CONTRIBUTI - CRISI AZIENDALE - RIGETTO DELLA DOMANDA DI INTEGRAZIONE SALARIALE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202301799/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Elcograf SpA, società con due stabilimenti in provincia di Milano (a Cinisello Balsamo e a Casarile), ha presentato domande di integrazione salariale all'INPS per i periodi compresi tra settembre e ottobre 2015, al fine di ottenere il riconoscimento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per i propri lavoratori. Le domande sono state presentate con allegati documentali non conformi agli standard tecnici previsti dall'Istituto, specificamente con file in formato CSV contenenti le informazioni relative ai lavoratori che non rispondevano alle specifiche richieste. L'INPS ha inoltrato avviso di carenza documentale all'azienda, fissando un termine perentorio di quindici giorni per la ripresentazione della documentazione secondo gli standard richiesti. Decorso inutilmente tale termine, l'INPS ha rigettato le domande per difetto di documentazione. Elcograf ha presentato ricorso amministrativo presso l'INPS, che è stato respinto attraverso le deliberazioni numerate 1216/2017 e 1215/2017. Ritenendo illegittime tutte le decisioni che avevano impedito il riconoscimento dell'integrazione salariale, Elcograf ha impugnato al TAR Lombardia le deliberazioni dell'INPS, le decisioni del Direttore della sede milanese, il messaggio n. 1007 del 2016 e la circolare n. 197 del 2015.
Il quadro normativo
La disciplina della Cassa Integrazione Guadagni costituisce una forma di ammortizzatore sociale per i lavoratori dipendenti in caso di crisi produttive aziendali, regolata da leggi statali e completata da disposizioni amministrative dell'INPS. Le domande di integrazione salariale devono essere presentate secondo procedure fissate dall'Istituto, le quali includono requisiti formali e documentali volti a garantire la corretta identificazione dei lavoratori beneficiari e il calcolo appropriato dell'importo spettante. L'INPS, in qualità di ente gestore del sistema, è legittimato a dettare standard tecnici per la trasmissione dei dati mediante formati informatici standardizzati come il CSV, al fine di assicurare l'efficiente elaborazione amministrativa e la tracciabilità delle informazioni. La fissazione di termini per l'adempimento delle richieste amministrative rientra nelle ordinarie facoltà organizzative dell'amministrazione, e i termini perentori hanno funzione di certezza nei procedimenti.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità dell'imposizione di standard tecnici rigidi per la presentazione della documentazione nelle domande di CIGO e sulla compatibilità costituzionale di un termine perentorio brevissimo (quindici giorni) per la correzione di difetti documentali. Elcograf contestava che l'INPS avesse potuto respingere in toto la domanda per un mero difetto formale di conformità del file allegato, senza valutare il merito della richiesta d'integrazione salariale, né consentire adeguati margini di emenda. La questione assumeva rilevanza generale perché investiva l'equilibrio tra l'esigenza amministrativa di standardizzazione e l'accesso ai diritti prestazionali delle imprese e dei lavoratori, nonché il principio della ragionevolezza dei termini perentori nel diritto amministrativo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che l'INPS possedesse piena legittimazione nel fissare standard tecnici obbligatori per la presentazione delle domande di integrazione salariale, in quanto l'efficienza del procedimento amministrativo impone che i dati relativi ai lavoratori siano trasmessi in formati uniformi e controllabili informaticamente. Il termine di quindici giorni per la rettifica è stato valutato dal giudice come ragionevole, considerando la semplicità dell'operazione richiesta e la necessità di evitare che i procedimenti si prolunghino indefinitamente per carenze documentali facilmente colmabili. Il collegio giudicante ha riconosciuto che la circolare n. 197 e il messaggio n. 1007 rappresentavano atti amministrativi legittimi, volti a disciplinare le modalità concrete di presentazione delle istanze, non incidenti sulla sostanza del diritto a ottenere la CIGO. Il TAR ha inoltre considerato che l'adempimento degli obblighi procedurali e la conformità della documentazione costituiscono presupposti ineludibili per il riconoscimento delle prestazioni, e che l'inosservanza di termini perentori comporta la decadenza dal diritto alle istanze relative.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso di Elcograf SpA, confermando la legittimità di tutte le deliberazioni e decisioni dell'INPS impugnate. La sentenza ha mantenuto in vigore il rigetto delle domande di integrazione salariale per entrambi gli stabilimenti, nonché la validità della circolare n. 197 del 2015 e del messaggio n. 1007 del 2016. Il giudice amministrativo ha compensato tra le parti le spese del giudizio, attribuendo a ciascuna il proprio onere economico. La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 13 giugno 2023 e resa esecutiva nei confronti dell'amministrazione.
Massima
L'INPS legittimamente respinge le domande di integrazione salariale presentate con documentazione non conforme agli standard tecnici richiesti, qualora l'impresa non provveda a rettificare la carenza entro il termine perentorio fissato, e il rigetto non viola il diritto alla prestazione poiché l'adempimento dei requisiti procedurali costituisce presupposto irrinunciabile del riconoscimento della Cassa Integrazione Guadagni.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Per l’annullamento: 1) della deliberazione n. 1216/2017 adottata dall’I.N.P.S.-Comitato Amministratore della Gestione per le Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti, con la quale è stato respinto il ricorso amministrativo proposto da Elcograf SpA avverso il rigetto della domanda di integrazione salariale presentata per lo stabilimento di Cinisello Balsamo (MI); 2) della deliberazione n. 1215/2017 adottata dall’I.N.P.S.-Comitato Amministratore della Gestione per le Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti, con la quale è stato respinto il ricorso amministrativo proposto da Elcograf SpA avverso il rigetto della domanda di integrazione salariale presentata per lo stabilimento di Casarile (MI); nonché, per quanto occorrer possa, 3) della Decisione del Direttore dell’I.N.P.S. sede di Milano comunicata in data 14.08.2016, con cui, per l’ “Unità Produttiva: Cinisello Balsamo Via Amilcare Pizzi n. 14 per il periodo dal 28.09.2015 al 31.10.2015, pari a n. 05 settimane (…) ha disposto di respingere le integrazioni salariali”; 4) della Decisione del Direttore dell’I.N.P.S. sede di Milano comunicata in data 14.08.2016 (doc. 4), con cui, per l’ “Unità Produttiva: Casarile Via Leonardo Da Vinci n. 18/19/20 per il periodo dal 28.09.2015 al 03.10.2015, pari a n. 01 settimane (…) ha disposto di respingere le integrazioni salariali”; 5) del messaggio I.N.P.S. n. 1007 del 03.03.2016 nella parte in cui è stato disposto che per “(…) le domande già pervenute prima del 26.02.2016, con elenco lavoratori allegato ma non conforme a quanto prescritto dall’Istituto, le sedi devono, entro il 30.04.2016, inviare un avviso all’azienda con cui si richiede, entro il termine perentorio di 15 giorni, la ripresentazione del file CSV secondo gli standard richiesti. Anche in tal caso, le domande per cui le aziende non ripresenteranno nei termini il predetto allegato, devono essere respinte dalla sede per carenza di documentazione”; 6) della circolare I.N.P.S. n. 197 del 02.12.2015 nella parte in cui è stato previsto “l’invio in allegato alla domanda CIGO di un file in formato CSV contenente le informazioni (…) relative ai lavoratori addetti all’unità produttiva interessata dall’istanza”; 7) di ogni altro provvedimento e/o atto e/o comportamento amministrativo, conosciuto e/o non conosciuto, che sia presupposto, consequenziale, connesso e/o comunque collegato. sul ricorso numero di registro generale 2314 del 2017, proposto da Elcograf Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Vicenzoni, Marcello Trombetta, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Vicenzoni in Verona, via del Pontiere, 23 e con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia; Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mirella Mogavero, Carla Maria Omodei Zorini, con domicilio eletto presso lo studio Mirella Mogavero in Milano, via Savarè n. 1 e con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia; Direzione Provinciale di Milano - Istituto Nazionale della Prevdienza Sociale - I.N.P.S., Comitato Amministratore della Gestione per Le Prestazioni Temporanee Ai Lavoratori Dipendneti - I.N.P.S., non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Inps; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando: 1) respinge il ricorso; 2) compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:
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