AUTORITÀ INDIPENDENTI - A.E.E.G.S.I. - DELIBERA N. 37/2015/R/GAS DEL 5/2/2015 - SISTEMA DI GARANZIE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300312/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Eni S.p.A., una delle principali società energetiche italiana, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (successivamente denominata Arera) numero 37/2015/R/gas, pubblicata il 6 febbraio 2015. Questa deliberazione, adottata nell'ambito della regolazione del settore del gas naturale, era collegata a una precedente deliberazione dello stesso organismo regolatore, la n. 15/2013/R/gas del 24 ottobre 2013. La controversia si inserisce nel più ampio contesto della regolazione del mercato del gas naturale in Italia, settore strategico e sottoposto a stretto controllo amministrativo per garantire l'efficienza, la trasparenza e la tutela dei consumatori. Eni contestava la legittimità e la correttezza della decisione regolatoria, ritenendo che violasse norme di legge, principi di proporzionalità e della corretta amministrazione.
Il quadro normativo
La materia della regolazione dell'energia elettrica e del gas naturale in Italia è disciplinata dal decreto legislativo 79/1999 per l'elettricità e dal decreto legislativo 164/2000 per il gas, nonché da successivi provvedimenti di attuazione e integrazione. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (poi Arera) opera come ente indipendente incaricato di garantire la corretta concorrenza, la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori nel settore energetico. Le deliberazioni adottate da questa Autorità hanno efficacia normativa diretta e vincolante, salvo l'eventuale impugnazione dinanzi al giudice amministrativo per violazione di legge, eccesso di potere o vizio di procedura. Il sindacato del giudice amministrativo su tali atti è circoscritto al controllo della legittimità, e non investe le scelte discrezionali dell'Autorità laddove rientrano nel margine di apprezzamento ad essa conferito dalla legge.
La questione giuridica
Il ricorso di Eni verteva sulla legittimità della deliberazione regolatoria impugnata, probabilmente sollevando questioni relative all'interpretazione delle norme sulla regolazione delle tariffe del gas, l'accesso alle infrastrutture di rete, ovvero altre materie di competenza dell'Autorità. La controversia era giuridicamente rilevante perché metteva in discussione il corretto esercizio dei poteri regolatori conferiti all'Autorità da parte della legge, nonché il rispetto dei vincoli normativi e dei principi generali del diritto amministrativo. La questione richiedeva al giudice di verificare se la decisione regolatoria fosse stata adottata nel rispetto della procedura amministrativa, sulla base di una corretta interpretazione della normativa applicabile e nel perseguimento delle finalità pubbliche proprie del settore energetico.
La motivazione del giudice
Il TAR, a seguito dell'udienza pubblica del 24 gennaio 2023, ha valutato gli argomenti sollevati da Eni e ha accolto la posizione dell'Arera e di Snam Rete Gas Spa, che era intervenuta nel giudizio. Il collegio giudicante, composto da Maria Ada Russo in qualità di presidente e da Giovanni Zucchini quale estensore della sentenza, ha ritenuto che gli argomenti dedotti da Eni ricorrente non risultassero fondati, né dal punto di vista della corretta interpretazione della normativa applicabile, né dal punto di vista della legittimità della procedura seguita. Il TAR ha evidentemente ritenuto che l'Autorità avesse esercitato correttamente i propri poteri regolatori, adottando la deliberazione impugnata secondo i canoni della proporzionalità e della ragionevolezza, in conformità alle norme del decreto legislativo di settore. La motivazione implicita nella sentenza riflette l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo cui le scelte discrezionali dell'Autorità indipendente, quando sorrette da adeguata istruttoria e coerenti con la legge, godono di una presunzione di legittimità che può essere superata soltanto da eccezioni particolarmente qualificate.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha respinto il ricorso di Eni S.p.A., confermando così la piena legittimità della deliberazione numero 37/2015/R/gas dell'Autorità. Inoltre, il TAR ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di causa, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge a favore di Arera, e in euro 2.000,00 oltre oneri di legge a favore di Snam Rete Gas Spa, quale parte costituitasi in giudizio per difendere gli effetti della deliberazione impugnata. Il collegio ha infine ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, secondo la procedura ordinaria di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.
Massima
Le deliberazioni adottate dall'Autorità di regolazione dell'energia nel corretto esercizio dei poteri discrezionali conferitile dalla legge, e che rispettino i principi di proporzionalità, ragionevolezza e corretta procedura amministrativa, sono legittime e resistono al sindacato del giudice amministrativo, salvo che sussistano vizi di eccesso di potere ovvero violazioni della normativa sostanziale. Testo integrale della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, ha pronunciato la presente sentenza il 24 gennaio 2023 nella camera di consiglio con l'intervento dei magistrati Maria Ada Russo presidente, Giovanni Zucchini consigliere estensore, e Laura Patelli primo referendario. Nel ricorso numero 825 del 2015, Eni S.p.A., rappresentata dagli avvocati Luca Franceschini, Domenico Durante e Luca Nanni con domicilio presso lo studio dell'avvocato Aldo Penazzi in piazza della Repubblica 28 a Milano, ha impugnato la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico numero 37/2015/R/gas del 5 febbraio 2015 pubblicata il 6 febbraio 2015, contenente anche l'allegato A e tutti gli atti connessi e presupposti, tra cui la deliberazione numero 15/2013/R/gas del 24 ottobre 2013. Convenute sono risultate l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente Arera, rappresentata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e domiciliata in via Freguglia 1 a Milano, e Snam Rete Gas Spa, rappresentata dagli avvocati Stefania Vasta e Rozemaria Bala con domicilio presso lo studio dell'avvocato Maria Carla Minieri in via Francesco Sforza 15 a Milano. Uditi i difensori delle parti nell'udienza pubblica del 24 gennaio 2023, il TAR ha proceduto alla valutazione di tutte le questioni sollevate nel ricorso, esaminando gli atti della causa nel loro complesso. Visti il ricorso e i relativi allegati, gli atti di costituzione in giudizio delle parti convenute, e considerato il merito della controversia sotto i profili di fatto e di diritto, il Tribunale ha concluso che gli argomenti dedotti da Eni ricorrente non risultavano fondati. Per questi motivi, il TAR ha disposto come segue: respinge il ricorso proposto da Eni S.p.A. e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di causa, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge nella misura del quindici per cento e altri se dovuti a favore di Arera, e in euro 2.000,00 oltre oneri di legge compresi IVA, CPA e spese generali nella misura del quindici per cento a favore di Snam Rete Gas Spa. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 24 gennaio 2023 con esito di respingimento del ricorso.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 37/2015/R/gas del 5/2/2015 pubblicata sul sito dell’Autorità il 6 febbraio 2015 e composta dalla delibera stessa e dal suo allegato A, con tutti gli atti connessi e presupposti fra cui la deliberazione della medesima Autorità 15/2013/R/gas del 24 ottobre 2013. sul ricorso numero di registro generale 825 del 2015, proposto da Eni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Franceschini, Domenico Durante e Luca Nanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Aldo Penazzi in Milano, piazza della Repubblica, 28; Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente-Arera (già Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Snam Rete Gas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Vasta e Rozemaria Bala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Maria Carla Minieri in Milano, via Francesco Sforza, 15; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente-Arera e di Snam Rete Gas Spa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di causa, che così liquida: - euro 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri di legge (spese generali nella misura del 15% ed altri se dovuti) a favore di Arera; - euro 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) a favore di Snam Rete Gas Spa. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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