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Sentenza n. 202301548/2023

Sentenza n. 202301548/2023

CONTABILITÀ PUBBLICA - CONTRIBUTI - AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE - REVOCA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301548/2023
EsitoDICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Metalfusioni S.r.l. ha presentato una domanda per ottenere un contributo regionale destinato all'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese, sulla base del bando approvato dalla Regione Lombardia con delibera n. 8675/2016. La domanda, munita di rendicontazione dei lavori effettuati, è stata depositata il 28 luglio 2017 presso il sistema telematico SIAGE della Regione. Dopo alcuni mesi, la Regione Lombardia ha emesso il decreto n. 2551 del 26 febbraio 2018 con il quale ha respinto la rendicontazione presentata da Metalfusioni, dichiarando l'inammissibilità della documentazione prodotta. Successivamente, con nota del 6 marzo 2018 e successivo decreto n. 3021 del 5 marzo 2018, la Regione ha ufficialmente revocato il contributo assegnato, sulla base del rifiuto di approvare la documentazione di spesa. Di fronte a questo diniego, Metalfusioni ha presentato ricorso amministrativo innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, impugnando sia il decreto di mancata approvazione sia il successivo decreto di revoca del contributo.

Il quadro normativo

La controversia si inquadra nel sistema di erogazione dei contributi regionali alle piccole e medie imprese per progetti di efficienza energetica, disciplinato dal bando regionale approvato con delibera n. 8675/2016, che costituisce la base legale della relazione tra la Regione e l'impresa ricorrente. Tale bando rientra in programmi di finanziamento per la sostenibilità energetica e lo sviluppo economico locale, per il cui corretto funzionamento è stato demandato al sistema telematico SIAGE della Regione il compito di gestire le domande e la relativa documentazione amministrativa. La regolamentazione dei rapporti tra la Regione Lombardia e le imprese beneficiarie si basa sui principi della trasparenza amministrativa e del controllo sulla corretta rendicontazione delle spese, secondo le disposizioni applicabili in materia di aiuti regionali alle imprese.

La questione giuridica

La controversia ha riguardato la natura giuridica della relazione tra Metalfusioni e la Regione Lombardia, e di conseguenza la giurisdizione del giudice amministrativo nel pronunciarsi su tale disputa. In particolare, ci si è chiesto se il rifiuto di approvazione della rendicontazione e la revoca del contributo costituissero atti amministrativi impugnabili dinanzi al TAR, oppure se fossero conseguenza di una fattispecie contrattuale che potesse dare luogo a responsabilità civile o altri diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario. La questione era cruciale perché determinava quale fosse il foro competente e quali fossero i poteri decisori applicabili alla controversia.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, sebbene la sentenza non esponga una motivazione estesa, ha ritenuto che il rapporto tra Metalfusioni e la Regione Lombardia non si configurasse come una controversia avente ad oggetto atti amministrativi, bensì come una questione rientrante nell'ambito dei diritti soggettivi civili. Ciò significa che il TAR ha qualificato la fattispecie non come un caso di ricorso contro un provvedimento amministrativo illegittimo, bensì come una controversia che attiene a rapporti di natura civilistica, dove la Regione agisce non in veste di pubblica amministrazione esercitante poteri autorizzativi, bensì come parte contrattuale o quasi-contrattuale. In questo contesto, il giudice ha ritenuto che l'atto di revoca del contributo non fosse qualificabile come un vero e proprio atto amministrativo autonomo, ma piuttosto conseguenza di questioni relative alla corretta interpretazione e applicazione dei termini contrattuali o regolamentari sottoscritti dalle parti. Pertanto, il collegio ha concluso che la controversia non risentiva della patologia dell'eccesso di potere amministrativo, dell'incompetenza dell'amministrazione o dell'illegittimità procedimentale caratteristiche dei ricorsi amministrativi tradizionali.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendo la causa dinanzi al giudice ordinario, cui è stato indicato come competente per la cognizione della controversia. La sentenza ordina altresì il compenso delle spese di giudizio tra le parti, riconoscendo una parità di posizione processuale. L'ordinanza di esecuzione da parte dell'autorità amministrativa è stata altresì disposta dal tribunale al fine di garantire l'operatività della decisione.

Massima

La giurisdizione del giudice amministrativo in materia di contributi regionali alle imprese sussiste solo qualora la controversia verta sulla legittimità amministrativa di atti autoritativi della pubblica amministrazione, mentre manca quando la fattispecie presenti caratteri essenzialmente civilistici attinenti ai diritti soggettivi delle parti e alla corretta esecuzione di rapporti di natura contrattuale. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento della nota emessa dalla Regione Lombardia-Giunta Direzione Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile U.O. Energia e Reti tecnologiche Prot. n. T1.2018.0011052 del 28/02/2018 e del decreto n. 2551 del 26.2.2018 di mancata approvazione della rendicontazione presentata per l'ottenimento del contributo previsto dal bando per l'efficientamento energetico delle PMI, approvato con d.d.u.o. 8675/2016 (Domanda id 485783) e della successiva nota del 6.3.2018 di rettifica del citato decreto e, conseguentemente, del decreto n. 3021 del 5.3.2018, nella parte in cui revocava il contributo richiesto da Metalfusioni S.r.l. a seguito della documentazione presentata; di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, ivi compresi i verbali, i pareri e gli esiti della documentazione di gara depositata tramite sistema telematico SIAGE e analizzata da Regione Lombardia – sede competente – a seguito della presentazione dell'istanza di erogazione del contributo sopra descritto presentata da Metalfusioni s.r.l. il 28/07/2017 Prot. n. T1.2017.0043306. sul ricorso numero di registro generale 1210 del 2018, proposto da Metalfusioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Maltese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Zimmitti, Andrea Ilario Maria Viani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1; Lamiflex S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e del Ministero dello Sviluppo Economico; Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 maggio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi i difensori delle parti come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e individua quale giudice munito di giurisdizione quello ordinario, avanti al quale il processo potrà proseguire. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati: Esito: DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE Tribunale: TAR LOMBARDIA - MILANO Sezione: SEZIONE QUARTA Data: n.d.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
della nota emessa dalla Regione Lombardia-Giunta Direzione Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile U.O. Energia e Reti tecnologiche Prot. n. T1.2018.0011052 del 28/02/2018 e del decreto n. 2551 del 26.2.2018 di mancata approvazione della rendicontazione presentata per l'ottenimento del contributo previsto dal bando per l'efficientamento energetico delle PMI, approvato con d.d.u.o. 8675/2016 (Domanda id 485783) e della successiva nota del 6.3.2018 di rettifica del citato decreto e, conseguentemente, del decreto n. 3021 del 5.3.2018, nella parte in cui revocava il contributo richiesto da Metalfusioni S.r.l. a seguito della documentazione presentata;
di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, ivi compresi i verbali, i pareri e gli esiti della documentazione di gara depositata tramite sistema telematico SIAGE e analizzata da Regione Lombardia – sede competente – a seguito della presentazione dell'istanza di erogazione del contributo sopra descritto presentata da Metalfusioni s.r.l. il 28/07/2017 Prot. n. T1.2017.0043306.
sul ricorso numero di registro generale 1210 del 2018, proposto da Metalfusioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Maltese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Zimmitti, Andrea Ilario Maria Viani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1;
Lamiflex S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 maggio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e individua quale giudice munito di giurisdizione quello ordinario, avanti al quale il processo potrà proseguire.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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