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Sentenza n. 202301620/2023

Sentenza n. 202301620/2023

CONTRIBUTI - CASSA INTEGRAZIONE - INTEGRAZIONI SALARIALI - DECADENZA AUTORIZZAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301620/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Crono Società Cooperativa aveva ottenuto dalla Regione Lombardia, con Decreto Dirigenziale Specialistico n. 11391 del 16 dicembre 2015, un'autorizzazione per accedere al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, uno strumento di protezione del reddito destinato ai lavoratori in situazioni economiche critiche. Successivamente la cooperativa ha presentato due domande di pagamento identificate con i numeri 58453771 e 58454396 per beneficiare del suddetto trattamento. Con Decreto n. 3032 del 20 marzo 2017, la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia ha adottato un provvedimento di decadenza dell'autorizzazione precedentemente concessa e ha contestualmente negato le domande di pagamento. Il provvedimento di decadenza è stato accompagnato da una serie di comunicazioni provenienti dall'INPS e dalla Regione stessa, alcune delle quali non erano state comunicate alla ricorrente, generando un'opacità procedurale che ha reso impossibile alla cooperativa di esercitare pienamente il diritto di difesa e di conoscenza dei motivi effettivi della revoca. Contro questo atto la cooperativa ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, contestando tanto la legittimità del provvedimento quanto la regolarità del procedimento amministrativo che lo aveva preceduto.

Il quadro normativo

La Cassa Integrazione Guadagni in deroga è disciplinata da una complessa normativa che coinvolge sia le leggi nazionali che i decreti attuativi, ed è amministrata congiuntamente dall'INPS, che gestisce il fondo, e dalle Regioni, che autorizzano l'accesso al beneficio sulla base di criteri di valutazione economica e occupazionale. Le autorizzazioni regionali non possono essere ritirate in modo arbitrario o privo di fondamento, dovendo rispettare i principi generali del diritto amministrativo in materia di procedimento, in particolare il diritto di difesa, la trasparenza decisionale e la motivazione adeguata degli atti. Il regime di deroga, per sua natura, presuppone una valutazione discrezionale della Regione che deve però rimanere ancorata a fatti e criteri specifici, sottoposta ai controlli di legittimità e non può essere modificato unilateralmente senza comunicazione alle parti interessate e rispetto della procedura. La normativa sulla C.I.G. in deroga prevede inoltre che le comunicazioni rilevanti per la decisione amministrativa devono essere portate a conoscenza del soggetto interessato, al fine di consentire esercizio consapevole dei diritti.

La questione giuridica

Il punto cardine della controversia riguardava la legittimità della decadenza dell'autorizzazione precedentemente concessa, ovvero se la Regione Lombardia potesse revocare il beneficio già autorizzato sulla base di informazioni comunicate da terzi, in particolare dall'INPS, senza dare previamente conoscenza alla cooperativa ricorrente e senza fornire una motivazione esplicita e ragionevole. In secondo luogo si poneva il problema della corretta comunicazione degli elementi fattuali sottesi alla decisione di revoca, poiché alcune note dell'INPS risultavano mai giunte alla ricorrente nonostante risultassero acquisite agli atti della Regione. La questione era delicata perché toccava il bilanciamento tra il potere della pubblica amministrazione di verificare i presupposti dei benefici concessi e il diritto del privato a una procedura trasparente, a una motivazione chiara e al diritto di conoscenza degli elementi su cui la decisione si basava. Se ammessa la decadenza senza comunicazione preventiva e senza adeguata motivazione, si avrebbe comportato un'eccessiva limitazione del diritto di difesa e una violazione dei principi di correttezza amministrativa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondato il ricorso della cooperativa, valutando che la revoca dell'autorizzazione era stata adottata senza il rispetto dei parametri procedurali e formali previsti dall'ordinamento. Il collegio ha dato rilievo al fatto che la ricorrente non era stata messa in condizione di conoscere e contrastare le comunicazioni provenienti dall'INPS che avevano costituito presumibilmente il fondamento della decisione di decadenza, in violazione del diritto di difesa e del principio di leale collaborazione tra amministrazione e amministrato. La sentenza ha inoltre considerato che l'opacità del procedimento, caratterizzata dalla trasmissione di note non comunicate alla parte interessata, rappresentava una lacuna procedimentale tale da inficiare la legittimità stessa del provvedimento finale. Il giudice amministrativo ha applicato il principio consolidato della giurisprudenza secondo cui qualsiasi provvedimento che incide su diritti soggettivi deve essere sostenuto da una motivazione logica e coerente con gli elementi acquisiti, e che la parte destinataria deve essere posta in grado di conoscere i fatti su cui si fonda la decisione. Di conseguenza, la mancanza di comunicazione e la carenza della trasparenza procedimentale hanno portato il TAR a concludere per l'illegittimità totale dell'atto impugnato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto integralmente il ricorso della Crono Società Cooperativa, disponendo l'annullamento del Decreto n. 3032 del 20 marzo 2017 e di tutti gli atti connessi, preordinati o consequenziali, incluse le varie comunicazioni dell'INPS e della Regione che non erano state portate a conoscenza della ricorrente. Di conseguenza sono state ripristinate le domande ID 58453771 e ID 58454396, riconoscendo alla ricorrente il diritto a beneficiare della concessione del trattamento di C.I.G. in deroga già autorizzato con il Decreto Dirigenziale n. 11391/2015. Quanto alle spese, il giudice ha disposto la compensazione con l'eccezione della rifusione del contributo unficato a favore della parte ricorrente, ritenendo che le amministrazioni resistenti dovessero sopportare tale costo, e ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dalle autorità amministrative competenti.

Massima

La revoca di un'autorizzazione già concessa per l'accesso a un beneficio di protezione sociale è illegittima se adottata senza aver preventivamente comunicato alla parte interessata gli elementi informativi e le segnalazioni provenienti da terzi che costituiscono il fondamento della decisione, in violazione del diritto di difesa e dei principi di trasparenza procedurale e leale collaborazione amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Rita Tricarico,	Consigliere
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
per l’annullamento
- del Decreto n. 3032 del 20 marzo 2017 (identificativo atto 187) della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia avente a oggetto la decadenza dell’autorizzazione concessa alla ditta Crono Società Cooperativa con D.D.S. n. 11391 del 16 dicembre 2015 e il contestuale diniego delle domande ID 58453771 e ID 58454396;
- di tutti gli atti a esso preordinati, presupposti, consequenziali o comunque connessi, ivi compresi, ove occorrer possa, la nota dirigenziale in data 20 luglio 2016 prot. n. E1.2016.0346755 della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia, la nota trasmessa dalla Direzione Generale I.N.P.S. alla Regione Lombardia con e-mail del 27 gennaio 2016, mai comunicata alla ricorrente, la nota della Direzione Provinciale I.N.P.S. trasmessa a mezzo p.e.c. del 18 aprile 2016, la nota trasmessa dalla Direzione Generale I.N.P.S. alla Regione Lombardia con e-mail del 6 giugno 2016, mai comunicata alla ricorrente, e la nota I.N.P.S. del 30 maggio 2016;
- e per l’accertamento del diritto della ricorrente Crono Società Cooperativa a beneficiare della concessione al trattamento di C.I.G. in deroga, già autorizzato con D.D.S. n. 11391/15 in riferimento alle domande ID 58453771 e ID 58454396, successivamente respinte con il Decreto n. 3032 del 20 marzo 2017, oggetto della odierna impugnazione.
sul ricorso numero di registro generale 1265 del 2017, proposto da
- Crono Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Pascucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via Rugabella n. 17;
- la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Raffaela Maria Antonietta Schiena ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia, presso la sede dell’Avvocatura regionale;
- I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mirella Mogavero e Carla Omodei Zorini ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè n. 1, presso la sede della propria Avvocatura distrettuale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e dell’I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza smaltimento del 10 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato.
Spese compensate, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore della parte ricorrente a carico delle Amministrazioni resistenti in solido.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:

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