AUTORIZZAZIONI - ISTANZA ATTIVITÀ RACCOLTA SCOMMESSE - DINIEGO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301248/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La sentenza riguarda un ricorso amministrativo proposto dalla società Tutto Campo di Giunta Claudio Domenico contro il Questore di Milano, il quale con decreto del 4 gennaio 2018 aveva respinto la richiesta di rilascio di una licenza per svolgere l'attività di raccolta di scommesse presso i locali situati in via Due Giugno n. 28 a Peschiera Borromeo (Milano). L'istanza era stata presentata al fine di esercitare tale attività per conto della società Ulisse GmbH. Il ricorrente contestava il provvedimento ritenendolo illegittimo e chiedeva al TAR non solo l'annullamento del decreto, ma anche il risarcimento dei danni economici derivanti dalla mancata possibilità di esercitare l'attività imprenditoriale, quantificati nel mancato guadagno e nel lucro cessante correlato al mancato implemento delle operazioni di raccolta giochi.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dall'articolo 88 del Regio Decreto 18 giugno 1973 n. 773, noto come Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che attribuisce al Questore il potere di rilasciare licenze per lo svolgimento di attività soggette a controllo di pubblica sicurezza, tra cui la raccolta di scommesse. L'esercizio di tale potere è subordinato al verificarsi di una serie di condizioni sia obiettive che soggettive, concernenti la persona del richiedente, la sua reputazione, la solidità economica e la conformità dei locali. Il Questore, nella valutazione di tali presupposti, dispone di un margine di discrezionalità amministrativa volto a garantire che l'esercizio dell'attività non crei rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica.
La questione giuridica
Il contrasto fondamentale era costituito dalla legittimità del rifiuto opposto dal Questore all'istanza di licenza, nella forma di un decreto negativo senza un'esplicita e circostanziata motivazione allegata agli atti. Il ricorrente sosteneva che il provvedimento di rigetto era illegittimo perché carente di adeguata motivazione ovvero perché adottato senza una valutazione effettiva e razionale dei presupposti richiesti dalla legge per il rilascio della licenza. Al contempo, la questione investiva il tema della responsabilità amministrativa e dell'eventuale obbligo risarcitorio a carico dell'amministrazione qualora il rifiuto fosse risultato illegittimo e generatore di danni economici concreti e quantificabili.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il provvedimento del Questore fosse fondato e legittimo, respingendo la contestazione di illegittimità sollevata dal ricorrente. Sebbene la sentenza non espliciti dettagliatamente i singoli motivi della decisione, la lettura della epigrafe e del ricorso permette di inferire che il collegio giudicante ha valutato che l'amministrazione aveva operato in conformità alla discrezionalità concessale dalla legge, verosimilmente ritenendo che sussistessero elementi ostativo al rilascio della licenza, quale potrebbe essere la mancanza di requisiti soggettivi nel gestore designato o questioni inerenti ai locali e alla loro idoneità, ovvero fattori di rischio per la pubblica sicurezza. Il giudice ha quindi respinto sia le censure sulla motivazione sia le rivendicazioni di violazione di diritti soggettivi, confermando la validità dell'esercizio del potere amministrativo discrezionale.
La decisione
Il TAR ha definitivamente respinto il ricorso proposto dalla società ricorrente, confermando così la legittimità del decreto del Questore che aveva negato il rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte ha sopportato i propri costi. La sentenza è dichiarata esecutoria, il che comporta che l'amministrazione rimane libera di mantenere il proprio rifiuto senza alcun obbligo di revisione del provvedimento, e il ricorrente perde il diritto al risarcimento dei danni che aveva richiesto.
Massima
Il Questore, nell'esercizio del suo potere discrezionale di rilascio delle licenze per attività soggette a controllo di pubblica sicurezza, opera legittimamente quando adotta un provvedimento di rigetto fondato sulla valutazione dei presupposti legali e sulle esigenze di tutela della sicurezza pubblica, e tale valutazione non è sindacabile dal giudice amministrativo qualora non risulti manifestamente irragionevole o carente di un fondamento effettivo nei fatti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Rocco Vampa, Primo Referendario per l'annullamento del Decreto Cat. 11.E CTD Div PAS emesso dal Questore di Milano 4.1.2018 e notificato al ricorrente in data 15.2.2018 con il quale l'Amministrazione ha respinto l'istanza di rilascio della licenza ex art. 88 R.D. 18 giugno 1973 n. 773 avanzata dal Ricorrente al fine “di poter svolgere l'attività di scommesse, recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per conto della società Ulisse GmbH, nei locali siti in Pescheria Borromeo (MI), via Due Giugno n. 28; e per la condanna al risarcimento dei danni derivanti dal mancato guadagno dovuto all’omessa attività di raccolta dei giochi nonché, a titolo di lucro cessante, dal mancato implemento della propria attività imprenditoriale. sul ricorso numero di registro generale 1368 del 2018, proposto da Tutto Campo di Giunta Claudio Domenico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tevere, 20; Ministero dell'Interno, Questura di Milano, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliati in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia; Ulisse Gmbh, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.; Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 aprile 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando, sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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