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Sentenza n. 202302116/2023

Sentenza n. 202302116/2023

PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 50 E 54 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 - SGOMBERO LOCALI - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302116/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società proprietaria di un immobile sito a Milano ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il diniego opposto dal Comune di Milano alla sua richiesta di emanazione di un'ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 267/2000. La ricorrente aveva chiesto al Sindaco di adottare tale provvedimento per lo sgombero dell'edificio di sua proprietà che era stato occupato abusivamente. Il Comune, tramite provvedimento del Dirigente dell'Unità Gestione Amministrativa ed Emergenze Ambientali e del Vicecomandante della Polizia, aveva formalmente rigettato questa istanza. Nel corso del giudizio amministrativo, tuttavia, la situazione fattuale si è trasformata: parallelamente al procedimento civile dinanzi al TAR, era stato avviato un procedimento penale a carico degli occupanti abusivi, nel quale la società ricorrente si era costituita come parte civile. Proprio grazie a questa pendenza penale, la società era riuscita ad avviare trattative transattive con gli illegittimi occupanti, concludendo accordi in cui si impegnava a corrispondere somme di denaro a titolo di "buona uscita" in cambio del rilascio spontaneo dell'immobile. Al momento della discussione della causa dinanzi al TAR, nella seduta del 27 giugno 2023, la società ha comunicato che l'immobile era stato ormai completamente liberato.

Il quadro normativo

La causa ruota attorno agli articoli 50 e 54 del Testo Unico degli Enti Locali, che disciplinano il potere del Sindaco e del Presidente della Provincia di emanare ordinanze contingibili e urgenti al fine di adottare misure straordinarie per fronteggiare situazioni di pericolo, danno o pregiudizio per l'incolumità pubblica. Tali ordinanze costituiscono strumenti eccezionali del diritto amministrativo, caratterizzati da procedura semplificata e efficacia immediata, utilizzabili quando ricorrono presupposti di estrema urgenza e necessità che non tollerano i tempi ordinari dell'amministrazione. Il diritto di proprietà immobiliare, costituzionalmente garantito, trova tuttavia un limite quando vi sia un conflitto con esigenze di carattere pubblico o di mantenimento dell'ordine. Le occupazioni abusive di edifici rappresentano un fenomeno che interessa sia il diritto civile che il diritto penale, con diverse vie di tutela disponibili ai proprietari per il recupero del possesso e della piena disponibilità del bene.

La questione giuridica

Il punto controverso era se il Comune di Milano avesse correttamente valutato l'esistenza dei presupposti per l'emanazione di un'ordinanza contingibile e urgente al fine di sgomberare un immobile occupato abusivamente. In altre parole, se fossero presenti le condizioni di urgenza e straordinarietà richieste dalla legge, oppure se la situazione rientrasse invece nella categoria dei conflitti di natura ordinaria, risolvibili attraverso i normali strumenti civilistici e penali. La ricorrente sosteneva che il Comune avesse illegittimamente rifiutato di adottare un provvedimento che la legge gli consentirebbe di emanare qualora ricorressero i presupposti di fatto previsti dalla norma. La questione rimandava a una valutazione sulla corretta interpretazione del campo di applicazione delle ordinanze contingibili e urgenti in materia di occupazioni abusive, un tema di non marginale rilievo per i proprietari esposti a questo genere di controversie.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale non è entrato nel merito della controversia, poiché nel corso del giudizio la situazione fattuale aveva subito una trasformazione radicale che rendeva il ricorso privo di oggetto. Preso atto della dichiarazione della ricorrente, secondo cui l'immobile era stato ormai completamente liberato grazie agli accordi transattivi stipulati con gli occupanti, il collegio ha rilevato che era venuto meno l'interesse della parte a ottenere una pronuncia sull'illegittimità del diniego originariamente opposto dal Comune. Non sussisteva più alcuna utilità pratica nel dar seguito al ricorso, poiché il risultato concretamente perseguito dalla ricorrente, ossia il recupero della disponibilità dell'immobile, era già stato raggiunto mediante la via transattiva. Il fatto che le parti resistenti, il Comune e il Ministero dell'Interno, avessero aderito alla richiesta di improcedibilità ha confermato il carattere pacifico di questa valutazione. Pertanto, il Tribunale si è limitato a prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e a dare esecuzione alle conseguenze procedurali che ne derivano.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso numero 1161 del 2019. Ha disposto la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti contendenti, secondo il principio per cui quando la causa diviene oggettivamente priva di decisione non è equo che una parte sopporti unilateralmente i costi procedurali. Ha inoltre ordinato all'Autorità amministrativa di procedere all'esecuzione della sentenza, come previsto dalle norme che disciplinano i provvedimenti dei giudici amministrativi. Infine, in applicazione delle norme sulla privacy, ha mandato alla Segreteria del Tribunale di procedere all'oscuramento di tutte le generalità della parte ricorrente e di ogni dato idoneo a identificarla, al fine di tutelare la riservatezza della società privata coinvolta nella controversia.

Massima

Quando in sede di ricorso amministrativo la parte ricorrente sopravviene una situazione di fatto che elimina l'interesse concreto alla pronuncia sulla legittimità dell'atto impugnato, il giudice amministrativo deve dichiarare il ricorso improcedibile, in quanto privo di utilità pratica e di oggetto.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere
Rocco Vampa,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento P.G. n. -OMISSIS-, ricevuto via pec in pari data dalla ricorrente, avente ad oggetto il «[…]diniego all'accoglimento della richiesta di emanazione di un provvedimento ex artt. 50-54 D.Lgs. 267/2000 per lo sgombero degli edifici di proprietà della -OMISSIS-», a firma del Dirigente dell'Unità Gestione Amministrativa ed Emergenze Ambientali e del Vicecomandante della Polizia, con il quale il Comune di Milano ha rigettato la richiesta formulata dalla ricorrente in data 11 aprile 2017 di adozione di un'ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai fini dello sgombero dell'immobile sito in-OMISSIS- - c.d. -OMISSIS-, e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati.
sul ricorso numero di registro generale 1161 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Orsola Torrani e Olga Casula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Enrico Barbagiovanni e Chantal Rho, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia domiciliataria ex lege in Milano, via della Guastalla, 6;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Antonio Condemi, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 27 giugno 2023, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con atto depositato in prossimità della odierna udienza di trattazione, la società ricorrente ha rappresentato che:
“- medio tempore, veniva instaurato il procedimento penale avente r.g. n. -OMISSIS- a carico di tutti gli occupanti abusivi e in cui la Società si costituiva parte civile;
- anche grazie alla pendenza del procedimento penale, si è potuto avviare una fase di trattative con gli occupanti abusivi, che si è conclusa con la stipulazione di accordi transattivi nei quali è stato pattuito, tra gli altri, l’impegno della Società a versare (ad ogni occupante abusivo) un corrispettivo in denaro a titolo di “buona uscita” per il rilascio dell’Immobile;
- pertanto, nelle more del presente giudizio, la -OMISSIS- è stata ormai interamente liberata ed è, quindi, venuto meno l’interesse ad una decisione sul ricorso in epigrafe”.
Di qui la richiesta di declaratoria di improcedibilità del gravame, con compensazione delle spese; a tale richiesta veniva data adesione dalle resistenti Amministrazioni.
Al Collegio non resta che prendere atto della voluntas di parte ricorrente, condivisa peraltro dalle parti pubbliche, con la conseguente declaratoria di improcedibilità del gravame e la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:

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