CONTRIBUTI - CASSA INTEGRAZIONE - INTEGRAZIONI SALARIALI - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301597/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Rotoprint Sovrastampa S.r.l., una società operante nel settore della stampa, ha presentato all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale una domanda di integrazione salariale per il periodo compreso tra il 18 settembre e il 9 dicembre 2017, presumibilmente al fine di ottenere il riconoscimento di trattamenti di sostegno al reddito dei propri dipendenti in una fase di difficoltà economica. L'INPS ha rigettato la domanda con un provvedimento che addotto come motivazione l'assenza di "previsioni di ripresa fondate su elementi oggettivi", cioè la mancanza di fondamenti concreti e misurabili a supporto della valutazione della situazione economica della ditta. Di fronte a questo rifiuto, la società ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento e conseguentemente il riconoscimento del diritto all'integrazione salariale. Il TAR è stato dunque chiamato a valutare se il rigetto operato dall'INPS fosse legittimo o se comportasse vizi procedurali e sostanziali.
Il quadro normativo
La disciplina dell'integrazione salariale in Italia è regolata dal Codice del Lavoro e dalle disposizioni amministrative emanate dall'INPS, che prevedono la concessione di trattamenti straordinari di integrazione guadagni in favore dei lavoratori dipendenti in caso di situazioni temporanee di difficoltà economica aziendale. Tali provvedimenti devono essere adottati secondo il principio della trasparenza e della motivazione, nel rispetto delle norme procedurali di rilievo amministrativo e nel perseguimento di criteri oggettivi, idonei a caratterizzare le situazioni che giustifichino l'intervento della previdenza sociale. L'INPS, quale amministrazione preposta alla gestione di questi strumenti, è tenuta a valutare le domande sulla base di elementi fattuali concreti, misurabili e documentati, evitando valutazioni discrezionali prive di fondamento obiettivo.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia risiede nella legittimità di un rigetto fondato esclusivamente su "previsioni di ripresa non fondate su elementi oggettivi", ossia sulla valutazione astratta e non sufficientemente motivata della capacità di ripresa economica dell'azienda ricorrente. La questione comportava di stabilire se l'amministrazione potesse opporsi al riconoscimento di un diritto assistenziale basandosi su argomenti generici e non supportati da dati concreti, oppure se il rigetto dovesse invece poggiare su un'istruttoria serrata e su elementi informativi specifici relativi alla situazione economica della società. In altri termini, era in gioco il diritto della ricorrente a ricevere una valutazione della propria domanda fondata su criteri obiettivi e su una motivazione circostanziata.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminando la vicenda, ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse affetto da illegittimità in ragione della carenza di una motivazione adeguata e sufficientemente fondata su elementi concreti. La giudice estensore Katiuscia Papi e il collegio composto dal Presidente Gabriele Nunziata e dal Consigliere Antonio De Vita hanno evidenziato come il rigetto operato dall'INPS non poggiasse su valutazioni obiettive delle prospettive economiche aziendali, bensì su apprezzamenti generici e privi della necessaria oggettività che il diritto amministrativo esige per gli atti ablatori di diritti. Il TAR ha applicato i principi consolidati del controllo sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi, secondo cui l'amministrazione non può limitarsi a esprimere giudizi sintetici senza illustrare i dati fattuali su cui si basano le proprie valutazioni.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso di Rotoprint Sovrastampa S.r.l., annullando integralmente il provvedimento di reiezione della domanda di integrazione salariale adottato dall'INPS in data antecedente. La sentenza ha ordinato che il provvedimento annullato fosse eseguito dall'autorità amministrativa nella forma dovuta, imponendo implicitamente all'INPS di riesaminare la domanda sulla base di una istruttoria idonea e di una valutazione oggettiva degli elementi economici rilevanti. Le spese della controversia sono state compensate tra le parti, ciò che significa che ognuna ha sopportato le proprie spese legali e di giudizio.
Massima
I provvedimenti amministrativi di rigetto di domande di integrazione salariale devono poggiare su una motivazione circostanziata e su valutazioni fondate su elementi concreti e obiettivi, senza che sia lecito all'amministrazione fondare il proprio diniego su apprezzamenti generici o su previsioni prive di substrato fattuale verificabile.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento di reiezione della domanda di integrazione salariale per il periodo 18 settembre 2017 – 9 dicembre 2017 disposta dall’INPS – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale – sede di Milano in ragione di «previsioni di ripresa non fondate su elementi oggettivi». sul ricorso numero di registro generale 1575 del 2018, proposto da Rotoprint Sovrastampa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Germano Margiotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso il suo studio in Milano, Viale Sabotino,19/2; Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 maggio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni e nei sensi indicati in motivazione e annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, con l'intervento dei magistrati:
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