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Sentenza n. 202301596/2023

Sentenza n. 202301596/2023

CONTRIBUTI - FINANZIAMENTI PROGETTI INVESTIMENTO SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ESCLUSIONE BENEFICIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301596/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Pozzi Albino S.r.l., società operante nel territorio della provincia di Lecco, ha presentato una domanda per accedere ai contributi del programma ISI dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, strumento finanziario che l'INAIL mette a disposizione delle aziende per realizzare interventi migliorativi della sicurezza sui luoghi di lavoro. La domanda, contrassegnata dal numero I1315-000111, è stata sottoposta alla procedura di verifica prevista dall'avviso pubblico e, nella fase istruttoria, non ha superato i controlli effettuati dall'ente secondo i criteri normativi stabiliti. A seguito della comunicazione di tale esito negativo del 14 dicembre 2016, la ricorrente ha presentato osservazioni nel mese di gennaio 2017, sperando di ottenere una riconsiderazione della propria posizione, ma con il provvedimento del 14 marzo 2017 l'INAIL ha confermato il mancato accoglimento delle osservazioni e ha definitivamente escluso l'azienda dal contributo richiesto.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nell'ambito della disciplina dei contributi per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, materia regolata dall'INAIL attraverso avvisi pubblici che stabiliscono criteri e procedure per l'accesso ai finanziamenti destinati a interventi di miglioramento della sicurezza aziendale. L'articolo 17 dell'avviso pubblico in questione prevedeva una fase di verifica formale e sostanziale delle domande presentate, con valutazione della conformità ai requisiti tecnici e amministrativi richiesti. La procedura amministrativa sottostante trova fondamento nella normativa in materia di sicurezza sul lavoro e nella disciplina generale dei procedimenti amministrativi, che richiede all'amministrazione di motivare adeguatamente i provvedimenti che respingono istanze dei privati.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità dell'esclusione della domanda dalla fase di verifica e il carattere adeguato della motivazione fornita dall'INAIL per tale esclusione. La ricorrente contestava implicitamente il rigore della valutazione istruttoria effettuata dalla sede INAIL di Lecco, eccependo probabilmente insufficienze nella comunicazione dei motivi specifici del mancato superamento della verifica. In gioco era dunque il principio generale della trasparenza amministrativa e del diritto di conoscere i reali fondamenti del provvedimento sfavorevole, nonché la corretta applicazione dei criteri tecnici e procedurali stabiliti dall'avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato complessivamente la documentazione prodotta e ha valutato se l'I.N.A.I.L. avesse agito secondo le regole procedurali e sostanziali previste dall'avviso pubblico. I giudici amministrativi hanno verificato che la domanda della ricorrente non rispettava i requisiti o i criteri indicati nell'avviso stesso, giungendo alla conclusione che l'esclusione dalla fase di verifica fosse fondata su una corretta applicazione delle disposizioni regolamentari. La motivazione fornita dall'INAIL è stata ritenuta idonea a spiegare le ragioni ostative all'accoglimento, anche considerato che l'azienda aveva avuto la possibilità di presentare osservazioni, opportunità della quale la ricorrente aveva effettivamente usufruito. Il collegio ha ritenuto che, nonostante la brevità della comunicazione inibitoria, l'INAIL aveva assolto il suo obbligo di spiegare il fondamento del provvedimento, rendendo intelligibile la ragione del mancato accesso al beneficio economico.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale respinge il ricorso presentato dalla Pozzi Albino S.r.l., confermando così la legittimità del provvedimento dell'INAIL del 14 marzo 2017 con il quale era stata definitivamente esclusa dal contributo ISI, insieme al presupposto provvedimento del 14 dicembre 2016. Le spese della lite sono state compensate tra le parti, secondo lo schema ordinario quando il ricorso sia interamente infondato ma la controversia non sia manifestamente priva di pregio legale. La sentenza è esecutiva per ordine dell'autorità amministrativa.

Massima

L'esclusione di una domanda di contributo per la sicurezza sul lavoro dalle procedure di accesso ai finanziamenti dell'INAIL è legittima quando fondata sull'inosservanza dei requisiti previsti nell'avviso pubblico, a condizione che l'amministrazione abbia motivato adeguatamente il provvedimento esplicando i criteri di valutazione utilizzati, e l'interessato abbia avuto opportunità di presentare osservazioni.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Rita Tricarico,	Consigliere
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
per l’annullamento
- del provvedimento dell’I.N.A.I.L. - Sede di Lecco datato 14 marzo 2017 e notificato a mezzo p.e.c. in pari data, con il quale è stato comunicato il mancato accoglimento delle osservazioni presentate dalla Pozzi Albino S.r.l. in data 19 gennaio 2017 e la conseguente conferma della non ammissione al contributo I.N.A.I.L. della domanda ISI n. I1315-000111 presentata dalla medesima Pozzi Albino S.r.l.;
- nonché di ogni altro atto presupposto o consequenziale a detto provvedimento, con particolare riferimento al provvedimento dell’I.N.A.I.L. - Sede di Lecco datato 14 dicembre 2016, notificato a mezzo p.e.c. in pari data, di comunicazione del mancato superamento, da parte della domanda ISI n. I1315-000111, della fase di verifica prevista dall’art. 17 dell’Avviso pubblico.
sul ricorso numero di registro generale 1175 del 2017, proposto da
- Pozzi Albino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvia Polinelli e Alberto Gandini e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Italo Casagranda e Maria Buffoni ed elettivamente domiciliato in Milano, Corso di Porta Nuova n. 19, presso la sede della propria Avvocatura regionale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’I.N.A.I.L.;
Vista l’ordinanza n. 801/2017 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza smaltimento del 10 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:

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