4H/3L CARABINIERI/IMPIEGO PUBBLICO - TRANSITO NEI RUOLI DEL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA - ASSEGNAZIONE SEDE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300252/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un dipendente militare del Ministero della Difesa ha impugnato una comunicazione amministrativa ricevuta il 9 maggio 2022, con la quale il Ministero gli ha notificato l'individuazione di una nuova sede di servizio per la sua assegnazione. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Giuseppe Zaccaglino, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel 2022 chiedendo l'annullamento integrale della comunicazione e di tutti gli atti procedimentali consequenziali. La controversia si inserisce nel contesto più ampio delle procedure di assegnazione dei posti di lavoro nella pubblica amministrazione militare, dove le decisioni sulla sede di servizio costituiscono materia caratterizzata da margini di discrezionalità amministrativa, seppur incanalata entro limiti normativi. La ricorsione è stata sottoposta al giudice amministrativo nel corso dell'anno 2022, e l'udienza pubblica è stata fissata per il 27 gennaio 2023, nel corso della quale la Sezione Quarta del collegio giudicante ha valutato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Il quadro normativo
Le materie relative all'assegnazione delle sedi di servizio del personale militare sono disciplinate dal decreto legislativo numero 165 del 2001, che regola il pubblico impiego, nonché da specifiche normative e regolamenti del Ministero della Difesa che definiscono i criteri e le procedure per la mobilità interna e la nuova assegnazione del personale. La comunicazione ministeriale oggetto del ricorso rientra nella categoria degli atti amministrativi che, pur dispiegando effetti significativi sulla sfera giuridica del dipendente, devono comunque rispettare i principi generali del diritto amministrativo, tra cui il principio di buona amministrazione, il diritto di difesa e la motivazione dei provvedimenti. Il diritto del ricorrente a contrastare atti che egli ritenesse illegittimi è tutelato dal sistema di giustizia amministrativa, il quale consente il ricorso alle competenti sezioni del tribunale amministrativo regionale entro i termini e secondo le procedure stabilite dalla legge di contenzioso amministrativo.
La questione giuridica
Il punto di diritto centrale della controversia attiene alla legittimità della comunicazione con cui il Ministero della Difesa ha individuato la nuova sede di servizio del ricorrente, nonché alla sussistenza di eventuali vizi procedimentali nel corso della fase decisionale. Il ricorrente contestava presumibilmente la legittimità formale e sostanziale di tale comunicazione, deducendo violazioni dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, trasparenza oppure l'omissione di adeguata motivazione, oppure ancora l'inosservanza dei criteri normativamente previsti per le assegnazioni di sedi. Tuttavia, nel corso del procedimento giurisdizionale, si è verificato un evento che ha trasformato lo scenario processuale: la situazione fattuale sulla quale il ricorso poggiava ha subito modificazioni tali da rendere sopraggiunta la carenza di interesse del ricorrente ad ottenere l'annullamento del provvedimento.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, nella sua qualità di organo super partes preposto alla tutela della legalità amministrativa, ha valutato durante l'udienza pubblica del 27 gennaio 2023 se sussistessero ancora i presupposti processuali necessari per proseguire nel giudizio e per provvedere nel merito sulla domanda di annullamento. In particolare, il giudice ha accertato la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, cioè la circostanza secondo cui, successivamente alla proposizione del ricorso, la situazione fattuale era mutata in modo tale che l'accoglimento del ricorso non avrebbe più potuto produrre alcun beneficio concreto e tangibile per il ricorrente. Tale carenza sopravvenuta di interesse costituisce una causa di improcedibilità del ricorso, distinta dalla questione di merito e prevalente rispetto ad essa, che impedisce al giudice di pronunciarsi nel merito della controversia anche ove, ipoteticamente, avesse ritenuto il ricorso fondato. La decisione di dichiara il ricorso improcedibile rappresenta quindi un'applicazione corretta dei principi processuali che richiedono che sussista, durante l'intero corso del giudizio, un interesse concreto e attuale della parte ricorrente ad ottenere la tutela richiesta.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella Sezione Quarta, ha dichiarato il ricorso numero 1267 del 2022 improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, accogliendo le ragioni della tesi processuale secondo cui la mutata situazione fattuale rendeva impossibile al giudice di pronunciarsi utilmente nel merito della controversia. Il giudice ha inoltre disposto il compenso delle spese di giudizio, il che significa che ciascuna parte sostiene i propri oneri, senza condanna della soccombente al rimborso dei costi. La decisione è stata pronunciata nella camera di consiglio del 27 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati Gabriele Nunziata in qualità di presidente e Silvia Cattaneo e Antonio De Vita in qualità di consiglieri, risultando estensore dei motivi della sentenza la dott.ssa Cattaneo.
Massima
La sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, sopraggiunta nel corso del procedimento in conseguenza di mutamenti della situazione fattuale, determina l'improcedibilità del ricorso e impedisce al giudice amministrativo di pronunciarsi nel merito della controversia, anche quando la questione di legittimità amministrativa rimanga formalmente integra.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore Antonio De Vita, Consigliere per l'annullamento della comunicazione avente prot. n. M_D A0582CC REG2022 0031488 datata 09.05.2022 del Ministero della Difesa con la quale è stata individuata la sede di servizio di nuova assegnazione e di tutti gli atti afferenti al procedimento; sul ricorso numero di registro generale 1267 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Zaccaglino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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