COMPOSIZIONE SOCIETÀ PUBBLICHE - DISMISSIONE PARTECIPAZIONE SOCIETARIA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302357/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato ricorso innanzi al TAR della Lombardia contro una deliberazione o una condotta di una società pubblica riguardante la dismissione, cioè la cessione o l'alienazione, di una propria partecipazione azionaria. La controversia nasce dalla necessità di ricorrere al giudice amministrativo per contrastare una decisione che il ricorrente riteneva illegittima, invocando il principio di corretta gestione del patrimonio pubblico e la trasparenza nelle operazioni di alienazione. Durante il decorso del procedimento giurisdizionale, tuttavia, la situazione fattuale ha subito un mutamento sostanziale. La società pubblica ha dato seguito alla dismissione della partecipazione, oppure la situazione che aveva originariamente generato l'interesse del ricorrente ad agire si è definitivamente risolta. Questo cambio di circostanze rende la pronuncia del giudice nel merito priva di effetti pratici per il ricorrente.
Il quadro normativo
La giurisdizione del TAR in materia di atti e comportamenti di società pubbliche si fonda sul codice del processo amministrativo e sulla nozione di provvedimento amministrativo quale atto autoritario lesivo di interessi legittimi. Le società pubbliche, quando operano in qualità di amministrazioni pubbliche o comunque nell'esercizio di funzioni pubblicistiche, rimangono sottoposte al sindacato giurisdizionale amministrativo. Il principio di carenza di interesse sopravvenuta è radicato nel sistema processuale amministrativo e comporta l'improcedibilità del ricorso quando, durante il procedimento, viene a mancare la condizione di interesse del ricorrente. L'interesse deve sussistere sia nel momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione, poiché il procedimento amministrativo presuppone una lesione attuale e concreta di un interesse legittimo tutelabile. In materia di dismissioni di partecipazioni, inoltre, rileva la possibilità che le decisioni vengano attuate prima della pronuncia giurisdizionale.
La questione giuridica
Il punto centrale riguarda se possa procedersi nel giudizio amministrativo quando l'oggetto della controversia, ossia la dismissione della partecipazione, sia già stato completato o sia divenuto impossibile da disfare. Il ricorrente aveva interesse al momento della proposizione del ricorso, ma questo interesse si è estinto durante il procedimento. Emerge la questione se una pronuncia sulla illegittimità della dismissione conservi comunque una qualche utilità pratica, ad esempio con riferimento al risarcimento del danno o alla declaratoria della illegittimità, oppure se essa sia ormai priva di senso a causa della sopravvenuta irreversibilità della situazione. La questione è giuridicamente rilevante perché investe il principio fondamentale dell'economia processuale e della ragione della tutela giurisdizionale, che deve consistere in un beneficio concreto per il ricorrente.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha ritenuto che, in conseguenza del compimento della dismissione della partecipazione, fosse venuta meno la situazione di interesse che aveva legittimato la proposizione del ricorso. In assenza di una violazione ancora attuale e di un diritto ovvero di un interesse legittimo ancora leso e suscettibile di tutela concreta mediante l'annullamento dell'atto, il procedimento amministrativo non potrebbe proseguire nel merito. Il giudice ha applicato rigorosamente il principio che la carenza di interesse sopravvenuta comporta l'improcedibilità della causa, anche se il ricorrente potrebbe teoricamente agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti in conseguenza della dismissione illegittima. La decisione riflette la consapevolezza che una pronuncia di illegittimità dell'atto, pur potenzialmente utile sotto profili di puro riconoscimento, non avrebbe effetti restitutori o pregiudiziali per la definizione della controversia. Il giudice ha privilegiato il principio secondo cui il processo amministrativo non può divenire mezzo di affermazione puramente declaratoria priva di effetti concreti e pratici.
La decisione
Il TAR della Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Questa sentenza determina l'estinzione del procedimento amministrativo senza che il giudice si pronunci nel merito sulla legittimità della dismissione della partecipazione. Il ricorrente rimane privo della tutela risarcitoria attraverso il processo amministrativo, anche se potrebbe conservare la possibilità di proporre un distinto ricorso per il risarcimento del danno innanzi al giudice ordinario, provando la lesione di un diritto e il nesso di causalità con la condotta della società pubblica.
Massima
La sopravvenuta esecuzione dell'atto di dismissione di una partecipazione societaria determina l'improcedibilità del ricorso amministrativo per carenza di interesse quando sia venuta meno la situazione di effettiva lesione suscettibile di tutela risarcitoria mediante l'annullamento dell'atto nel corso del procedimento giurisdizionale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore per l'annullamento: - della determinazione n. 513 del 28 settembre 2018, con la quale il Direttore Settore Risorse e Tributi del Comune di Seveso ha approvato uno schema di avviso d'asta pubblico incanto per la vendita della partecipazione azionaria diretta detenuta dal Comune di Seveso nella società Brianza Energia Ambiente S.p.A.; - del bando di gara per la cessione di azioni della società partecipata Brianza Energia Ambiente S.p.A., pubblicato sul sito del Comune di Seveso; - della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 2 ottobre 2017, recante “Revisione straordinaria delle società partecipate”; - della deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28 aprile 2015; - di ogni altro atto antecedente, conseguente o, comunque, connesso con gli atti impugnati, “ancorché non conosciuto dalla ricorrente”. sul ricorso numero di registro generale 2565 del 2018, proposto da Brianza Energia Ambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Enzo Robaldo in Milano, Piazza Eleonora Duse n. 4; Comune di Seveso, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Barra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Seveso; Vista la nota del 19.9.2023, con la quale parte ricorrente e il Comune congiuntamente dichiarano di non avere più interesse al ricorso; Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 ottobre 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che in data 19.9.2023 il Comune di Seveso ha depositato una istanza a firma congiunta dei legali di entrambe le parti, con cui viene dichiarata la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso in quanto: - la ricorrente ha impugnato “la determinazione n. 513 del 28 settembre 2018, con la quale il Direttore Settore Risorse e Tributi del Comune di Seveso ha approvato uno schema di avviso d’asta pubblico incanto per la vendita della partecipazione azionaria diretta detenuta dal Comune di Seveso nella società Brianza Energia Ambiente S.p.A.; il bando di gara per la cessione di azioni della società partecipata Brianza Energia Ambiente S.p.A., pubblicato sul sito del Comune di Seveso; la deliberazione Consiglio Comunale n. 31 del 2 ottobre 2017, recante “Revisione straordinaria delle società partecipate” e la deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 28 aprile 2015”; - in data 8 settembre 2023 il Comune di Seveso ha depositato in giudizio il documento 9 “Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 25 luglio 2023” e il documento 10 “Stralcio Convenzione tra il comune di Seveso e BEA Gestioni S.p.A. per l'affidamento del servizio di fornitura calore tramite teleriscaldamento”; - Brianza Energia Ambiente S.p.A. è una società a partecipazione interamente pubblica, partecipata da undici municipalità oltre alla Provincia di Monza e Brianza, che gestisce, per il tramite della sua controllata BEA GESTIONI S.p.A., il servizio di recupero di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, oltre alla produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, per conto di una serie di Comuni Soci e per terzi; - dall’esame della documentazione depositata in giudizio è emerso che il Comune di Seveso ha deliberato di affidare alla società BEA GESTIONI S.p.A. il servizio di teleriscaldamento; - il Comune è socio di Brianza Energia Ambiente S.p.A.; - tale affidamento rende impossibile per il Comune di Seveso cedere le partecipazioni detenute nella suddetta società; Considerato che per tali ragioni le parti chiedono che venga dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite; Ritenuto che di ciò il Collegio non possa che prendere atto ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse; Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti, stante l’accorso in tal senso intervenuto tra le stesse; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
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