1B- BENI PUBBLICI - RIQUALIFICAZIONE BENE - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - APPROVAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302418/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia riguarda una procedura per la realizzazione, gestione e concessione di un impianto di termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi presso Trezzo sull'Adda, con annessa realizzazione di una rete di teleriscaldamento. Il Comune di Trezzo sull'Adda, in collaborazione con la Centrale Unica di Committenza (CUC), ha avviato una manifestazione di interesse ai sensi dell'articolo 183, comma 15, del decreto legislativo numero 50 del 2016, per sollecitare proposte da parte di operatori economici interessati alla gestione e al potenziamento dell'impianto già esistente. La società A2a Ambiente S.p.A., insieme ai partner A2a Calore Servizi S.r.l. e Termokimik Corporation, ha presentato una proposta attraverso un raggruppamento temporaneo di imprese (ATI), che è stata successivamente dichiarata fattibile e di interesse pubblico con deliberazione consigliare numero 30 del 5 luglio 2022. Le società ricorrenti Prima S.r.l., Ambiente 2000 S.r.l. e Atzwanger S.P.A. hanno contestato l'intera procedura mediante ricorso al TAR, allegando una molteplicità di vizi procedurali e sostanziali che avrebbero riguardato l'ammissibilità della proposta, la corretta valutazione della fattibilità tecnica, il rispetto dei principi di trasparenza e il legittimo svolgimento della conferenza di servizi indetta per l'approfondimento tecnico-amministrativo del progetto.
Il quadro normativo
La procedura contestata si inscrive nel sistema delle manifestazioni di interesse disciplinato dal codice dei contratti pubblici, in particolare dall'articolo 183, comma 15, del decreto legislativo numero 50 del 2016, quale norma che consente alle stazioni appaltanti di richiedere proposte per determinate tipologie di servizi e lavori di speciale complessità tecnica. Secondo questo dispositivo normativo, le pubbliche amministrazioni possono avviare procedure aperte mediante invito, finalizzate a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di soggetti privati in grado di fornire contributi tecnici e gestionali per la realizzazione e gestione di infrastrutture pubbliche particolarmente complesse. La deliberazione consigliare e gli atti conseguenti devono contenere una valutazione preventiva della fattibilità tecnica del progetto proposto e una dichiarazione dell'interesse pubblico sotteso all'opera, elementi che costituiscono presupposti di legittimità dell'intera procedura. Le successive fasi valutative, inclusa la conferenza di servizi disciplinata dalla legge numero 241 del 1990, rappresentano strumenti procedurali finalizzati ad assicurare il coordinamento tra amministrazioni competenti e la corretta acquisizione dei pareri e delle verifiche tecniche necessarie.
La questione giuridica
Il nucleo centrale della controversia verteva sulla corretta applicazione dei principi di trasparenza, legittimità procedimentale e correttezza della valutazione preliminare della fattibilità tecnica nella procedura di selezione della proposta di A2a Ambiente. I ricorrenti hanno contestato specificamente l'ammissibilità della manifestazione di interesse presentata da A2a Ambiente, ritenendo che sussistessero vizi nella sua valutazione effettuata dal group di esperti nominato dal Comune, e hanno altresì denunciato il mancato rispetto dei principi di accesso agli atti amministrativi, con particolare riferimento alla richiesta avanzata il 12 luglio 2022 di ostensione della documentazione relativa alla valutazione tecnica. Inoltre, i ricorrenti hanno impugnato la legittimità dei successivi provvedimenti di approvazione della progettazione di fattibilità e delle determinazioni conseguenti, asserendo che tali atti erano affetti da illegittimità derivata dai vizi procedurali pregressi e dalle lacune tecniche segnalate anche dallo stesso Responsabile finanziario del Comune nel gennaio 2023. La controversia ha assunto dimensioni procedurali complesse attraverso la presentazione di ulteriori cinque motivi aggiunti nel corso del giudizio, mediante i quali venivano contestati atti di progettazione e determinazioni successive fino al settembre 2023.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha proceduto all'esame sistematico dei molteplici motivi di ricorso e dei motivi aggiunti successivamente depositati, ritenendo di respingere il ricorso introduttivo per mancanza delle violazioni procedurali allegate dai ricorrenti e per la sussistenza della legittimità dei presupposti tecnici e amministrativi della procedura, nonché della dichiarazione di interesse pubblico sottesa al progetto di A2a Ambiente. Con riferimento ai motivi aggiunti, il collegio ha proceduto a una valutazione differenziata: il primo motivo aggiunto è stato dichiarato inammissibile, presumibilmente per difetti di tempestività o di forma nella presentazione; il ricorso per il secondo motivo aggiunto è stato respinto nel merito; il terzo e il quarto motivo aggiunto sono stati dichiarati improcedibili, verosimilmente perché sopravvenuti mutamenti nella situazione giuridica che avevano reso la loro trattazione non più utile al fine della tutela dei ricorrenti, oppure per intervenuta carenza di interesse nel corso del giudizio; il quinto motivo aggiunto è stato respinto nel merito, ritenendo sussistente la legittimità delle successive determinazioni comunali impugnate. Il giudice, con questa articolata costruzione decisoria, ha sostanzialmente convalidato la procedura seguita dall'amministrazione comunale nella selezione della proposta di A2a Ambiente e nella successiva fase di progettazione di fattibilità.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha disposto il rigetto del ricorso introduttivo e del secondo ricorso per motivi aggiunti nel merito, ha dichiarato inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti, ha dichiarato improcedibili il terzo e il quarto ricorso per motivi aggiunti, e ha respinto altresì il quinto ricorso per motivi aggiunti. Conseguentemente alla totale reiezione delle pretese ricorrenti, il giudice ha disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti contendenti e ha ordinato all'autorità amministrativa l'esecuzione della presente sentenza, con conseguente consolidamento della validità e della efficacia della procedura di concessione della gestione dell'impianto di termovalorizzazione a favore del raggruppamento temporaneo di imprese guidato da A2a Ambiente S.p.A.
Massima
La manifestazione di interesse disciplinata dall'articolo 183, comma 15, del decreto legislativo numero 50 del 2016 si configura come procedura legittima quando sussistono una dichiarazione della fattibilità tecnica del progetto proposto e una motivata valutazione dell'interesse pubblico dell'opera, valutate secondo i criteri ordinari di ragionevolezza amministrativa e di correttezza procedimentale, salvo che non si provino violazioni concrete ai principi di trasparenza e di parità di trattamento tra i concorrenti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Mauro Gatti, Consigliere Luca Iera, Referendario, Estensore per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione del Consiglio comunale di Trezzo sull'Adda n. 30 del 5 luglio 2022, pubblicata nell'albo pretorio il 14 luglio 2022, con la quale è stata dichiarata fattibile e di interesse pubblico la proposta del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con mandataria A2a Ambiente s.p.a.; - della relazione del RUP e della relazione del gruppo di lavoro, allegate alla predetta deliberazione; - degli atti presupposti e connessi, tra i quali: a) la deliberazione del Consiglio comunale di Trezzo sull'Adda n. 9 del 25 gennaio 2021; b) la deliberazione della Giunta comunale di Trezzo sull'Adda n. 84 del 10 settembre 2021; c) la determinazione dirigenziale n. 561 del 15 settembre 2021; d) l'avviso esplorativo finalizzato a sollecitare la presentazione di proposte, ai sensi dell'articolo 183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato in data 1 ottobre 2021 dalla Centrale unica di committenza; e) il verbale del Dirigente dell'Area tecnica del Comune di Trezzo del 14 marzo 2022, limitatamente al paragrafo XIV, nella parte in cui è stata dichiarata ammissibile la manifestazione di interesse presentata da A2a Ambiente s.p.a.; f) la determinazione del Dirigente dell'Area tecnica n. 282 del 14 aprile 2022, con la quale è stato nominato il gruppo di esperti per la valutazione delle proposte ricevute; g) la PEC del 26 agosto 2022, trasmessa dal Comune di Trezzo sull'Adda alla società ricorrente, avente ad oggetto la richiesta di dati tecnici relativi al termovalorizzatore nonché la richiesta di effettuare un ulteriore sopralluogo con i tecnici di A2a Ambiente s.p.a. sull'impianto esistente; - del provvedimento del 29 luglio 2022, con il quale il Comune di Trezzo sull'Adda ha negato alla società ricorrente l'ostensione degli atti, oggetto dell'istanza di accesso presentata in data 12 luglio 2022; e per la condanna del Comune di Trezzo sull'Adda e della Centrale unica di committenza tra i Comuni di Cologno Monzese e di Trezzo sull'Adda, all'ostensione dei predetti atti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società Prima a r.l. il 29 marzo 2023: - della Determinazione n. 188 del 9 marzo 2023, non comunicata e pubblicata sul sito del Comune in data ignota, avente ad oggetto “Progetto di fattibilità, presentato dall'ATI A2A ambiente, A2A calore servizi e Termokimik”, dichiarato fattibile e di pubblico interesse dal comune di Trezzo sull'Adda con delibera consigliare n. 30 del 5 luglio 2022, relativo alla riqualificazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi di Trezzo sull'Adda, comprendente la realizzazione e gestione di una rete di teleriscaldamento - determinazioni conseguenti alla conclusione della conferenza di servizi indetta con atto del 19.12.202, con la quale sono state approvate le risultanze della conferenza di servizi; - dei verbali della conferenza di servizi del 23 gennaio 2023, del 20 febbraio 2023 e del 6 marzo 2023, allegati alla determinazione n. 188 del 9 marzo 2023 e resi noti con la sua pubblicazione; - della comunicazione del 16 gennaio 2023, allegata alla determinazione n. 188 del 9 marzo 2023, con la quale il Direttore e Responsabile finanziario del Comune ha segnalato al RUP ed alla controinteressata una serie di gravi lacune e criticità; - di ogni atto preordinato, connesso e conseguente, tra i quali l’atto di indizione della conferenza di servizi del 19 dicembre 2022, non noto, la richiesta di verificazione del progetto formulata dal RUP in data 13 gennaio 2023, non nota, la comunicazione del RUP e la determinazione n. 213 del 21 marzo 2023, quest'ultima limitatamente ai profili di illegittimità derivata dagli atti impugnati con il ricorso principale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Prima s.r.l. il 19/6/2023: della Determinazione nr. 420 del 13 giugno 2023 emanata dal dirigente dell'Ufficio e atti conseguenti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Prima s.r.l. il 26/7/2023: - del Bando di gara pubblicato in data 23 giugno 2023 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ad opera della Provincia di Brescia – Centrale Unica di Committenza Area Vasta di Brescia nonché del relativo Disciplinare di gara; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Prima s.r.l. il 14/9/2023: - della Determinazione comunale n. 589 del 4 settembre 2023; di ogni atto connesso e conseguente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Prima S.r.l. il 2/10/2023: - della Determinazione comunale n. 626 del 26 settembre 2023. sul ricorso numero di registro generale 1855 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Prima S.r.l., Ambiente 2000 S.r.l., Atzwanger S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG N.D. , rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Soncini, Edoardo Gambaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Trezzo Sull'Adda, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Sansone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Centrale Unica di Committenza Tra i Comuni di Cologno Monzese e di Trezzo Sull'Adda (CUC), Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia, non costituiti in giudizio; Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Magda Poli, Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Termokimik Corporation Impianti e Procedimenti Industriali S.P.A, A2a Calore & Servizi S.r.l., non costituiti in giudizio; A2a Ambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Renna, Nicola Sabbini, Lucia Bolognini, Rebecca Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Trezzo Sull'Adda e di A2a Ambiente S.p.A. e di Provincia di Brescia; Visti tutti gli atti della causa; Visto l’art. 120, commi 5 e 11, c.p.a.; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato con cinque motivi aggiunti, così dispone: - il ricorso introduttivo, il secondo e il quinto ricorso per motivi aggiunti, sono respinti; - il primo ricorso per motivi aggiunti è inammissibile; - il terzo e il quarto ricorso per motivi aggiunti sono improcedibili. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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