COMMERCIO - DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI, DEPLIAN, MANIFESTI ED ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO O PROPAGANDISTICO - DIVIETO PER MOTIVI DI IGIENE, DECORO E SICUREZZA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302343/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Newpenta Service S.p.A., società operante nel settore della distribuzione pubblicitaria, ha presentato ricorso al TAR Lombardia contro l'Ordinanza n. 67 del 29 agosto 2018 del Sindaco del Comune di Garbagnate Milanese, regolarmente pubblicata dal 29 agosto al 13 settembre 2018. L'ordinanza contestata riguardava la regolamentazione della distribuzione di volantini, deplian, manifesti e altro materiale pubblicitario o propagandistico, adottata per motivi di igiene, decoro e sicurezza pubblica nel territorio comunale. La ricorrente aveva proposto il ricorso alla ricerca dell'annullamento di tale ordinanza, presumibilmente reputandola lesiva dei propri interessi economici e della libertà di iniziativa imprenditoriale nel settore della distribuzione pubblicitaria. Tuttavia, tra la presentazione del ricorso, registrato come numero 2667 nel 2018, e la pronuncia giudiziale della sentenza sono trascorsi più di cinque anni, determinando un lasso temporale considerevole che ha influito sulla successiva valutazione della procedibilità.
Il quadro normativo
La distribuzione di materiale pubblicitario sul territorio comunale è materia rientrante nell'esercizio dei poteri ordinanziali del Sindaco quale autorità locale, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, Testo Unico degli Enti Locali, che attribuisce al Sindaco competenze in materia di igiene pubblica, sicurezza urbana e decoro del territorio. Tale potere amministrativo trova altresì fondamento negli articoli 50 e 54 del citato Testo Unico, i quali consentono al Sindaco di adottare ordinanze urgenti e contingibili quando ricorrano situazioni di pericolo immediato. La libertà di esercizio di attività commerciale e la circolazione delle informazioni pubblicitarie trovano tutela costituzionale negli articoli 21 e 41 della Costituzione italiana, tuttavia tali libertà non sono assolute e possono essere legittimamente limitate mediante misure ragionevoli intese al perseguimento di fini pubblici ritenuti predominanti, come l'igiene e il decoro urbano.
La questione giuridica
La controversia non riguardava la sostanza della legittimità dell'ordinanza sindacale, bensì la stessa procedibilità del ricorso amministrativo nel contesto della lunga vicenda processuale avviata nel 2018 e giunta a pronuncia nel 2023. Il giudice amministrativo doveva verificare se sussistessero i presupposti procedurali essenziali affinché il ricorso potesse essere esaminato nel merito, inclusa la persistenza dell'interesse concreto e attuale della ricorrente di ottenere l'annullamento dell'ordinanza a così grande distanza dalla sua emissione. La questione implicava la valutazione di circostanze potenzialmente sopravvenute durante il decorso del procedimento, quali il venir meno dell'utilità della tutela richiesta, la modificazione o l'abrogazione dell'ordinanza contestata, oppure altri presupposti di procedibilità che potevano essersi alterati nel corso dei cinque anni intercorsi.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, riunito nella seduta straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 12 ottobre 2023, ha ritenuto che il ricorso presentato da Newpenta Service S.p.A. mancasse dei requisiti di procedibilità necessari per una prosecuzione del giudizio nel merito, determinando così l'impossibilità di acquisire una pronuncia sulla fondatezza della controversia. La dichiarazione di improcedibilità potrebbe derivare da circostanze quale la carenza sopravvenuta di interesse attuale della ricorrente nel conseguire l'annullamento dell'ordinanza, eventualmente dovuta al venir meno degli effetti concreti della misura sindacale sulle attività economiche della società ricorrente, oppure dalla constatazione che l'ordinanza stessa avesse cessato di vigere nel corso del lungo procedimento. Alternativamente, il collegio potrebbe aver ritenuto che sussistessero difetti procedurali di rilievo originario nel ricorso presentato che ne impedissero l'esame nel merito, pur non ritenendone responsabile in via esclusiva la ricorrente. La compensazione delle spese rispecchia la valutazione del tribunale secondo cui entrambe le parti avevano agito in buona fede nel contesto di una questione processuale non facilmente risolvibile.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Prima, ha dichiarato definitivamente improcedibile il ricorso proposto da Newpenta Service S.p.A. avverso l'ordinanza sindacale n. 67 del 2018 del Comune di Garbagnate Milanese. In conseguenza di tale dichiarazione, il giudizio amministrativo si è concluso senza una pronuncia nel merito riguardante la legittimità sostanziale dell'ordinanza contestata. Le spese del giudizio sono state compensate integralmente tra le parti, implicando che ciascuna sopporterà autonomamente le proprie spese legali e di procedura. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa competente.
Massima
La dichiarazione di improcedibilità di un ricorso amministrativo preclude l'esame della controversia nel merito, limitando la valutazione giurisdizionale ai soli presupposti processuali di procedibilità, senza permettere alcuna pronuncia sulla legittimità dell'atto impugnato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Oscar Marongiu, Consigliere per l'annullamento dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Garbagnate Milanese n. 67 del 29/8/2018 recante “regolamentazione distribuzione volantini, deplian, manifesti ed altro materiale pubblicitario o propagandistico per motivi di igiene, decoro e sicurezza”, pubblicata per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 29 agosto 2018 al 13 settembre 2018. sul ricorso numero di registro generale 2667 del 2018, proposto da Newpenta Service S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Turati 8; Comune di Garbagnate Milanese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Debora Balzarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Garbagnate Milanese, via Marconi n. 3; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Garbagnate Milanese; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 ottobre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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