzialità e correttezza amministrativa, nonché a regole precise sulla determinazione dei punteggi e delle soglie di esclusione. Le Autorità di gestione di questi programmi dispongono di poteri discrezionali nell'organizzare le procedure di valutazione, ma rimangono comunque vincolate al rispetto della normativa comunitaria, della legge nazionale e dei criteri predeterminati nel bando. L'annullamento di un diniego di partecipazione avrebbe potuto costituire violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra gli enti candidati.
La questione giuridica
Il nucleo controverso riguardava la legittimità della decisione di escludere l'Autorità di Bacino sulla base del mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio stabilita dal bando. Il ricorrente intendeva far prevalere la propria pretesa di partecipazione al programma di cooperazione, contestando implicitamente la corretta applicazione dei criteri di valutazione o la legittimità della soglia fissata. La questione investiva sia profili di merito, concernenti la corretta valutazione dell'offerta presentata, sia profili procedurali, in merito alla trasparenza e correttezza del procedimento di esclusione. Il giudice doveva accertare se l'Autorità di gestione avesse correttamente applicato le regole del bando e se la soglia minima fosse stata legittimamente determinata e opportunamente comunicata ai candidati.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver acquisito tutti gli atti della causa e audito i difensori delle parti in sede di udienza straordinaria del 22 giugno 2023, ha ritenuto che l'esclusione del ricorrente fosse conforme alla normativa e ai criteri prestabiliti nel bando di selezione. Il collegio non ha rilevato vizi procedurali nel processo di valutazione nè illegittime distorsioni nell'applicazione dei criteri di punteggio. Appare evidente che il giudice ha accertato la regolarità formale e sostanziale del procedimento seguito dall'Autorità di gestione e la corretta applicazione della soglia minima come criterio di esclusione. Non sono state riscontrate violazioni dei principi di trasparenza, imparzialità e correttezza amministrativa, né il ricorrente è riuscito a provare errori nella valutazione del punteggio ottenuto. Il ragionamento giudiziale ha quindi confermato che l'atto di diniego era fondato su presupposti legittimi e ben motivati.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto integralmente il ricorso presentato dall'Autorità di Bacino Lacuale Ceresio Piano e Ghirla, dichiarando legittimo il diniego opposto dall'Autorità di gestione del programma di cooperazione transfrontaliera. Ha inoltre compensa le spese di giudizio, per cui ciascuna parte sopporta le proprie spese procedurali. L'ordinanza ha stabilito che la presente sentenza debba essere eseguita dall'autorità amministrativa, confermando in via definitiva l'esclusione del ricorrente dal programma di finanziamento per mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio.
Massima
Nella selezione per l'accesso a programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati con fondi comunitari, l'esclusione di un candidato a causa del mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio è legittima quando l'Autorità di gestione abbia correttamente applicato i criteri prestabiliti nel bando e non sussistano vizi procedurali tali da inficiare la trasparenza e l'imparzialità della valutazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento del diniego dall'Autorità di gestione del programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Svizzera della Regione Lombardia al reclamo dell'esclusione, per punteggio inferiore alla soglia minima; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale sul ricorso numero di registro generale 2441 del 2018, proposto da Autorità di Bacino Lacuale Ceresio Piano e Ghirla, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Latorraca e Mario Lavatelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Mario Lavatelli, con studio in Milano; Regione Lombardia, in persona del Presidente della Regione pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Lucia Tamborino e Alessandro Gianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Autorità di gestione del programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Svizzera della Regione Lombardia, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 22 giugno 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 giugno 2023 tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell’art. 17 del d.m. 80/21 convertito in legge n. 113/21 e del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
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