CONTABILITÀ PUBBLICA - CONTRIBUTI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301130/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Comune di Verdellino ha inoltrato una richiesta di contributo per interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici nel corso della procedura aperta dalla Regione Lombardia tramite il decreto dirigenziale D.D.U.O. 4888 del 3 maggio 2017. La Regione Lombardia ha successivamente notificato al Comune ricorrente una determinazione di non ammissibilità della richiesta, pratica identificata dal numero 507196, escludendo così Verdellino dal procedimento di selezione. Contemporaneamente, la Regione ha approvato con decreto n. 903 del 26 gennaio 2018 una graduatoria finale che ammetteva al contributo altre amministrazioni comunali, inclusi i comuni di Villanuova sul Clisi e Volta Mantovana. Dinanzi a tale esclusione, il Comune di Verdellino ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, contestando sia il provvedimento di non ammissibilità che i successivi atti della procedura amministrativa regionale, per una complessiva impugnazione della legittimità della procedura di selezione e valutazione delle domande.
Il quadro normativo
La controversia riguarda l'esercizio della potestà amministrativa regionale in materia di distribuzione di contributi pubblici per interventi di sostenibilità energetica, una materia che si colloca nel complesso delle competenze regionali in tema di energia, ambiente e sviluppo sostenibile. I bandi regionali per la concessione di contributi costituiscono provvedimenti amministrativi che deve essere emanati nel rispetto di specifiche procedure amministrative finalizzate a garantire trasparenza, pubblicità e parità di trattamento tra i soggetti richiedenti. I criteri di ammissibilità e di valutazione fissati nel bando vincolano tanto l'amministrazione procedente quanto tutti gli interessati, e la loro violazione può costituire vizio legittimante il ricorso al giudice amministrativo. Le decisioni di esclusione da procedure di selezione competitiva rappresentano provvedimenti amministrativi che incidono sulla sfera giuridica dei richiedenti e dunque sono in linea di massima impugnabili innanzi al giudice competente.
La questione giuridica
Il Comune di Verdellino contestava la correttezza dell'esclusione dalla procedura, sostenendo che la propria richiesta avrebbe dovuto essere ammessa perché conforme a tutti i requisiti previsti dal bando regionale. La controversia verteva sulla corretta interpretazione dei criteri di ammissibilità e sulla legittimità dei rilievi mossi dal Nucleo di valutazione nei confronti della documentazione presentata da Verdellino. Inoltre, questione non secondaria sul piano giuridico, era rilevante il fatto che nel corso dei quattro anni intercorsi tra la presentazione del ricorso e la data della sentenza il contesto fattuale e gli effetti concreti dei provvedimenti impugnati si erano profondamente modificati, con il probabile perfezionamento e consolidamento dell'assegnazione dei contributi agli altri comuni beneficiari.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella camera di consiglio del 10 maggio 2023, ha effettuato una valutazione della persistenza dell'interesse della controversia durante il corso del giudizio. Il collegio giudicante ha ritenuto che, benché in linea teorica il ricorso presentasse profili di prospettiva legittimante la sua proposizione nel 2018, nel corso dei cinque anni intercorsi la situazione factispecie era mutata significativamente. La graduatoria approvata dalla Regione e i contributi da essa derivanti si erano ormai consolidati negli effetti pratici e nella fruizione da parte dei comuni beneficiari, e non potevano più essere rimessi in discussione senza determinare pregiudizi ingiustificati all'affidamento riposto negli atti amministrativi dalla Regione e dagli altri enti locali. In questo contesto, il TAR ha valutato che il Comune di Verdellino non manteneva più un interesse concreto e attuale a una pronuncia nel merito sulla legittimità degli atti impugnati, giacché ormai qualsiasi decisione giudiziale non avrebbe potuto garantire al ricorrente la partecipazione alla procedura originaria né l'assegnazione del contributo in questione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La sentenza estingue il giudizio senza pronunciarsi nel merito sulle questioni di legittimità sostanziale dei provvedimenti amministrativi impugnati dal Comune di Verdellino. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, secondo la regola ordinaria di ripartizione equa nei casi di improcedibilità. Con ciò, i provvedimenti della Regione Lombardia rimangono pienamente efficaci e non potranno più essere contestati in sede giudiziaria dal Comune ricorrente.
Massima
La sopravvenuta carenza di interesse durante il corso del procedimento giudiziario, determinata dal consolidamento degli effetti dei provvedimenti impugnati e dal mutamento della situazione fattuale, causa l'improcedibilità del ricorso amministrativo indipendentemente dall'effettiva sussistenza di vizi di legittimità dei provvedimenti stessi.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Rita Tricarico, Consigliere Antonio De Vita, Consigliere, Estensore per l’annullamento - del provvedimento della Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - Energia, Reti Tecnologiche e Gestione Risorse, pervenuto al Comune di Verdellino in data 13 dicembre 2017, recante la determinazione di non ammissibilità della richiesta avanzata dal predetto Comune (pratica ID n. 507196) al contributo per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici (D.D.U.O. 4888 del 3 maggio 2017); - del decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa Energia, Reti Tecnologiche e Gestione Risorse della Regione Lombardia n. 903 del 26 gennaio 2018, pubblicato sul B.U.R.L., Serie Ordinaria n. 5 del 31 gennaio 2018, di approvazione della graduatoria e ammissione al contributo delle richieste pervenute a seguito di pubblicazione del bando di cui al D.D.U.O. 4888 del 3 maggio 2017; - dei verbali delle sedute del Nucleo di valutazione del 13 novembre 2017, del 23 novembre 2017 e del 16 gennaio 2018; - di ogni atto preordinato, connesso e conseguenziale. sul ricorso numero di registro generale 503 del 2018, proposto da - Comune di Verdellino, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Mascetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Piazzale Cadorna n. 2; - la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandra Zimmitti e Andrea Ilario Maria Viani ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia, presso la sede dell’Avvocatura regionale; - Comune di Villanuova sul Clisi, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Piermario Strapparava ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Caradosso n. 8, presso lo studio dell’Avv. Luciano Salomoni; - Comune di Volta Mantovana, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e del Comune di Villanuova sul Clisi; Vista l’ordinanza n. 531/2018 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati; Vista l’istanza dei difensori della Regione Lombardia di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Uditi, all’udienza smaltimento del 10 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:
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