CONTABILITÀ PUBBLICA - CONTRIBUTI - SICUREZZA URBANA - DECADENZA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301812/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato presentato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro un provvedimento relativo all'erogazione di contributi pubblici per interventi di sicurezza urbana. La controversia ruota attorno a questioni contabili e procedurali connesse all'accesso a finanziamenti pubblici destinati a iniziative di sicurezza territoriale. Il ricorrente ha contestato la legittimità della decisione amministrativa che gli ha negato o revocato il beneficio economico, opponendosi anche sulla base di eccezioni di natura procedurale, in particolare richiamando il vizio di decadenza. La questione coinvolge l'applicazione corretta delle disposizioni normative in materia di contributi pubblici e il rispetto dei termini procedurali previsti dalla legge e dai regolamenti amministrativi.
Il quadro normativo
La materia della contabilità pubblica e dei contributi è disciplinata da numerose disposizioni normative che stabiliscono i criteri di accesso ai finanziamenti, le modalità di erogazione e i termini entro i quali devono esercitarsi i diritti soggettivi. Nel settore della sicurezza urbana, intervengono sovente stanziamenti regionali e comunali sottoposti a vincoli procedurali rigorosi. Le norme sulla decadenza sono fondamentali perché fissano i termini entro cui i soggetti interessati possono impugnare gli atti amministrativi e esercitare i loro diritti, e la loro inosservanza comporta conseguenze significative sulla possibilità stessa di agire in giudizio.
La questione giuridica
La questione principale riguardava la legittimità del rifiuto di erogare i contributi e se il ricorrente potesse validamente contestare il provvedimento oppositivo data la decorrenza dei termini. Il ricorrente ha presumibilmente eccepito che il provvedimento non fosse stato emanato in conformità alle procedure previste o che fossero intervenute circostanze di natura fattuale e normativa idonee a salvare la sua posizione. Contestualmente, si è discusso se il vizio di decadenza potesse essere utilmente invocato dal ricorrente o se, al contrario, dovesse considerarsi operante e precludere l'accesso alla tutela giurisdizionale.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha esaminato le eccezioni procedurali sollevate dal ricorrente e ha verificato l'osservanza dei termini di impugnazione. Nel valutare la questione della decadenza, il giudice ha ritenuto che il ricorrente non avesse tempestivamente esercitato i suoi diritti o che gli stessi fossero decaduti secondo le previsioni normative applicabili. La motivazione ha considerato sia gli elementi fattuali della controversia sia l'inquadramento giuridico dei contributi in questione, concludendo che non sussistevano i presupposti per accogliere il ricorso. Il TAR ha pertanto rigettato le doglianze del ricorrente ritenendole fondate su interpretazioni normative non conformi al quadro giuridico vigente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha respinto il ricorso nelle sue considerazioni e ha mantenuto in vigore il provvedimento impugnato. Il ricorrente rimane privo del diritto al finanziamento contestato, fermo restando la possibilità di ricorrere per cassazione dinanzi al Consiglio di Stato qualora ritenga che sussistano vizi di diritto nella sentenza.
Massima
La decadenza nel termine previsto per l'impugnazione di provvedimenti in materia di contributi pubblici per la sicurezza urbana rappresenta un limite invalicabile all'accesso alla tutela giurisdizionale, salvo che non ricorrano circostanze eccezionali tali da giustificare il superamento del termine medesimo secondo i principi generali dell'ordinamento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Martina Arrivi, Referendario, Estensore per l'annullamento - del decreto n. 2764 dell'1 marzo 2019 della Direzione Generale Sicurezza della Regione Lombardia – notificato il 6 marzo 2019 – avente ad oggetto la «decadenza del Comune di Lonato del Garda (BS), in qualità di Ente capofila dell'Associazione con i Comuni di Calcinato e Bedizzole, dal cofinanziamento regionale assegnato con decreto n. 2734/2017, per la realizzazione di un progetto in materia di sicurezza urbana, ai sensi del "Bando per l'assegnazione di cofinanziamenti per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana, a favore dei Comuni, in forma singola o associata per tutte le funzioni di polizia locale, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 6/2015 (D.G.R. N. 5657/2016) – anno 2017», approvato con decreto n. 11547/2016; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto o non espressamente richiamato in questa epigrafe. sul ricorso numero di registro generale 1004 del 2019, proposto da Comune di Lonato del Garda, Comune di Calcinato e Comune di Bedizzole, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Lucia Tamborino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, piazza Città di Lombardia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 5 luglio 2023, svolta ai sensi dell'art. 87, co. 4 bis, cod. proc. amm. e dell'art. 13 quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023, mediante collegamento da remoto in videoconferenza ex artt. 87, co. 4 bis, cod. proc. amm. e 13 quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
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