CONTRIBUTI - CASSA INTEGRAZIONE - INTEGRAZIONI SALARIALI - RIGETTO - RICORSO GERARCHICO - RIGETTO PER SILENZIO DINIEGO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301595/2023 |
| Esito | Respinto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento con sospensione cautelare dell’efficacia - previa riforma dei provvedimenti di rigetto formatisi mediante silenzio dell'INPS sul ricorso in via gerarchica, dei provvedimenti di reiezione delle domande di integrazione salariale n. 4965867555/49000003/10000015, n. 4965867555/49000003/10000016, n. 4965867555/49000003/100000117 e n. 4965867555/49000003/10000018, notificati a mezzo PEC in data 13 dicembre 2017, siccome illegittimi, con ogni conseguenza di legge, con ammissione di Hicos s.r.l. al beneficio dell'integrazione salariale come richiesto; - con condanna dell'INPS resistente al risarcimento nella misura di quanto eventualmente nelle more pagato da Hicos s.r.l.; - con condanna alla rifusione delle spese e dei compensi di giudizio e del Contributo Unificato. sul ricorso numero di registro generale 1759 del 2018, proposto da Hicos S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marina Santa Confalonieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Inps – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mirella Mogavero e Carla Maria Omodei Zorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 maggio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, con l'intervento dei magistrati:
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