AUTORIZZAZIONI - ISTANZA ATTIVITÀ RACCOLTA SCOMMESSE - DINIEGO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301864/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società o un imprenditore privato ha presentato istanza all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, oggi Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM), per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse. L'amministrazione competente ha negato il rilascio dell'autorizzazione ritenendo che non sussistessero i presupposti normativi o regolamentari richiesti, ovvero che il ricorrente non possedesse i requisiti soggettivi, oggettivi o organizzativi previsti dalla disciplina vigente. Il ricorrente, ritenendo illegittimo il diniego amministrativo, ha proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia di Milano per chiedere l'annullamento del provvedimento negativo e l'obbligo della pubblica amministrazione di riesaminare la domanda di autorizzazione sulla base di una corretta interpretazione della normativa applicabile.
Il quadro normativo
L'attività di raccolta di scommesse è disciplinata dal Decreto Legislativo 98/2011 e dai successivi decreti ministeriali che definiscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni. La normativa prevede requisiti specifici per l'accesso al mercato delle scommesse, inclusa la dimostrazione della capacità economico-finanziaria, della idoneità gestionale e dell'assenza di motivi ostativ i di carattere soggettivo. L'ADM è l'amministrazione competente a valutare il possesso di tali requisiti e a esprimere il giudizio di conformità della domanda rispetto agli standard normativi. Il ricorso amministrativo diretto al TAR è lo strumento attraverso il quale il privato può contestare la legittimità del diniego, facendo valere violazioni di legge, eccesso di potere o difetto di istruttoria da parte della pubblica amministrazione.
La questione giuridica
La controversia concerne la valutazione amministrativa della sussistenza dei requisiti soggettivi, economici o organizzativi richiesti dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione alle attività di raccolta di scommesse. Il ricorrente contestava il diniego ritenendo che l'amministrazione aveva errato nell'interpretazione della normativa, nella valutazione dei requisiti forniti o nell'applicazione dei criteri di vaglio, oppure che aveva commesso violazioni procedurali nella fase istruttoria. La questione rivestiva rilevanza giuridica in quanto l'accesso al mercato delle scommesse rappresenta un'attività economica sottoposta a regime autorizzatorio e il sindacato del giudice amministrativo deve verificare se la pubblica amministrazione ha correttamente applica to i criteri legali.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante del TAR ha esaminato le eccezioni sollevate dal ricorrente circa la corretta interpretazione della normativa di settore e ha verificato se l'amministrazione avesse compiuto una valutazione pienamente conforme ai requisiti legali. Tuttavia, il giudice ha ritenuto che l'ADM avesse correttamente operato la sua valutazione sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento istruttorio e che il ricorrente non avesse provato il possesso integrale dei requisiti normativi richiesti per l'esercizio dell'attività. Il TAR ha respinto gli argomenti del ricorrente secondo cui l'amministrazione avrebbe commesso errori di valutazione, ritenendo invece che il diniego si basasse su una ragionevole e corretta applicazione dei criteri stabiliti dalla legge e dalla relativa disciplina regolamentare.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione prima di Milano, ha respinto il ricorso promosso dal ricorrente confermando il provvedimento di diniego dell'autorizzazione emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La sentenza costituisce decisione definitiva in prima istanza del merito della controversia sulla legittimità del diniego. Contro questa pronuncia rimane facoltà del ricorrente di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato qualora ricorrano motivi di grave errore di diritto o errata interpretazione della normativa vigente.
Massima
L'amministrazione competente al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse gode di un ampio margine di discrezionalità nella valutazione della sussistenza dei requisiti soggettivi e organizzativi richiesti dalla legge, e il diniego dell'autorizzazione è legittimo quando fondato su una corretta applicazione dei criteri normativi e dei presupposti previsti dalla disciplina vigente, restando il sindacato giudiziale circoscritto alle sole ipotesi di violazione di legge, eccesso di potere o vizi procedurali sostanziali.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del Decreto Cat. 11E- CTD P.A.S emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 5.3.2018 e notificato al ricorrente in data 26.03.2018 con il quale l'Amministrazione ha respinto l'istanza di rilascio della licenza ex art. 88 R.D. 18 giugno 1973 n. 773 avanzata dal Ricorrente al fine “di poter svolgere l'attività di scommesse, recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per conto della società Ulisse GmbH, nei locali siti in Vimercate (MB), via Martiri di Cefalonia n. 3/C”. sul ricorso numero di registro generale 1745 del 2018, proposto da Ditta Individuale di Brembati Massimiliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Ulisse Gmbh, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza del giorno 30 maggio 2023, tenutasi da remoto, Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00, oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l'intervento dei signori magistrati:
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