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Sentenza n. 202300330/2023

Sentenza n. 202300330/2023

CONTRIBUTI - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300330/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una cittadina ha presentato al Comune di Milano, Municipio 9, una domanda di concessione di contributo di solidarietà per un importo pari a Euro 3.580,33. Il Direttore del Settore Municipio 9 ha rigettato la domanda mediante provvedimento del 28 ottobre 2016, comunicando alla ricorrente il diniego. Ritenendo il rigetto illegittimo e ingiustificato, la ricorrente ha proposto ricorso al TAR Lombardia nell'anno 2017 chiedendo l'annullamento del provvedimento e, conseguentemente, la concessione del contributo da parte del Comune di Milano insieme agli interessi legali decorrenti dalla presentazione della domanda. La controversia si inserisce nel campo dell'assistenza sociale e dei diritti dei cittadini alla tutela economica in condizioni di bisogno secondo i criteri stabiliti dalle amministrazioni locali.

Il quadro normativo

I contributi di solidarietà costituiscono forme di aiuto economico destinate al sostegno di persone e famiglie in situazioni di difficoltà finanziaria, disciplinati sia da normative statali di carattere generale in materia di assistenza sociale che da regolamenti e delibere emanate dalle amministrazioni comunali. La concessione di tali contributi è condizionata al verificarsi di specifici presupposti soggettivi e oggettivi, stabiliti dalle amministrazioni competenti mediante atti di programmazione e regolamentazione, così come dalla legislazione su politiche sociali e aiuti economici. L'Amministrazione che respinge una domanda di contributo è tenuta a fornire una motivazione adeguata che esponga i motivi specifici per cui il richiedente non risulta idoneo oppure non soddisfa le condizioni normative richieste, quale obbligo derivante dal diritto amministrativo generale.

La questione giuridica

Il nodo centrale del contendere concerne la legittimità del provvedimento di rigetto della domanda di contributo di solidarietà. La ricorrente contestava la correttezza della valutazione operata dal Comune circa la sussistenza dei presupposti e dei requisiti necessari per l'accesso alla prestazione economica richiesta. In sostanza era in discussione se l'Amministrazione comunale avesse effettuato una corretta istruttoria, applicato correttamente la normativa vigente e fornito una motivazione adeguata del rigetto, ovvero se avesse violato diritti della ricorrente nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa. La questione riguardava il bilanciamento tra il potere discrezionale dell'Amministrazione nella valutazione delle domande di aiuto e il diritto del cittadino a una valutazione corretta e motivata secondo parametri normativi prestabiliti.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, esaminando gli atti della causa e le censure mosse nel ricorso, ha ritenuto di respingere il ricorso della ricorrente, il che equivale a confermare la legittimità della decisione assunta dal Comune di Milano. Questo significa che il TAR ha accertato che l'Amministrazione comunale aveva correttamente valutato la domanda di contributo secondo i criteri previsti dalla normativa applicabile e che, sulla base di tale corretta valutazione, il rigetto risultava giustificato dalla mancanza o insufficienza dei requisiti richiesti. Il giudice ha ritenuto che le argomentazioni svolte dalla ricorrente nel ricorso non fossero idonee a demolire la legittimità del provvedimento amministrativo e che l'Amministrazione avesse operato secondo il proprio potere discrezionale entro i limiti normativi. Di conseguenza, il TAR ha affermato la correttezza sostanziale e formale della decisione del Comune nel respingere la domanda.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, ha definitivamente respinto il ricorso presentato dalla ricorrente, confermando il provvedimento di rigetto del Comune di Milano. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, senza cioè che una parte risultasse condannata a corrispondere all'altra le spese sostenute nel giudizio. La ricorrente non ha conseguito alcuno dei risultati sostanziali prospettati nel ricorso, non potendo ottenere né l'annullamento del provvedimento di rigetto né la concessione del contributo di solidarietà richiesto. La sentenza è stata pubblicata con oscuramento dei dati personali della ricorrente a protezione della sua dignità e dei suoi diritti.

Massima

L'Amministrazione comunale dispone di discrezionalità nella valutazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per la concessione di contributi di solidarietà, nel rispetto dei limiti della motivazione adeguata e della corretta applicazione della normativa vigente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere, Estensore
Anna Corrado,	Consigliere
per l'annullamento
- del provvedimento del Direttore del Settore Municipio 9 del Comune di Milano -OMISSIS- notificato alla ricorrente in data 28.10.2016, con il quale è stato comunicato il rigetto della domanda di concessione di contributo di solidarietà; e per la conseguente condanna del Comune di Milano, in persona del Sindaco p.t., alla concessione a favore della ricorrente del contributo di solidarietà, per l'importo richiesto di Euro 3.580,33, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo, salva la diversa maggior o minor somma che il Tribunale vorrà determinare.
sul ricorso numero di registro generale 68 del 2017, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Dal Molin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Elisabetta D'Auria, Antonello Mandarano, Anna Maria Moramarco, Annalisa Pelucchi, Mario Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza congiunta di passaggio in decisione della causa senza discussione;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2022 la dott.ssa Concetta Plantamura;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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