CONTABILITÀ PUBBLICA - CONTRIBUTI - SICUREZZA URBANA - DECADENZA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301775/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Comune di Cava Manara, in qualità di ente capofila di un'associazione di comuni della provincia di Pavia composta anche da San Martino Siccomario, Travacò Siccomario, Sommo, Villanova d'Ardenghi, Carbonara al Ticino, Zinasco, Gropello Cairoli, Zerbolò e Mezzana Rabattone, ha impugnato il decreto n. 2969 del 6 marzo 2019 emanato dalla Direzione Generale Sicurezza della Regione Lombardia. Il decreto dichiarava la decadenza dell'ente dal cofinanziamento regionale precedentemente assegnato con decreto n. 2734/2017 per la realizzazione di un progetto nel settore della sicurezza urbana. La revoca era accompagnata dall'accertamento dell'obbligazione di restituzione della somma già liquidata, il che rappresentava una conseguenza finanziaria significativa per l'ente ricorrente e per l'associazione dei comuni di cui era capofila. Il ricorso era stato depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel corso del 2019, avviando un procedimento che si è protratto fino all'udienza di discussione del 5 luglio 2023.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto della normativa regionale lombarda in materia di finanziamenti per progetti di sicurezza urbana, disciplinata principalmente dall'articolo 25 della legge regionale n. 6 del 2015. Il bando per l'assegnazione dei cofinanziamenti, approvato con decreto n. 11547/2016, rappresentava lo strumento amministrativo attraverso cui la Regione Lombardia distribuiva risorse pubbliche ai comuni, sia in forma singola che associata, per il finanziamento di funzioni di polizia locale e progetti di sicurezza territoriale. L'assegnazione di tali contributi è soggetta a condizioni e obblighi specifici, il mancato rispetto dei quali può dar luogo a revoca e a obbligo di restituzione della somma erogata, secondo i principi generali del diritto amministrativo in materia di contributi pubblici.
La questione giuridica
La questione giuridica fondamentale riguardava la legittimità del decreto di revoca emesso dalla Regione Lombardia, ovvero se l'amministrazione regionale avesse correttamente applicato i presupposti normativi e procedurali per decadere l'ente capofila dal cofinanziamento e per richiedere la restituzione del contributo liquidato. Il ricorso implicava una valutazione sulle modalità e i motivi della revoca, nonché sulla correttezza del procedimento amministrativo seguito dalla Regione nel momento in cui aveva emesso il decreto impugnato. Tale questione era significativa perché riguardava il diritto dell'ente locale di conservare risorse pubbliche destinate a un progetto già avviato, con possibili implicazioni sull'esecuzione del progetto stesso e sulla gestione finanziaria dell'associazione di comuni.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR Lombardia, nella sua valutazione, ha dovuto affrontare in primo luogo una questione di carattere procedurale piuttosto che sostanziale. In data 24 maggio 2023, il ricorrente ha depositato un atto nel quale dichiarava esplicitamente di non aver più interesse alla decisione della controversia, un fatto che ha determinato una modifica significativa dello stato del procedimento. Questa dichiarazione ha comportato l'applicazione dell'articolo 35, comma 1, lettera c, del codice di procedura amministrativa, che disciplina i casi di improcedibilità del ricorso quando sopraggiunge una mancanza di interesse a provvedere. Il giudice amministrativo ha ritenuto che, in presenza di questa dichiarazione, venissero a mancare i presupposti per una pronuncia nel merito, indipendentemente dalla fondatezza della difesa della Regione o dalla correttezza del suo operato amministrativo. La questione della compensazione delle spese è stata risolta dal collegio considerando la definizione della controversia in via procedurale e l'assenza di attività difensiva significativa in vista dell'udienza.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile, dando per acquisito che la sopravvenuta mancanza di interesse a provvedere non consentiva al giudice di pronunciarsi nel merito della controversia. In conseguenza di questa dichiarazione di improcedibilità, il ricorso è stato rigettato non per valutazione sostanziale dei fatti e del diritto, bensì per una ragione procedurale. Le spese del giudizio sono state compensate tra il Comune di Cava Manara e la Regione Lombardia, secondo il principio per cui ciascuna parte sostiene i propri costi in caso di definizione del procedimento senza una decisione di merito. Nulla è stato disposto in relazione ai comuni non costituiti in giudizio, ovvero il Comune di Dalmine e il Comune di Mapello, che non avevano partecipato attivamente al procedimento.
Massima
Qualora il ricorrente dichiari, durante il procedimento dinanzi al giudice amministrativo, di non aver più interesse alla decisione della controversia, il ricorso diventa improcedibile ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera c, del codice di procedura amministrativa, indipendentemente dalla fondatezza delle pretese nel merito. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, composto dal Presidente Gabriele Nunziata, dal Consigliere Antonio De Vita e dalla Referendaria Estensore Martina Arrivi, ha pronunciato sentenza il 5 luglio 2023 in Milano in camera di consiglio mediante collegamento da remoto in videoconferenza. Il procedimento riguardava il ricorso numero 989 del 2019 proposto dal Comune di Cava Manara, rappresentato dall'avvocato Paola Brambilla, contro il decreto n. 2969 del 6 marzo 2019 della Regione Lombardia, rappresentata dall'avvocato Maria Lucia Tamborino, recante la decadenza del Comune di Cava Manara, quale ente capofila dell'associazione dei Comuni di San Martino Siccomario, Travacò Siccomario, Sommo, Villanova d'Ardenghi, Carbonara al Ticino, Zinasco, Gropello Cairoli, Zerbolò e Mezzana Rabattone dal cofinanziamento regionale assegnato con decreto n. 2734/2017 per la realizzazione di un progetto in materia di sicurezza urbana. Non si sono costituiti in giudizio il Comune di Dalmine e il Comune di Mapello. In data 24 maggio 2023, il ricorrente ha depositato atto nel quale dichiarava di non aver più interesse alla decisione della controversia. Il Tribunale, ritenendo che fossero venuti a mancare i presupposti per una pronuncia nel merito, ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera c, del codice di procedura amministrativa. Le spese della lite sono state compensate nei confronti della Regione Lombardia, mentre nulla è stato disposto in relazione alle parti non costituite. Mediante tale sentenza il TAR ha ordinato all'autorità amministrativa di dare esecuzione al provvedimento dichiarativo dell'improcedibilità.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Martina Arrivi, Referendario, Estensore per l'annullamento del decreto 6 marzo 2019 n. 2969, del Dirigente della Direzione generale Sicurezza, comunicato dalla Regione Lombardia con pec in pari data, recante «Decadenza del Comune di Cava Manara (PV), in qualità di ente capofila dell'associazione dei Comuni di San Martino Siccomario, Travacò Siccomario, Sommo, Villanova D'Ardenghi, Carbonara Al Ticino, Zinasco, Gropello Cairoli, Zerbolò e Mezzana Rabattone dal cofinanziamento regionale assegnato con decreto n. 2734/2017, per la realizzazione di un progetto in materia di sicurezza urbana, ai sensi del <bando per l'assegnazione di cofinanziamenti per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana, a favore dei comuni, in forma singola o associata per tutte le funzioni di polizia locale, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 6/2015 (d.g.r. n. 5657/2016) - anno 2017>, approvato con decreto n. 11547/2016 - revoca dell'assegnazione del contributo e accertamento della somma liquidata», nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non noto. sul ricorso numero di registro generale 989 del 2019, proposto da Comune di Cava Manara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Brambilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Lucia Tamborino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, piazza Città di Lombardia; del Comune di Dalmine e del Comune di Mapello, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 5 luglio 2023, svolta ai sensi dell'art. 87, co. 4 bis, cod. proc. amm. e dell'art. 13 quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che, con atto depositato il 24 maggio 2023, il ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione della controversia; Considerato che, pertanto, il ricorso è divenuto improcedibile ai sensi dell'art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.; Ritenuto che, vista la definizione in rito e la mancanza di attività difensiva spiegata in vista dell'udienza di discussione, ricorrano i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti costituite; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate nei confronti della Regione Lombardia. Nulla sulle spese nei confronti delle parti non costituite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023, mediante collegamento da remoto in videoconferenza ex artt. 87, co. 4 bis, cod. proc. amm. e 13 quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
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