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Sentenza n. 202302729/2023

Sentenza n. 202302729/2023

COMMERCIO - ESERCIZI COMMERCIALI - ATTIVITÀ ABUSIVA - CESSAZIONE ATTIVITÀ

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302729/2023
EsitoDICHIARA ESTINTO

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Stefano Vitucci, agendo in proprio e come rappresentante della Vitucci Stefano S.r.l. Semplificata, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare l'ordinanza n. 60 del 16 agosto 2018 emessa dal Dirigente del Settore Commercio del Comune di San Giuliano Milanese. Tale ordinanza intimava la cessazione immediata di un'attività di commercio al dettaglio in sede fissa svolta all'interno di una media struttura di vendita organizzata in forma unitaria. Il ricorso includeva anche l'impugnazione di settantatré verbali della Polizia Municipale redatti per inosservanza delle norme sulla disciplina del commercio, nonché l'atto di avvio del procedimento trasmesso via PEC nel giugno 2018. Il ricorrente contestava altresì la legittimità dei presupposti che avevano condotto alla qualificazione della sua attività come abusiva e chiedeva espressamente l'accertamento di non aver mai esercitato alcuna attività commerciale vietata, oltre al risarcimento dei danni e agli indennizzi derivanti dall'esecuzione di provvedimenti da lui ritenuti illegittimi.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel contesto della normativa italiana in materia di commercio al dettaglio, governata principalmente dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, che disciplina l'esercizio del commercio su tutto il territorio nazionale. In particolare, l'articolo 22, comma 6, del Dlgs 114/1998 prevede gli strumenti mediante i quali l'amministrazione comunale può ordinare la cessazione delle attività commerciali ritenute abusive. Le modalità procedurali per l'emanazione di siffatti provvedimenti sono disciplinate dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, il cui articolo 7 e 8 stabiliscono le regole per l'avvio del procedimento amministrativo e la comunicazione ai soggetti interessati. La legittimità e la correttezza procedurale di questi atti amministrativi rimangono soggette al controllo giurisdizionale del Tribunale Amministrativo Regionale.

La questione giuridica

Il nodo controverso riguardava la legittimità dell'ordinanza di cessazione emanata dal Comune e la regolarità procedimentale che l'aveva preceduta, nonché la fondatezza della qualificazione dell'esercizio commerciale come abusivo. Centrale era la questione se fossero stati effettivamente realizzati i presupposti sostanziali e procedurali necessari per l'adozione di un provvedimento così invasivo dei diritti economici del ricorrente. Il ricorrente contestava sia il fatto stesso che la sua attività configurasse una forma commerciale abusiva sia la correttezza delle modalità attraverso cui l'amministrazione era pervenuta alla decisione di cessazione, contestando in particolare il fondamento e la legittimità di settantatré verbali di accertamento amministrativo. La controversia evidenziava dunque un conflitto fra l'interesse dell'amministrazione comunale al rispetto della disciplina commerciale e l'interesse del ricorrente alla continuità della sua attività economica e alla tutela della propria legittimazione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel procedere alla valutazione della causa, ha ritenuto di dichiarare estinto il processo. Tale provvedimento di estinzione del procedimento rappresenta un esito processuale che interviene quando viene meno la necessità di una decisione nel merito, per ragioni che possono comprendere composizioni stragiudiziali fra le parti, rinuncia al ricorso, ovvero mutamenti della situazione di fatto che determinano la cessazione della materia del contendere. La declaratoria di estinzione del processo costituisce un esito ordinario quando, nel corso del giudizio, sopravvengono elementi che rendono superflua una pronunzia di merito. Il collegio giudicante, nella seduta straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 16 novembre 2023, ha valutato che le circostanze della causa non richiedevano più una decisione nel merito della controversia, disponendo pertanto l'estinzione del procedimento con compensazione delle spese fra le parti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato estinto il processo instaurato da Stefano Vitucci contro il Comune di San Giuliano Milanese. Tale decisione comporta che la controversia relativa all'ordinanza di cessazione dell'attività e ai settantatré verbali della Polizia Locale non prosegue verso una decisione di merito che avrebbe accertato la legittimità o illegittimità dei provvedimenti. Le spese processuali sono state compensate fra le parti, il che significa che ciascun contendente rimane responsabile delle proprie spese legali, senza addebito di costi all'altra parte. La sentenza ordina infine che essa sia eseguita dall'autorità amministrativa competente, come d'obbligo per i provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche rilevanti.

Massima

L'estinzione del processo amministrativo consegue quando sopravvengono fatti che rendono superflua la pronuncia di merito, determinando la cessazione della materia del contendere o l'avvenuta composizione della controversia fra le parti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Fabrizio Fornataro,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame,	Referendario
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 60 del 16.8.2018, del Dirigente del Settore Commercio del Comune di San Giuliano Milanese, trasmessa via pec al ricorrente, di “cessazione dell'attività abusiva di commercio al dettaglio in sede fissa avviata in una media struttura di vendita organizzata in forma unitaria” ivi compresi:
- dell'atto del VS U 21/06/20 18 prot. 24241-8 “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990” per l'applicazione del provvedimento previsto dall'art. 22 comma 6 del Dlgs 114/1998 ovvero per l'emissione dell'ordinanza di cessazione dell'attività;
ed eventualmente:
- del verbale n.1501 del 6.6.2018 redatto dalla Polizia Locale del Comune di San Giuliano Milanese e notificato al ricorrente quale responsabile e dei 72 verbali della Polizia Municipale che contemplano il ricorrente quanto obbligato in solido per “inosservanza delle norme sulla disciplina del commercio”, nonché degli atti presupposti, collegati e conseguenti, nonché
per l'accertamento che il ricorrente non ha mai esercitato “attività abusiva di commercio al dettaglio in sede fissa avviata in una media struttura di vendita organizzata in forma unitaria” in relazione anche ai 73 verbali della Polizia locale, nonché
per il risarcimento del danno e/o l'indennizzo causato dai provvedimenti illegittimi.
sul ricorso numero di registro generale 2549 del 2018, proposto da
Stefano Vitucci, in proprio e quale rappresentante della Vitucci Stefano S.r.l. Semplificata, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Scarcello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via San Vincenzo 12;
Comune di San Giuliano Milanese, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziano Ugoccioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Lanzone n. 31;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Giuliano Milanese;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il processo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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