COMMERCIO - ESERCIZI PUBBLICI - AUTORIZZAZIONE - SOSPENSIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302732/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società commerciale ricorrente ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di ottenere l'annullamento di un Decreto di sospensione di licenza di esercizio commerciale emanato dal Questore di Lecco in data 20 settembre 2018. Il provvedimento impugnato aveva disposto la sospensione temporanea della licenza che autorizzava l'esercizio dell'attività commerciale della ricorrente, con conseguenze significative sulla capacità operativa e reddituale dell'impresa. Il ricorso amministrativo è stato proposto nel 2018 contro il Ministero dell'Interno, in quanto responsabile attraverso i propri organi periferici dell'emanazione del provvedimento. La controversia si è sviluppata nel corso di un procedimento durato circa cinque anni, dal 2018 al 2023, durante il quale le circostanze fattuali della situazione sono evolvute significativamente.
Il quadro normativo
La materia della sospensione della licenza di esercizio commerciale rientra nella competenza del Questore quale organo di pubblica sicurezza, secondo le disposizioni normative previste dalle leggi sulla sicurezza pubblica e le normative in materia di commercio. La sospensione della licenza costituisce un provvedimento amministrativo ablatorio che incide direttamente sulla sfera giuridica del titolare dell'attività commerciale, comprimendo la libertà di esercizio dell'attività economica. Tale provvedimento è soggetto al controllo giurisdizionale del giudice amministrativo secondo i principi generali del diritto amministrativo, che richiedono la legittimità, la correttezza del procedimento e il rispetto dei diritti fondamentali. La norma cruciale in questo contesto riguarda il principio dell'interesse ad agire, elemento essenziale per la procedibilità di qualsiasi ricorso amministrativo.
La questione giuridica
La questione centrale che il Tribunale ha dovuto affrontare concerne la permanenza dell'interesse ad agire da parte del ricorrente nel corso del procedimento amministrativo. Durante il lasso di tempo trascorso tra la proposizione del ricorso e la decisione della causa, la situazione fattuale sottesa al provvedimento impugnato è risultata mutata in modo sostanziale, comportando l'estinzione dell'interesse concreto della società ricorrente a che il giudice pronunciasse nel merito sulla questione della legittimità del decreto di sospensione. Questo fenomeno, noto come sopravvenuto difetto di interesse, rappresenta una questione preliminare rispetto al merito ed è idoneo a rendere il ricorso improcedibile indipendentemente dall'esito che avrebbe avuto la pronuncia nel merito. La complessità della questione risiede nel fatto che, sebbene il ricorso fosse originariamente fondato, circostanze sopravvenute possono aver modificato radicalmente la rilevanza pratica della controversia.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nel valutare la situazione processuale, ha ritenuto che nel corso del procedimento si fosse verificato un mutamento sostanziale della situazione fattuale che aveva originato il ricorso. Questa evoluzione aveva comportato l'eliminazione dell'interesse concreto e attuale del ricorrente a che il giudice si pronunciasse sulla illegittimità del provvedimento impugnato, rendendo sostanzialmente inutile qualsiasi decisione nel merito della causa. Il collegio giudicante, conformemente alla consolidata giurisprudenza amministrativa, ha valorizzato il principio secondo cui la procurabilità di un ricorso amministrativo presuppone la persistenza di un interesse attuale e concreto della parte ricorrente, non puramente astratto o storico. La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse è una conseguenza logica e coerente con i principi della giustizia amministrativa quando circostanze sopravvenute fanno venire meno la utilità della pronuncia giudiziale. Il Tribunale ha dunque rigettato il ricorso non sul merito della controversia, bensì sulla base di un difetto preliminare di procedibilità accertato al momento della decisione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, nel senso che la mutata situazione fattuale ha eliminato l'interesse attuale e concreto del ricorrente a contendere. Tale decisione comporta l'estinzione del procedimento senza che il giudice si pronunci sul merito della questione relativa alla legittimità del decreto di sospensione della licenza di esercizio commerciale. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, conformemente alla principio secondo cui in caso di improcedibilità ciascuna parte sopporta i propri costi legali. Il Tribunale ha inoltre ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, assicurando che il provvedimento acquisisse piena efficacia dal punto di vista amministrativo.
Massima
Il sopravvenuto difetto di interesse ad agire, conseguente a mutamenti sostanziali della situazione fattuale verificatisi nel corso del procedimento, determina l'improcedibilità del ricorso amministrativo indipendentemente dalla fondatezza delle censure mosse nel merito della controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Fabrizio Fornataro, Presidente Mauro Gatti, Consigliere, Estensore Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario per l'annullamento del Decreto di sospensione di licenza di esercizio commerciale emesso dal Questore di Lecco Prot. n. 0018585, n. 4 del 20 settembre 2018. sul ricorso numero di registro generale 2615 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Simonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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