AUTORIZZAZIONI - IMPIANTI RADIOTRASMITTENTI - INSTALLAZIONE - COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA - PARERE FAVOREVOLE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301647/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Planethouse s.r.l. presenta ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro una serie di atti amministrativi riguardanti l'installazione di due antenne radiofoniche presso un immobile di proprietà della Comunità di Maria ONLUS nel Comune di Albavilla. Il ricorso originario viene presentato nel 2019 e impugna un parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del 5 ottobre 2018 e il conseguente atto del Comune del 9 novembre 2018 di recepimento del parere. Successivamente Planethouse aggiunge motivi contro la revisione del parere stesso (26 marzo 2019) e contro il Permesso di Costruire in sanatoria rilasciato dal Comune il 12 giugno 2019 per la medesima opera. La vicenda si colloca nel quadro delle procedure autorizzative per interventi in materia paesaggistica in Lombardia, dove è richiesto il parere della Soprintendenza competente prima del rilascio del permesso di costruire. Nel corso del procedimento giudiziario intervengono come parti sia la Comunità di Maria ONLUS che Radio Mater, affianate dagli organi amministrativi impugnati, mentre il Comune non si costituisce in giudizio.
Il quadro normativo
La fattispecie si collocava nel sistema normativo dei controlli amministrativi sulla compatibilità paesaggistica degli interventi, disciplinato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e dai regolamenti regionali lombardi. Gli atti impugnati rientrano nella categoria dei pareri della Soprintendenza relativi all'accertamento della compatibilità paesaggistica, che rappresentano atti presupposti obbligatori per il rilascio dei permessi di costruire in aree vincolate o comunque soggette a tutela paesaggistica. La procedura amministrativa prevede che la Soprintendenza possa revisionare i propri pareri qualora emessi con difetto di istruttoria o sulla base di valutazioni successivamente rivelatesi errate, e che il Comune possa autorizzare l'intervento anche mediante procedura di sanatoria ove i presupposti siano effettivamente ricorsi. Il ricorso amministrativo è lo strumento processuale ordinario per impugnare tali atti secondo le norme del Codice del processo amministrativo.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimazione processuale di Planethouse s.r.l. a ricorrere per l'annullamento di atti amministrativi che autorizzavano un intervento su immobile altrui e da parte di soggetti diversi. In particolare, si poneva il problema se Planethouse possedesse un interesse legittimato a impugnare i provvedimenti amministrativi favorevoli all'installazione delle antenne, dal momento che non era proprietaria dell'immobile né titolare del permesso di costruire. La questione era rilevante perché attiene al principio fondamentale del diritto processuale amministrativo secondo cui solo chi ha un interesse giuridico diretto, concreto e attuale può ricorrere al giudice amministrativo, escludendo dalla tutela giudiziale gli interessi meramente economici o di fatto della ricorrente. Il riconoscimento della mancanza di interesse legittimato avrebbe significato che la ricorrente non poteva ottenere alcuna pronuncia riguardo al merito della controversia paesaggistica.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel suo esame della ricevibilità del ricorso, ha concentrato l'attenzione sulla sussistenza dell'interesse legittimato di Planethouse s.r.l. a impugnare gli atti amministrativi contestati. Gli elementi della causa, inclusa la temporalità dei ricorsi presentati tra il 2019 e fine 2019 e la decisione proferita nel giugno 2023, indicano che al momento della pronuncia gli atti impugnati erano stati già consolidati nella loro efficacia. L'interpretazione accolta dal collegio giudicante ha evidenziato come Planethouse non potesse dimostrare un interesse giuridico diretto e concreto all'annullamento dei permessi, poiché il ricorso era stato proposto da una società che non risultava avere una posizione qualificata rispetto all'opera autorizzata. Il tribunale ha ritenuto che nel corso del procedimento l'eventuale interesse iniziale di Planethouse fosse venuto meno a causa dell'esecuzione dell'opera e della consolidazione dei permessi, mentre l'inesistenza di una posizione giuridica direttamente lesa costituiva motivo di inammissibilità strutturale del ricorso. La decisione ha privilegiato l'applicazione rigorosa dei requisiti di ricevibilità nei ricorsi amministrativi, evitando di entrare nel merito delle questioni paesaggistiche.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dichiara il ricorso proposto da Planethouse s.r.l. inammissibile per difetto di interesse legittimato. Di conseguenza, il ricorso non viene esaminato nel merito e tutti i motivi addotti, incluse le critiche ai pareri della Soprintendenza e al Permesso di Costruire in sanatoria, restano indecisi. Le spese della controversia vengono compensate tra le parti, significando che ciascuna sostiene le proprie spese legali. La sentenza è sottoposta a esecuzione da parte dell'autorità amministrativa secondo le norme ordinarie, il che comporta l'immediata acquisizione di efficacia definitiva dell'atto giudiziario una volta notificato alle parti costituite.
Massima
Manca la legittimazione ad agire nel ricorso amministrativo a chi non dimostri un interesse giuridico diretto e concreto rispetto all'atto impugnato, indipendentemente dal merito della questione amministrativa dedotta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - dell'atto della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza - Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, del 5 ottobre 2018, prot. n. 19958, avente a oggetto il parere favorevole all'accertamento di compatibilità paesaggistica dell'intervento di installazione di due antenne radiofoniche, da parte della Comunità di Maria ONLUS, sull’immobile di sua proprietà; - di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o consequenziali, ivi compreso, per quanto occorrer possa, l'atto del Comune di Albavilla del 9 novembre 2018, prot. n. 0010344, con cui è stato recepito il parere de quo; Per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati da Planethouse s.r.l. in data 11 ottobre 2019: per l'annullamento - dell'atto della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza - Brianza, Pavia, Sondrio e Varese del 26 marzo 2019, prot. n. 5963, avente ad oggetto la revisione del precedente parere favorevole (con prescrizioni) relativo all'accertamento di compatibilità paesaggistica dell'intervento di installazione di due antenne radiofoniche, da parte della Comunità di Maria ONLUS, su un immobile di sua proprietà (pratica edilizia del Comune di Albavilla AS 23/2015); - dell'atto del Comune di Albavilla del 3 giugno 2019, prot. n. 5537 (doc. n. 24), avente ad oggetto l’accertamento della compatibilità paesaggistica del suddetto intervento di installazione di due antenne radiofoniche; - del Permesso di Costruire in sanatoria PdC 17/2019 rilasciato dal Comune di Albavilla alla Comunità di Maria ONLUS il 12 giugno 2019; - di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o consequenziali Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Planethouse s.r.l. il 12 dicembre 2019: per l’annullamento - del Permesso di Costruire in sanatoria PDC 17/2019, rilasciato dal Comune di Albavilla alla Comunità di Maria ONLUS il 12 giugno 2019, nonché di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o consequenziali sul ricorso numero di registro generale 788 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Planethouse s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Pellicani e Matteo Jean Soldati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Fabio Pellicani, con studio in Milano, via Luciano Manara, 1; Ministero per i Beni e le attività culturali, Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Comune di Albavilla, non costituito in giudizio; Comunità di Maria ONLUS e Radio Mater, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Latorraca e Mario Lavatelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Mario Lavatelli, con studio in Milano; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Comunità di Maria ONLUS, di Radio Mater, del Ministero per i Beni e le attività culturali e della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per Le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese; Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 22 giugno 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di interesse. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 giugno 2023 tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell’art. 17 del d.m. 80/21 convertito in legge n. 113/21 e del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →